Ipotesi lieve droga: quando il ricorso è inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando si discute la qualificazione di un reato in materia di stupefacenti come ipotesi lieve. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati e motivati dai giudici di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La difesa contestava due punti principali: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. 309/1990 e, soprattutto, la mancata riqualificazione di alcuni capi d’imputazione nell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dello stesso articolo. L’imputato sosteneva che la sua condotta dovesse essere considerata di minore gravità, meritando così un trattamento sanzionatorio più favorevole.
I Motivi del Ricorso e la Decisione sull’ipotesi lieve
La difesa dell’imputato ha riproposto in Cassazione le medesime argomentazioni già presentate e respinte in Appello. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva errato nel non considerare l’attività delittuosa nel suo complesso come di lieve entità. Tuttavia, la Suprema Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente confutate nel precedente grado di giudizio. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una motivazione logica e basata sui fatti per escludere sia l’ipotesi lieve che l’attenuante speciale. In particolare, il contributo del ricorrente era stato ritenuto marginale e basato su informazioni già emerse dalle intercettazioni, un aspetto che, sebbene non sufficiente per l’attenuante speciale, era stato comunque valorizzato con la concessione delle attenuanti generiche. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito. Il compito della Cassazione non è rivalutare le prove o i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva esaminato la complessiva attività posta in essere dall’imputato e, con una motivazione considerata “in fatto non sindacabile in questa sede”, aveva concluso che non potesse integrare l’ipotesi lieve. La valutazione sulla gravità del fatto, basata su elementi come la quantità e qualità della sostanza, le modalità dell’azione e il contesto operativo, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici o giuridici, la Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La riproposizione di argomenti già vagliati e respinti, senza l’indicazione di specifici errori di diritto, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che, per avere successo in Cassazione, un ricorso non può limitarsi a contestare la valutazione fattuale operata dai giudici di merito, specialmente in materie come la qualificazione del reato nell’ipotesi lieve. È necessario, invece, evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori nell’interpretazione della legge o palesi illogicità nella motivazione. La semplice riproposizione delle stesse argomentazioni difensive si rivela una strategia processuale inefficace, che conduce a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già esaminate e respinte in modo adeguato dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto.
La Corte di Cassazione può riconsiderare i fatti per concedere l’ipotesi lieve?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del caso. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La valutazione se un fatto costituisca o meno un’ipotesi lieve spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e, se la loro motivazione è adeguata, non è contestabile in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME COGNOME e la memoria della difesa in data 13 settembre 2024 con cui si ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso, confutando il preliminare vagli inammissibilità
OSSERVA
Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancata riqualificazio dei fatti contestati ai capi E7, E9 ed E13 nella ipotesi lieve di cui al quinto comma della ste norma risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha, con motivazione in fatto non sindacabile in questa sede, escluso che la complessiva attività posta in esse potesse integrare l’ipotesi lieve (pagg. 7 e 8) e che l’appo del ricorrente non consentisse il riconoscimento della attenuante speciale, essendosi limitato a fornire ragguagli in ordine a rapporti già emersi dalle captazioni, comunque valorizzati con l concessione delle attenuanti generiche (pag. 9);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.