Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24884 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24884 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 11/04/2025 R.G.N. 5720/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a in Marocco, il 27/07/1985 avverso la sentenza del 08/10/2024 del Tribunale di Pescara Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria depositata, all’esito di trattazione scritta, dal Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha argomentato nel senso della fondatezza del ricorso; Letta la memoria rassegnata dall’avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’impugnazione con tutte le conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, resa in data 8 ottobre 2024, il Tribunale di Pescara, giudicando NOME COGNOME imputato del reato di cui all’art. 650 cod. pen., per non avere ottemperato all’invito a presentarsi innanzi all’Autorità di Polizia, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, alle ore 10,00 del 23.05.2022, legalmente dato per il rintraccio e la notifica di due ingiunzioni di pagamento emesse dalla Prefettura di Pescara – lo ha dichiarato responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda.
Avverso questa decisione COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a un unico motivo con cui ha prospettato la violazione dell’art. 650 cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione.
Il Tribunale, ad avviso della difesa, ha errato nel considerare legittimo l’invito a presentarsi in Questura alla stregua di una corretta convocazione: così facendo, il giudice del merito ha omesso di verificare la legalità formale e sostanziale del provvedimento che l’imputazione prefigurava come violato, irrilevante essendo il riferimento alla condizione di irregolarità sul territorio italiano di Ezaki compiuto dal sovrintendente COGNOME della Questura di Pescara, con l’aggiunta che quell’invito era stato uno dei molti che egli aveva consegnato a quel destinatario; quel che avrebbe dovuto rilevare Ł che l’invito non costituiva un atto idoneo a surrogare quelli propri della procedura a cui il destinatario di esso avrebbe dovuto essere assoggettato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta determinata dall’opzione per il rito cartolare, ha argomentato nel senso della fondatezza dell’impugnazione, in quanto dal capo di imputazione emerge la genericità del provvedimento di invito e la sua conseguenziale riconducibilità al perimetro di sussistenza della rilevanza penale della condotta ai sensi dell’art. 650 cod. pen., mentre il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi, se non con una motivazione apparente, sulla sussistenza dei presupposti del reato.
La difesa di COGNOME ha rassegnato, a sua volta, conclusioni scritte con cui ha richiamato il contenuto dell’impugnazione sottolineando il difetto del presupposto della legittimità del provvedimento di convocazione, per cui la sua inosservanza non aveva integrato il reato in questione, per la sussistenza del quale Ł richiesto esplicitamente che il provvedimento sia legalmente dato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che l’impugnazione sia fondata e che, quindi, debba essere accolta.
In premessa, Ł utile evidenziare che, ai fini della verifica della responsabilità in relazione alla contravvenzione prevista dall’art. 650, cod. pen., avente ad oggetto l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, incombe all’interprete di accertare preliminarmente tanto la legalità sostanziale quanto la legalità formale del provvedimento che si prospetta violato (Sez. 3, n. 27534 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276232 – 01; Sez. 1, n. 54841 del 17/01/2018, Sciara, Rv. 274555 – 01).
Questo accertamento deve riscontrare tutti i profili di legittimità, sicchØ la speciale fattispecie incriminatrice può dirsi integrata quando risulti positivamente verificata l’avvenuta inosservanza di un ordine specifico impartito da un soggetto competente, in relazione a eventi o circostanze che richiedano al destinatario l’adempimento della condotta prescritta per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, igiene o giustizia, sia, inoltre, acclarato che l’inosservanza abbia riguardato un provvedimento adottato in relazione a situazioni non regolate da altra specifica previsione normativa con previsione di autonoma sanzione, considerata la natura sussidiaria del reato previsto dall’art. 650 cod. pen., ed emerga, infine, che il provvedimento sia stato adottato nell’interesse generale, e non a tutela di soggetti privati.
Rilevante Ł evidenziare che i motivi alla base dell’emanazione del provvedimento devono essere esplicati nell’atto e, comunque, desumibili chiaramente dall’atto stesso, senza che i soggetti interessati e, in specie, il destinatario debbano ricorrere a elementi extratestuali, il cui accertamento e la cui verificabilità finirebbero per restare affidati ad altre rappresentazioni, finanche di natura solo verbale, dell’autorità stessa.
