Ipotesi Lieve Spaccio: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso “Fotocopia”
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 40032/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di ricorsi: la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti di giudizio conduce all’inammissibilità. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, dove si chiedeva il riconoscimento dell’ipotesi lieve spaccio, ma la Corte ha chiuso la porta a ogni ulteriore discussione. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Un individuo veniva condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari per detenzione e cessione di diverse tipologie di stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana, in violazione dell’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990).
Non rassegnato alla decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. Le sue lamentele, o ‘doglianze’ in gergo tecnico, si concentravano su un punto specifico: la mancata riqualificazione di due episodi di cessione di cocaina nella fattispecie attenuata del comma 5 dello stesso articolo, nota come ipotesi lieve spaccio. A suo avviso, questi episodi dovevano essere considerati di minima gravità.
L’Inammissibilità del Ricorso e l’Ipotesi Lieve Spaccio
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione è netta e procedurale: i motivi presentati non erano nuovi, ma si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già avanzate e motivatamente respinte dal giudice d’appello.
La Ripetizione delle Doglianze
Il primo punto su cui la Cassazione ha posto l’accento è la natura del ricorso. Non si può utilizzare il giudizio di legittimità per tentare di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti. Se la Corte d’Appello ha già valutato e fornito una motivazione logica e non palesemente errata per respingere una richiesta, riproporla identica in Cassazione è un’operazione destinata al fallimento. Questo approccio viene spesso definito ricorso ‘fotocopia’ e porta, come in questo caso, a una declaratoria di inammissibilità.
Valutazione della Continuità e Dimensione dello Spaccio
Entrando nel merito della questione di diritto, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione effettuata dai giudici di secondo grado. Questi ultimi avevano concluso che l’attività di spaccio dell’imputato, anche per quanto riguarda la cocaina, non si era limitata ai due episodi isolati e accertati. Al contrario, emergeva un quadro di continuità e una dimensione operativa tali da essere incompatibili con la ‘minima offensività’ che caratterizza l’ipotesi lieve spaccio. In altre parole, i due episodi erano la punta di un iceberg di un’attività più strutturata, escludendo così la possibilità di applicare la fattispecie attenuata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su due pilastri. Il primo, di natura processuale, è l’inammissibilità di un ricorso che non solleva vizi di legittimità (come violazioni di legge o motivazioni illogiche) ma si limita a riproporre questioni di fatto già decise. Il giudice di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito.
Il secondo pilastro è sostanziale. Per riconoscere l’ipotesi lieve, il giudice deve valutare l’intera condotta in modo globale. Anche se vengono provati solo pochi episodi, se dal contesto emergono indizi di un’attività non occasionale e di una certa portata, è corretto escludere l’applicazione del comma 5 dell’art. 73. La Corte d’Appello aveva seguito questo percorso logico, e la sua motivazione è stata ritenuta immune da censure.
Le Conclusioni
La pronuncia si conclude con due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più gravosa, è la condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando il ricorso è inammissibile e non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nel proporlo. In sostanza, presentare un ricorso palesemente infondato ha un costo. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario per correggere errori di diritto, non un tentativo ulteriore per ribaltare una valutazione di fatto già ponderata.
Quando un ricorso in Cassazione per spaccio di droga rischia di essere dichiarato inammissibile?
Quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni e doglianze già presentate e respinte con motivazione logica dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Perché la cessione di cocaina in due soli episodi non è stata considerata un’ipotesi lieve?
Perché i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che tali episodi non fossero isolati, ma si inserissero in un’attività di spaccio caratterizzata da continuità e da una dimensione complessiva non compatibile con la minima offensività richiesta per la fattispecie lieve.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro, non ravvisandosi una assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40032 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione e cessione di cocaina, hashish e manjuana.
Si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai soli due episodi di cessione di cocaina accertati ed alla mancata riqualificazione degli stessi nell’ipotesi di cui al successivo comma 5 di tale disposizione.
Il ricorso è inammissibile, perché i relativi motivi riproducono le doglianze già rassegnate al giudice d’appello e da quest’ultimo disattese con motivazione non manifestamente illogica, attraverso la quale è pervenuto alla conclusione che, così come quella relativa alle droghe cc.dd. “leggere”, anche l’attività di cessione della cocaina dell’imputato non si è esaurita nei due episodi accertati, ma presentava una continuità ed una dimensione non compatibili con la minima offensività richiesta dall’ipotesi lieve.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.