Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8287 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8287 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Pesaro che aveva riconosciuto COGNOME NOME NOME dl reato di omicidio stradale ai danni di COGNOME NOME NOME NOME aveva condanNOME alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
2. All’imputato era contestato di avere investito l’COGNOME mentre questi era in fase di attraversamento della sede stradale (SINDIRIZZOSINDIRIZZO tra Pesaro a Fano) da sinistra verso destra rispetto alla direttrice di marcia del veicolo, per colpa generica, nonché per violazione di regole precauzionali previste dal codice della strada sia in ragione della velocità tenuta, superiore ai limiti previsti per il tratto di strada percorso, sia per non avere agevolato il transito del pedone in fase di attraversamento in assenza di strisce pedonale, attingendolo con la parte anteriore angolare sinistra dell’autoveicolo, determinandone la proiezione verso sinistra e cagionandone la morte.
2.1 Il giudice di appello evidenziava che, sulla base degli accertamenti di PG acquisiti e sulla scorta della perizia di ufficio, erano ravvisabili profili di colpa in capo al conducente del veicolo investitore per non avere adeguatamente perlustrato la sede stradale nel corso della marcia e per avere mantenuto una velocità eccessiva sia in termini quantitativi, in quanto in violazione dei limiti per quel tratto di strada, sia in ragione dell’ora crepuscolare-notturna, della condizione di scarsa visibilità dovuta all’assenza di illuminazione e RAGIONE_SOCIALE caratteristiche geo morfologiche della strada e per non essersi avvalso, per una migliore perlustrazione della strada, dei fari abbaglianti. Evidenziava ancora che, sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni tecniche sviluppate dal perito di ufficio, l’imputato aveva avuto un tempo di avvistamento sufficiente, che gli avrebbe dovuto consentire di percepire la presenza del pedone in fase di attraversamento e di evitarne la interferenza, ovvero di attuare manovre di emergenza atte a prevenire l’investimento. Richiamava sul punto i principi desumibili dall’art.141 C.d.S. Escludeva inoltre che l’attraversamento operato, lento pede, dell’anziano pedone, potesse rappresentare un fatto eccezionale e imprevedibile, tale da interrompere il rapporto di causalità materiale tra la condotta del conducente e l’evento, in quanto il tratto di strada era
rettilineo, non vi erano altri veicoli che percorrevano la semicarreggiata, mentre lungo la banchina laterale di destra sostava un veicolo che avrebbe dovuto consentire all’imputato di considerare la possibilità di un attraversamento della carreggiata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME, il quale ha articolato tre motivi di doglianza.
Con un primo motivo di ricorso assume violazione di legge e difetto di motivazione in quanto il giudice di appello aveva riconosciuto come profilo di colpa specifica in capo al conducente il fatto di non avere azioNOME i fari abbaglianti, trattandosi di contestazione estranea all’imputazione e comunque di prescrizione abolita con disposizione normativa successiva ai fatti ma con valenza retroattiva, ribadendo la totale imprevedibilità di un attraversamento pedonale su quel tratto di strada percorso dal COGNOME.
Con un secondo motivo di impugnazione denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e degli elementi tecnici acquisiti agli atti, stigmatizzando da un lato gli errori tecnici in cui era incorso l’elaborato del pubblico ministero e evidenziando, dall’altro, come il tempo di avvistamento del pedone, con l’impiego dei fari anabbaglianti fosse minimo e come la percezione del pericolo potesse essere avvenuta soltanto quando il pedone aveva già iniziato l’attraversamento. Sotto questo profilo rappresentava come, al passo tenuto dal pedone durante l’attraverso, sarebbe stato l’COGNOME a dovere arrestare la marcia prima di interferire con la direttrice di marcia del veicolo, in quanto il margine a disposizione del conducente era stato sostanzialmente assorbito dal tempo psico tecnico di reazione e, una volta intervenuto l’avvistamento, non sarebbe stato possibile evitare l’urto neppure se il conducente avesse marciato a velocità inferiore al limite prescritto per quella strada. In sostanza assume che la condotta del pedone fu assolutamente imprevedibile in quanto aveva proseguito nell’attraversamento pur avendo notato i fari del veicolo che sopraggiungeva, pur potendo agevolmente desistere e aspettare il passaggio del mezzo.
Con una terza articolazione assume manifesta illogicità della motivazione in punto di ricorrenza del rapporto di causalità tra gli addebiti di colpa mossi al COGNOME e l’evento morte in ragione della irrilevanza del rispetto di velocità maggiormente prudenziale da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il collegio che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto teso ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, laddove le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali che, la condotta di guida del COGNOME era certamente improntata a distrazione, velocità non adeguata alle condizioni ambientali (nottetempo, scarsa illuminazione, presenza di un veicolo in sosta) e alle caratteristiche della strada, tenuto altresì conto che lo stesso non intraprese alcuna manovra di emergenza o di frenata. D’altra parte, i giudici di merito, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze tecniche in atti hanno escluso che l’attraversamento, pure eseguito in tratto non presidiato da strisce pedonali, fosse stato realizzato in modo incauto o repentino.
Sotto questo profilo pertanto il giudice di appello ha svolto un buon governo RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali escludendo la ricorrenza di elementi eccezionali e perturbatori che potessero avere precluso all’imputato la possibilità di percepire la presenza della persona offesa intenta nell’attraversamento pedonale, atteso che la giurisprudenza del S.C. esclude la responsabilità del conducente, in ipotesi di investimento del pedone che attraversi la sede stradale, solo allorquando lo stesso si trovi nella oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (sez.4, n.33207 del 2/07/2013, Corigliano, Rv.255995; n.37622 del 30/09/2021, COGNOME, Rv.281929).
In ipotesi assolutamente sovrapponibile alla presente è stato affermato dalla Suprema Corte che per escludere la responsabilità del conducente per
l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (sez.4, n.10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv.255288).
Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono in fatto e risultano reiterativi di analoghe censure articolate nei motivi di appello, che risultano adeguatamente valutate dal giudice distrettuale con motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici. La circostanza che il pedone, con andamento lento, era prossimo al completamento dell’attraversamento e che, se si fosse arrestato nei pressi della mezzeria, avrebbe evitato l’investimento, 4,(-( costituisce argomento del tutto neutro che sposta l’attenzione gd asseriti obblighi cui sarebbe stato tenuto il pedone in fase di attraversamento, ma non incide minimamente sulla causalità del colpa ascritta al conducente, il quale era nelle condizioni di prevenire ed evitare l’investimento se solo avesse rispettato gli obblighi sullo stesso gravanti in relazione al rispetto dei limiti di velocità assoluti e relativi nonché avesse prestato maggiore attenzione alla sede stradale, magari anche mediante l’attivazione dei fari abbaglianti, in presenza di pedone che aveva impegNOME la strada già da alcuni secondi, in quanto attraversava da sinistra a destra e quindi avrebbe dovuto essere percepito con congruo anticipo da chi procedeva lungo un percorso rettilineo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e, alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali segue, non ricorrendo ipotesi di esenzione da responsabilità al riguardo, la condanna al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023
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Il consigliere estensore