Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13043 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13043 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a CANOSA DI PUGLIA il 14/04/1585
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le note scritte difensive depositate dall’avv. RNOME COGNOME Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e v zio motivazione in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, Eh ‘esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato sia il dato quantitativo circostanze dell’azione (si vedano pp 1 e 2 della sentenza impugnata), qu elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi deli di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto dimostratiii sistematicità e dello svolgimento con modalità professionali dell’attività illec motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea :on i principio di diritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di gravità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è te valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, quelli concernenti l’azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia che attengono all’oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sx, stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018 Rv.274076; Sez. U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; ‘:;ez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.215 W90; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491).
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa motiva!ione in ordine alla misura di cui aila concessa attenuante di cui all’art. 73, comma 7, n. 309/1990;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territo -iale ha adeguatamente assolto all’obbligo di motivazione circa la determinazione dell pena in relazione alla misura della diminuzione della pena per effetto de circostanza attenuante in questione, richiamando il contenuto generico del dichiarazione confessoria e della chiamata in correità. Va ricordato che cos itil principio consolidato che la misura della diminuzione della pena per effettci d circostanze attenuanti applicate costituisce l’oggetto di una tipica h discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbli motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi p in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determina per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qua i immune da vizi logici di ragionamento (Sez.3,n.6877 del 26/10/2016, dep.14/02/2017; Rv.269196; Sez.3,n.40762 del 30/04/2015, Rv.265166).
Rilevato che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.62-bis cod.pen.;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territorialp, con argomentazioni congrue e logiche, ha giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l’assenza di elementi positivi in tal senso e valutato gli elementi indicati dalla difesa non rilevanti a tal f ne. Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggi: a008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito Essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificE me la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si a dar conto – come avvenuto nella specie – di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610 Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib , con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n ma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso,14/03/2025