Ipotesi Lieve di Spaccio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 39536/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi che contestano la mancata applicazione dell’ipotesi lieve spaccio, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito, ma deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata.
Il Caso: La Richiesta di Riqualificazione del Reato
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. La sua difesa aveva presentato ricorso per Cassazione lamentando, tra le altre cose, vizi di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità. Secondo il ricorrente, i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nella cornice più favorevole del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
La Corte d’Appello di Venezia, tuttavia, aveva già respinto tale richiesta, evidenziando come le modalità dell’azione e, soprattutto, la “strutturata organizzazione complessiva dell’attività di spaccio” in cui l’imputato era inserito, fossero elementi ostativi al riconoscimento della lieve entità del fatto.
L’Analisi della Corte di Cassazione sulla ipotesi lieve spaccio
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha giudicato inammissibile sulla base di due rilievi principali, che delineano i confini entro cui deve muoversi un’impugnazione di legittimità per avere speranza di successo.
La Ripetitività del Ricorso
Il primo punto sollevato dai Giudici di legittimità è la natura meramente riproduttiva del ricorso. Le argomentazioni presentate dalla difesa non erano altro che una ripetizione delle stesse censure già avanzate e adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con una motivazione ritenuta “esente da vizi logici e completa”, aveva già spiegato perché i plurimi elementi emersi non permettevano di qualificare il reato come di ipotesi lieve spaccio.
La Genericità delle Altre Censure
Oltre alla questione della lieve entità, il ricorso accennava genericamente a deduzioni volte a confutare la responsabilità a titolo di concorso nel reato. Anche su questo punto, la Corte ha rilevato una carenza fondamentale: la prospettazione era priva di concrete critiche alla decisione impugnata. Mancava un’analisi specifica che mettesse in discussione il ragionamento della Corte territoriale, rendendo il motivo d’appello astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono chiare e si fondano su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso si limita a riproporre le medesime questioni di fatto già valutate, senza individuare specifici vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità manifeste della motivazione), esso perde la sua funzione e diventa inammissibile. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla sussistenza o meno dell’ipotesi lieve è un giudizio di fatto, basato su una serie di indicatori (qualità e quantità della sostanza, modalità dell’azione, ecc.), la cui ponderazione è riservata al giudice di merito. Se tale valutazione è sorretta da una motivazione logica e completa, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un’indicazione pratica fondamentale per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’attenta analisi della sentenza impugnata per individuare vizi specifici. È inutile e controproducente limitarsi a ripetere le argomentazioni già sconfitte in appello. Per contestare efficacemente il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve spaccio, è necessario dimostrare in modo puntuale perché la motivazione del giudice di merito è illogica, contraddittoria o carente, oppure perché ha violato una specifica norma di legge nell’interpretare i fatti. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione per ottenere la qualifica di ipotesi lieve di spaccio viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla decisione impugnata o risultando generico.
Quali elementi possono escludere la configurabilità dell’ipotesi lieve di spaccio?
La Corte d’Appello, con motivazione confermata dalla Cassazione, ha escluso l’ipotesi lieve basandosi su plurimi elementi caratterizzanti le modalità dell’azione e sulla ‘strutturata organizzazione complessiva dell’attività di spaccio’ in cui il soggetto era inserito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine all’omessa riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello i che ha messo in risalto plurimi elementi caratterizzanti le modalità dell’azione t che per la strutturata organizzazione complessiva dell’attività di spaccio in cui il ricorrente era ins ha fatto ritenere, con motivazione esente da vizi logici e completa, non sussistente l’ipote lieve;
rilevato che la mera prospettazione contenuta al foglio terzo e quarto del ricorso con cui si accenna a deduzioni che parrebbero rivolte a confutare la responsabilità a titolo di concors risulta generica in quanto in concreto priva di critiche avverso la decisione impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024.