Ipotesi Lieve Droga: Quando la Quantità Esclude il Beneficio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati legati agli stupefacenti: l’ingente quantità di droga è un elemento che, di per sé, può essere sufficiente a escludere l’applicazione della cosiddetta ipotesi lieve droga. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere i criteri utilizzati dai giudici per valutare la gravità di un reato di spaccio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bari per detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato aveva impugnato la sentenza di secondo grado, chiedendo alla Corte di Cassazione di rivalutare la sua posizione e, in particolare, di riconoscere la sussistenza dell’ipotesi del fatto di lieve entità. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse considerato adeguatamente tutti gli elementi per qualificare il reato come minore. Tuttavia, il dato quantitativo delle sostanze sequestrate era particolarmente significativo: 370 grammi di cocaina e ben 7,801 chilogrammi di hashish.
La Valutazione della Cassazione sulla Ipotesi Lieve Droga
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto ‘manifestamente infondato’ e ‘genericamente proposto’. Secondo gli Ermellini, la richiesta di applicazione dell’ipotesi lieve non poteva trovare accoglimento. La valutazione compiuta dalla Corte d’Appello, che aveva negato il beneficio proprio in virtù dell’enorme quantità di droga detenuta, è stata giudicata del tutto corretta e immune da vizi logici o giuridici. La Cassazione sottolinea che un quantitativo così elevato di stupefacenti, diversificato per tipologia (cocaina e hashish), è un indicatore oggettivo di una notevole gravità della condotta, incompatibile con la qualificazione di ‘lieve entità’.
Il Criterio Quantitativo
Nel contesto dei reati di droga, la legge prevede una circostanza attenuante speciale, nota come ‘fatto di lieve entità’, che comporta una pena sensibilmente inferiore. Per stabilire se un fatto sia ‘lieve’, il giudice deve considerare una serie di parametri: i mezzi, le modalità della condotta, la qualità e, appunto, la quantità della sostanza. Sebbene la quantità non sia l’unico criterio, in alcuni casi può assumere un peso preponderante, se non decisivo. Quando i quantitativi sono tali da superare in modo massiccio le soglie medie, diventa estremamente difficile, se non impossibile, sostenere che il fatto sia di lieve entità. Questo caso ne è una chiara esemplificazione.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando come il ricorso non fosse riuscito a censurare efficacemente il ragionamento della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente valorizzato il dato oggettivo della quantità di stupefacente come elemento ostativo al riconoscimento dell’ipotesi lieve. La genericità delle censure proposte dal ricorrente, incapaci di scalfire la logicità della sentenza impugnata, ha portato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per chi promuove ricorsi giudicati inammissibili.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: nel valutare la sussistenza dell’ipotesi lieve droga, il dato quantitativo assume un ruolo centrale. Un possesso di sostanze stupefacenti che supera di gran lunga il consumo personale e si configura come una vera e propria scorta destinata a un mercato ampio difficilmente potrà beneficiare di un trattamento sanzionatorio più mite. La decisione serve da monito, chiarendo che la richiesta di applicazione di benefici di legge deve essere supportata da argomentazioni specifiche e non può prescindere da una valutazione realistica degli elementi oggettivi del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto dalla Corte di Cassazione manifestamente infondato e proposto in modo generico, in particolare nella censura relativa alla mancata applicazione dell’ipotesi lieve.
Qual è stato il motivo principale per cui non è stata riconosciuta l’ipotesi lieve droga?
Il motivo principale è stata l’ingente quantità della sostanza stupefacente rinvenuta, specificamente 370 grammi di cocaina e 7,801 kg di hashish, ritenuta dalla Corte un elemento oggettivo incompatibile con la lieve entità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4706 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 12/04/1984
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto nel censurare l’esclusione della ipotesi lieve che ha del tut correttamente considerato la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta del tipo cocaina per 370 grammi e del tipo hashish per kg 7,801;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ella Cassa delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ammende.
Così deciso il 13.12.2024