Pertanto, Ł sedimentato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo il quale, ai fini della validità ed efficacia dell’atto amministrativo, rilevano esclusivamente i legittimi requisiti oggettivi, formali e sostanziali, contenuti nell’atto stesso (Sez. 1, n. 11448 del 07/02/2012, COGNOME, Rv. 252916 – 01; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249430 – 01).
Così brevemente tratteggiata la cornice giuridica di riferimento, si osserva che la sentenza impugnata, per inquadrare gli elementi qualificanti della fattispecie, ha evidenziato nella motivazione come l’operante (sovrintendente COGNOME avesse confermato di aver notificato l’invito a recarsi in Questura, presso la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, in data 23 maggio 2022, avviso consegnato a Ezaki, senza che questi si fosse poi presentato nel giorno stabilito.
¨ da notare, però, che lo scopo per il quale era stata richiesta la presentazione non Ł specificato nel corpo della motivazione, mentre nell’imputazione si espone che la convocazione era finalizzata a rintracciare Ezaki e a notificargli due ingiunzioni di pagamento emesse nei suoi confronti dalla Prefettura di Pescara, ingiunzioni, a loro volta, indicate nell’imputazione stessa con esclusivo riferimento al numero dei rispettivi procedimenti.
Questi essendo gli elementi espressi, in modo diretto o per relationem, nella sentenza impugnata, deve concludersi che – alla stessa stregua dell’imputazione – il provvedimento di convocazione, non osservato dall’imputato, era finalizzato a conseguire la presenza di Ezaki in Questura per notificargli i suddetti atti.
3.1. Peraltro, nulla di specifico Ł dato evincere nella motivazione circa l’esplicitazione, nell’invito a comparire consegnato all’imputato, della ragione della convocazione, fatto di per sØ non privo di conseguenze (essendosi da tempo precisato che, in tema di contravvenzioni per inosservanza all’ordine dato dall’autorità per motivi di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, o igiene, per la sussistenza del reato Ł necessario che il soggetto sia effettivamente venuto a conoscenza dell’ordine impartito e spetta al giudice dimostrare che colui al quale l’atto Ł stato indirizzato abbia avuto in concreto la possibilità di prenderne visione in tempo utile: Sez. 1, n. 7749 del 06/05/1994, COGNOME, Rv. 199404 – 01).
In effetti, l’intimazione a presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza, come tutti gli ordini emessi dalle autorità alle quali tale potere sia riconosciuto dalla legge, deve essere corredata da una congrua motivazione, in quanto essa implica l’imposizione di una condotta al soggetto cui Ł diretta.
L’effetto di tale rilievo Ł che non può ritenersi integrato il reato di cui all’art. 650 cod. pen. nei confronti di un soggetto che non ottemperi all’invito a presentarsi presso un ufficio di polizia, allorchØ la ragione della convocazione allo stesso comunicata venga indicata in modo generico, in guisa tale da non renderne nota la sostanza, come il riferimento a ‘motivi che la riguardano’, ovvero la ragione della convocazione non venga precisata affatto, dovendo disapplicarsi, in tal caso, l’atto dell’autorità di pubblica sicurezza perchØ mancante di idonea motivazione.
3.2. In ogni caso, anche per il caso in cui risultasse adeguatamente comunicato lo scopo ultimo della convocazione, per come esposto in imputazione, deve rilevarsi che l’invito a comparire finalizzato alla mera notificazione di atti non integra il provvedimento dato per ragioni di giustizia presidiato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 650 cod. pen.
Sul tema del provvedimento di convocazione finalizzato alla sola notificazione di atti si Ł, infatti, già affermato, con argomentazioni che sono da condividere, che non integra la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. l’inottemperanza all’invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per la notificazione di singoli atti, quale l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
In effetti, la facoltà accordata all’autorità di polizia di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza Ł sanzionata penalmente dall’art. 650 cod. pen., incontra il limite costituito dai diritti dei cittadini, che non possono essere compressi se l’imposizione abbia come unico fine quello di rendere piø agevole per gli organi di polizia l’adempimento dei loro compiti istituzionali.
