Ipotesi Lieve per Stupefacenti: Quando l’Organizzazione Esclude il Fatto di Lieve Entità
La distinzione tra spaccio e uso personale, così come la qualificazione di un reato come ipotesi lieve, rappresenta un punto cruciale nel diritto penale degli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali elementi concreti possono escludere l’applicazione del trattamento sanzionatorio più mite, anche a fronte di quantitativi non ingenti. La decisione sottolinea l’importanza del contesto e delle modalità organizzative della condotta.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato chiedeva alla Suprema Corte di riqualificare il reato nell’ipotesi lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 e di essere assolto per il possesso di cocaina, sostenendo che fosse destinata esclusivamente al proprio uso personale. Il ricorso si opponeva a una sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva già respinto tali argomentazioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso essenzialmente generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte nel giudizio d’appello. La Corte ha quindi confermato la condanna, obbligando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla solidità delle motivazioni della Corte d’Appello, che aveva correttamente valutato gli indizi a carico dell’imputato.
Le Motivazioni: Perché l’ipotesi lieve non è applicabile?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno escluso la possibilità di applicare l’ipotesi lieve. La Corte ha valorizzato la ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali avevano evidenziato una serie di elementi fattuali incompatibili sia con l’uso personale che con un fatto di lieve entità. Nello specifico, sono stati considerati decisivi:
1. I mezzi utilizzati: L’uso di un’auto a noleggio è stato interpretato come un indice di un’attività non occasionale ma organizzata, volta a eludere eventuali controlli e a rendere più difficile l’identificazione.
2. Le modalità di confezionamento: La sostanza stupefacente (che includeva anche cocaina) era già suddivisa in dosi e confezioni, una modalità tipica dello spaccio e non del consumo personale.
3. L’organizzazione logistica: La condotta si svolgeva nelle immediate vicinanze di una nota piazza di spaccio (il quartiere San Basilio a Roma). Questo contesto territoriale ha rafforzato la convinzione che l’attività fosse inserita in un contesto di commercializzazione illecita.
Secondo la Corte, la combinazione di questi elementi dimostrava un’organizzazione predisposta che escludeva categoricamente la destinazione della sostanza all’uso personale e, al contempo, impediva di qualificare la condotta come un fatto di ipotesi lieve. La condotta, nel suo complesso, rivelava una gravità e una pianificazione tali da superare la soglia della lieve entità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: per valutare la sussistenza dell’ipotesi lieve, il giudice non deve limitarsi a considerare il solo dato quantitativo della sostanza detenuta. È necessaria una valutazione globale che tenga conto di tutti gli indicatori della condotta, come i mezzi impiegati, le modalità dell’azione e il contesto operativo. L’esistenza di un’organizzazione, anche minima, finalizzata allo spaccio è un fattore determinante che può portare a escludere il beneficio di una pena più mite, consolidando un approccio rigoroso nella lotta al traffico di stupefacenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove questioni di diritto.
Quali elementi specifici hanno portato a escludere l’uso personale e l’ipotesi lieve?
La Corte ha ritenuto decisivi tre elementi: l’utilizzo di un’auto a noleggio, la suddivisione delle sostanze stupefacenti in dosi e confezioni, e la dimostrata organizzazione logistica nelle vicinanze di una nota piazza di spaccio. Questi fattori, considerati nel loro insieme, indicavano un’attività di spaccio organizzata.
Cosa implica questa decisione per casi simili?
Questa decisione conferma che, ai fini della qualificazione del reato di detenzione di stupefacenti, il giudice deve compiere una valutazione complessiva che va oltre la mera quantità di droga. La presenza di elementi che indicano un’organizzazione, anche minima (come l’uso di un’auto a noleggio o il confezionamento in dosi), è sufficiente per escludere sia la tesi dell’uso personale sia l’applicazione dell’ipotesi lieve.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44608 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 29/06/2003
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata riqualificazione nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e conseguente omessa assoluzione in ordine al possesso della cocaina, che si assume fosse detenuta per uso personale, sono essenzialmente generici oltre che riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte d appello dì Roma che ha rilevato come la detenzione di entrambe le sostanze suddivise in dosi e confezioni fosse, per i mezzi utilizzati (auto a noleggio) e la dimostrata organizzazio predisposta nelle immediate vicinanze di una piazza di spaccio (San Basilio) escludessero che la sostanza, compresa la cocaina, fosse destinata ad uso personale e che la condotta potesse essere sussunta nel più lieve delitto di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. cit.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.