Ipotesi Lieve e Stupefacenti: Quando la Quantità Esclude la Lieve Entità
La distinzione tra spaccio di stupefacenti e la sua ipotesi lieve è uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che i giudici utilizzano per negare la qualificazione di ‘fatto di lieve entità’, sottolineando come la valutazione non si limiti al solo dato quantitativo della droga sequestrata. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un uomo condannato per la detenzione illecita di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti: quasi 85 grammi di cocaina, oltre 30 grammi di hashish e quasi un grammo di marijuana. Durante la perquisizione, oltre alla droga, sono stati rinvenuti elementi significativi: una somma di 4.000 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e la constatazione che lo stupefacente era già suddiviso in dosi. L’imputato, risultato disoccupato, non è stato in grado di giustificare la provenienza del denaro.
La Difesa e il Ricorso per Cassazione
Di fronte alla condanna, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un’unica tesi: la Corte d’Appello avrebbe errato nel non riqualificare il reato nell’ipotesi lieve prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Secondo il ricorrente, i fatti contestati avrebbero dovuto essere considerati di minore gravità e, di conseguenza, puniti con una pena più mite.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché non è Ipotesi Lieve
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per genericità. I giudici supremi hanno evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello avesse fornito una motivazione specifica, adeguata e tutt’altro che arbitraria. La decisione di escludere l’ipotesi lieve non si basava unicamente sull’importante dato quantitativo delle sostanze, sufficiente a confezionare centinaia di dosi, ma su una valutazione complessiva e logica di tutti gli indizi.
Gli elementi chiave che hanno portato all’esclusione della lieve entità sono stati:
1. La quantità e varietà: La detenzione di tre diversi tipi di droghe, in particolare un quantitativo significativo di cocaina, è stata considerata un primo indice di una certa operatività nel mercato illegale.
2. Il denaro contante: La disponibilità di 4.000 euro, non giustificata dallo stato di disoccupazione, è stata interpretata come provento dell’attività di spaccio.
3. Gli strumenti: Il possesso di un bilancino di precisione e la suddivisione della droga in dosi sono stati visti come ‘strumenti del mestiere’, indicativi di un’attività organizzata e non occasionale.
La Corte ha specificato che, a fronte di una motivazione così completa e congrua, il ricorso si limitava a una critica assertiva, priva di validi riferimenti giuridici o fattuali in grado di scardinare il ragionamento dei giudici di merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la qualificazione di un fatto come ipotesi lieve non è un automatismo, ma il risultato di un’analisi ponderata di tutti gli elementi del caso concreto. La sola quantità di droga, sebbene importante, non è l’unico parametro. La presenza di ingenti somme di denaro, di strumenti per il confezionamento e la pluralità di sostanze detenute costituiscono un quadro indiziario che, nel loro insieme, possono legittimamente portare un giudice a escludere la lieve entità del fatto. Per gli operatori del diritto, questa decisione conferma che per sostenere con successo la tesi della lieve entità è necessario argomentare in modo specifico, contestando puntualmente la valutazione degli indizi operata dal giudice di merito, anziché limitarsi a una generica richiesta di riqualificazione.
Quali elementi escludono la qualificazione di un reato di spaccio come ‘ipotesi lieve’?
Secondo questa ordinanza, diversi elementi complessivi possono escludere l’ipotesi lieve: l’importante quantità e la varietà delle sostanze stupefacenti, la disponibilità di una considerevole e ingiustificata somma di denaro in contanti, il possesso di strumenti come un bilancino di precisione e la già avvenuta suddivisione della droga in dosi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la sua ‘genericità’. In pratica, la difesa si è limitata a criticare in modo assertivo la sentenza impugnata senza fornire argomenti giuridici o fattuali specifici capaci di confutare la motivazione, ritenuta completa e logica, con cui i giudici di merito avevano escluso la lieve entità del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40421 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condanNOME per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per illecita detenzione di 84,93 grammi cocaina, di 30,62 grammi di hashish e di 0,86 grammi di marjuana.
Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatt come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile per genericità.
2.1. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non solo l’importante dato quantitativo per come risultante dalla consulenza tecnica redatta sugli otto reperti sequestrati al ricorrente, disoccupato, pari a centinaia di dosi di p di sostanze stupefacenti e, soprattutto, di cocaina, ma anche la disponibilità di una considerevol somma di denaro in contanti pari a 4.000 C suddivisa in banconote di vario taglio oltre che un bilancino di precisione e la suddivisione in dosi dello stupefacente.
La sentenza impugNOME ha, dunque, operato una valutazione nient’affatto arbitraria ai fini della qualificazione giuridica del fatto, pienamente in linea con la giurisprudenza di legittim ma completa e congrua, tanto da non renderla sindacabile in questa sede, a fronte della quale il ricorso si limita ad una assertiva critica privati riferimenti giuridici e fattuali.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.