Ipotesi Lieve Droga: Il Ricorso è Inammissibile se Generico
La distinzione tra detenzione di stupefacenti come reato grave e come ipotesi lieve droga è una delle questioni più dibattute nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su come devono essere strutturati i ricorsi per avere una speranza di accoglimento, evidenziando che non basta contestare la quantità della sostanza. Vediamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: Detenzione di Eroina e Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per la detenzione illecita di 70 grammi lordi di eroina, un reato previsto dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990. La difesa, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione, chiedendo una riqualificazione del fatto.
L’obiettivo era ottenere il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità, disciplinata dal comma 5 dello stesso articolo, che comporta una pena notevolmente più bassa. Oltre a ciò, si chiedeva l’esclusione della recidiva, ovvero l’aggravante legata ai precedenti penali specifici dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha emesso un verdetto netto: il ricorso è inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma la blocca a monte per un vizio fondamentale: la genericità dei motivi presentati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Oltre la Quantità, Conta l’Offensività Complessiva
La Corte ha spiegato che la sentenza di secondo grado aveva fornito una motivazione specifica e adeguata per escludere l’ipotesi lieve droga. I giudici di merito non si erano limitati a considerare il dato quantitativo dei 70 grammi di eroina, ma avevano valorizzato un quadro probatorio più complesso.
Un elemento cruciale è stato l’esito degli accertamenti tecnici, che avevano rivelato la presenza anche di un’altra sostanza, il 6-MAM (un metabolita dell’eroina), con un principio attivo puro. Questo, insieme ad altri elementi dimostrativi dell’offensività della condotta, ha delineato un quadro di pericolosità che andava oltre il semplice peso della droga sequestrata.
La Cassazione ha sottolineato come questa valutazione fosse completa, congrua e in linea con la giurisprudenza consolidata, rendendola insindacabile in sede di legittimità. A fronte di questa solida motivazione, il ricorso si è limitato a una “assertiva critica priva di riferimenti giuridici e fattuali”. In altre parole, la difesa non ha contestato punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, ma si è limitata a riproporre la propria tesi in modo generico.
Lo stesso metro di giudizio è stato applicato alla questione della recidiva. La Corte ha confermato che la condotta contestata, alla luce dei precedenti specifici del ricorrente, costituiva un motivo valido per ritenere sussistente una “più marcata pericolosità” sociale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione, per essere efficace, deve essere specifico. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata, ma è necessario smontare analiticamente il ragionamento dei giudici di merito, evidenziandone i vizi logici o le violazioni di legge.
Nel contesto dei reati di droga, la decisione conferma che la qualificazione giuridica del fatto come ipotesi lieve droga non dipende da un mero calcolo matematico sul peso della sostanza. I giudici devono compiere una valutazione globale che tenga conto di tutti gli indici di offensività della condotta: la qualità e la purezza della droga, la presenza di più sostanze, le modalità dell’azione e la personalità dell’imputato, inclusi i suoi precedenti penali. Un approccio difensivo che ignori questa complessità è destinato a fallire.
Perché la richiesta di qualificare il reato come ipotesi lieve è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché la valutazione dei giudici non si è basata solo sulla quantità di droga (70 grammi di eroina), ma ha considerato anche la presenza di un’altra sostanza (6-MAM), la quantità di principio attivo puro e altri elementi che dimostravano la pericolosità complessiva della condotta. Il ricorso non ha contestato specificamente questi punti.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per genericità?
Significa che i motivi presentati sono troppo vaghi e non contengono una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata. In questo caso, il ricorso è stato giudicato una semplice affermazione di disaccordo, priva di validi riferimenti giuridici o fattuali per contrastare la decisione dei giudici di merito.
Che ruolo hanno avuto i precedenti penali dell’imputato (recidiva)?
I precedenti penali specifici sono stati considerati un elemento che dimostrava una “più marcata pericolosità” del soggetto. Questo ha rafforzato la decisione di non concedere la qualificazione di reato lieve e di confermare l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 34NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la con per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per illecita deten lordi di eroina.
Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con es della recidiva.
Letta la memoria difensiva in cui vengono ribadite le censure contenute nel ricor
Il ricorso è inammissibile per genericità.
2.1. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione su valorizzando non il dato quantitativo dell’eroina, ma l’esito dell’accertamento tecnico 61″- · risultata la detenzione anche di altra sostanza, il 6-MAM, pari al28 con principio att altri elementi dimostrativi dell’offensività della condotta indicati dettagliatamente a operando una valutazione nient’affatto arbitraria ai fini della qualificazione giuridi pienamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, ma completa e congrua, tant renderla sindacabile in questa sede, a fronte della quale il ricorso si limita ad una ass priva di riferimenti giuridici e fattuali.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alla ritenuta recidiva di cui in questa sede contestata costituisce motivo dimostrativo di una più marcata pericol luce dei precedenti specifici del ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del proced ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione de d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024
La Consigliera estensora
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