Nel caso costituito dall’esigenza della notificazione di atti inerenti a un determinato procedimento (di natura penale o amministrativa), la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita con consegna personale all’interessato o a persona con lui convivente, previo accesso da parte dell’incaricato nei luoghi indicati dalla disciplina processuale di riferimento, senza la necessità di imporre al destinatario dell’atto l’obbligo (aggiuntivo) di recarsi negli uffici di polizia al fine di perfezionare il compimento della formalità.
In sostanza, concentrando il discorso sul sistema della notificazioni regolato dal codice di procedura penale(agli artt. 148 e ss.), deve considerarsi che la possibilità normativamente prevista che determinate notificazioni siano demandate (in certi ambiti e limiti) all’attività della polizia giudiziaria, anzichØ all’ufficiale giudiziario, non determina deroga alle regole dettate dal codice di rito per il perfezionamento della formalità, con la conseguenza che, se non si annette ai poteri dell’ufficiale giudiziario quello di convocare il destinatario dell’atto presso i suoi uffici, allo stesso modo tale potere non può essere riconosciuto alla polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 41445 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 257531 – 01; Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000, COGNOME, Rv. 216903 – 01).
3.3. Medesimo approdo ha raggiunto l’elaborazione di legittimità senz’altro maggioritaria in tema di notificazioni di provvedimenti riguardanti l’ambito del procedimento di prevenzione, essendosi affermato che non integra la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. chi non ottemperi a una convocazione di polizia notifica del provvedimento di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in quanto l’ordine di presentazione non Ł provvedimento legalmente dato che componga la fattispecie incriminatrice (dovendo la notifica essere fatta mediante il procedimento di cui all’art. 9 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635: Sez. 1, n. 11457 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252917 – 01), oppure finalizzata alla piø agevole notifica di un provvedimento inibitorio di prevenzione adottato nei suoi confronti dal Questore, anche in tal caso costituendo – l’ordine suddetto – la manifestazione di un potere non attribuito dalla legge all’autorità e, quindi, rappresentando un’imposizione esulante dagli schemi procedimentali previsti dalla legge in tema di esecuzione di provvedimenti di polizia e traducendosi, per tale via, in una non consentita compressione dei diritti del cittadino, non giustificabile con l’esigenza di rendere piø agevole per gli organi di polizia l’adempimento dei loro compiti istituzionali (Sez. 1, n. 17920 del 03/03/2010, COGNOME, Rv. 247044 – 01).
Nella stessa prospettiva, si Ł condivisibilmente affermato che nemmeno integra la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. l’inottemperanza a una convocazione della polizia, finalizzata rendere piø agevole la notificazione di un provvedimento legalmente dato dall’autorità amministrativa, nell’ipotesi dell’invito finalizzato a notificare un’ordinanza prefettizia di ritiro della patente (Sez. 1, n. 14811 del 04/04/2012, Parth, Rv. 252290 – 01): prospettiva che, alfine, si profila coerente con la coordinata ermeneutica secondo la quale non integra la contravvenzione in esame la condotta di inottemperanza a ordini che si risolvano nell’imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell’interessato (Sez. 3, n. 6350 del 11/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274997 – 01; fra le decisioni recenti Sez. 1, n. 47680 del 22/11/2024, Commisso, non mass.).
In definitiva, sia per la carenza del suo contenuto motivazionale, sia – e in via dirimente – per la sua finalità, esorbitante dalla funzione del provvedimento tutelato dalla norma incriminatrice, all’invito a presentarsi innanzi all’Autorità di Polizia di Pescara, per ricevere le suddette notifiche non poteva, nØ può ritenersi legalmente dato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 650 cod. pen.
Di conseguenza, la successiva inottemperanza allo stesso da parte di COGNOME non può ritenersi sanzionata dalla norma contestata.
La condotta oggetto di imputazione, pertanto, non sussiste: tale approdo impone il corrispondente annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ il fatto non sussiste.
Così Ł deciso, 11/04/2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME