Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7417 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso o in subordine per il rigetto.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di PADOVA sia in qualità di difensore di fiducia di COGNOME NOME che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, del codifensore COGNOME stesso foro. Il difensore presente dopo aver illustrato nei dettagli i motivi di ricorso, insistendo nell’accoglimento, chie l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 aprile 2023 la Corte di Appello di Venezia confermava in punto di responsabilità la sentenza emessa dal Tribunale di Padova del 19 ottobre 2015, condannando COGNOME NOME alla pena di mesi quattro di reclusione, con i benefici d legge, TARGA_VEICOLO per il delitto di omicidio colposo commesso in danno di COGNOME NOME All’imputato era stato addebitato che, per colpa derivante da negligenza, imprudenza imperizia, nonché violando specifiche norme del codice della strada ( in particola artt 1 141 e 142), percorrendo la SP 37 con direzione Monselice Pozzonovo, nel centro abitato di San Bortolo, omettendo di commisurare la velocità ai limiti previsti, in serale, con scarsa illuminazione e nella prossimità di un incroci, omettendo di consenti il raggiungimento del lato opposto della carreggiata, in condizioni di sicurezza, al ped COGNOME, che stava effettuando l’attraversamento da sinistra verso destra lungo la st priva di attraversamenti pedonali, investiva il predetto pedone cagionandone l’immediato decesso ( fatto del 16 dicembre 2011).
Il Tribunale di Padova riteneva la penale responsabilità dell’imputato sulla base d ricostruzione dei fatti risultante dalla istruttoria espletata, avvalorando le valuta CT del Pm e disattendendo le conclusioni del perito di parte. In particolare afferma come l’imputato avesse ampiamente superato il limite di velocità e che comunque la velocità concretamente tenuta, stimata in 86 km/h non fosse adeguata allo stato dei luoghi, pur sussistendo il concorso di colpa della vittima, che aveva attraversato la st senza le strisce pedonali omettendo di concedere la precedenza al veicolo in transito. L Corte d’appello, disattendendo i motivi di gravame, rilevava che le osservazioni d consulente di parte, poste a fondamento dell’impugnazione, non erano idonee a sovvertire il giudizio di colpevolezza dell’imputato, posto la velocità da tenere in c visibilità limitata a venti metri, come da stimato dallo stesso consulente di parte, situazione in cui si era verificato il sinistro, doveva essere comunque inferiore ai 51 (velocità dell’imputato secondo le considerazioni della perizia di parte);inoltre, no attendibile la stima relativa alla velocità di marcia del pedone; infine, la velocità in 51 km/h, non era verosimile considerato lo spazio di frenata. Considerava inoltre c l’imputato, nelle condizioni di scarsissima visibilità esistenti al momento del sinistr avesse correttamente azioNOME e posizioNOME i fari.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.
Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. All’imputato era st attribuito un profilo di colpa specifica, precisamente l’aver disatteso l’obbl mantenere i fari ad altezza e profondità conformi allo stato dei luoghi, mai contest dalla Pubblica accusa.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione di cui all’art. 606, secondo comma lett.e) cod. proc. pen. nonché vizio di travisamento della prova. La Corte di mer ricostruendo la dinamica del sinistro in assenza del rinnovo della perizia richiesta difesa, in palese difformità rispetto alle emergenze processuali, aveva ritenuto, per eff di travisamento della prova e sulla base di considerazioni prive di fondamento scientifi sussistente la violazione delle norme del codice della strada con addebito di colpa in ca all’imputato. In particolare, la Corte territoriale non aveva speso alcuna argomentazi per disattendere i rilievi del perito di parte in ordine alla applicazione dei coeffi aderenza e attrito errati per calcolare la velocità, posto che il veicolo aveva effet suo percorso sulla banchina erbosa, per cui i c:alcoli avrebbero dovuto essere eseguiti base a un coefficiente di attrito inferiore. Ancora, il CT della difesa non aveva affermato che la visibilità dei luoghi fosse a 20 mt. Al contrario, essendo pacifico ricorrente circolava con i fari anabbaglianti accesi, che assicurano una visibilità a mt è certo che, viaggiando alla velocità di 51 km/h, egli sarebbe stato in grado di avvis il pedone, cosa che non era avvenuta esclusivamente a causa dell’improvvida condotta del COGNOME, che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata per di più vestito abito scuri e quindi oggettivamente non visibili in orario notturno. Era fallace anc motivazione offerta in ordine alla individuazione della velocità del pedone, avendo la Co riportato dati del tutto errati.
Con memoria ritualmente deposita il 16 gennaio 2024, intitolata” memoria difensiva con motivi aggiunti”, il ricorrente ha dedotto, quanto al motivo sub 1) che la viola contestata relativa ai fari non era contenuta nel capo di imputazione. Quanto al moti sub 2), sottolineava come le considerazioni offerte dalla Corte veneziana per sconfessare le argomentazioni della perizia di parte fossero apodittiche, manifestamente illogiche prive di fondamento scientifico.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e si impone il rigetto.
E’ principio ripetutamente espresso da questa Corte di legittimità che il conducente d veicolo va esente da responsabilità per l’ investimento di un pedone solo quando l condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezion atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, circost questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osse tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile ( Sez 4, n. 20027 del 16/04/2008 Rv. 240221; Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Rv. 255288; Sez. 4 – , n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929 – 01).
Va altresì ribadito che l’art. 141 C.d.S., nel regolare la velocità di circolazio autoveicoli, stabilisce tra l’altro che il conducente deve sempre conservare il controll proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibi Non vale ad escludere la colposa causalità della condotta la circostanza che la vittima n abbia rispettato le regole di prudenza su di essa incombenti; ciò in quanto è patrimo di comune esperienza che nella circolazione stradale non può farsi affidamento sull assoluta diligenza e rispetto delle regole degli utenti della strada Sez. 4, n. 27404 del 10/05/2018 ,Rv. 273407 – 01, Sez.4, 6 febbraio 2015 n. 30989, Rv 264314; Cass. Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Rv. 2392158.).
Tanto premesso, le censure mosse dalla difesa alla sentenza non colgono nel segno, a fronte di una motivazione che resiste al sindacato di legittimità, non apprezzandosi ne argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità dedotti nei motiv ricorso.
Per motivi di priorità logica va esamiNOME il secondo motivo di ricorso ed i punti esso si articola, dovendosi rilevare che esso riguarda il fulcro della motivazione sulla si basa l’addebito di responsabilità, che non poggia affatto sulla osservazione, di carat meramente incidentale, relativa alla regolazione della posizione dei fari in ora nottu in ordine alla quale il ricorrente ha lamentato la violazione dei principio di correl tra accusa e sentenza. Ciò posto, si rileva innanzi tutto che, come ammesso dallo stesso ricorrente, l’evento relativo all’attraversamento della strada da parte del pedone “astrattamente” prevedibile (pag. 6 del ricorso). I giudici di merito argomentano su aspetto, considerando che l’imputato stava percorrendo una strada di un centro abitato ove, appunto, è sicuramente evenienza normale e frequente la percorrenza della strada da parte dei pedoni. Facendo applicazione dei principi esposti, dunque, la responsabili dell’imputato può essere esclusa solo ove risulti che l’evento fosse concretament inevitabile, e cioè soltanto ove risulti la assoluta impossibilità di avvistamento del pe nonostante l’osservanza, da parte dell’agente, delle regole cautelari impostegli, prima tutte quella di regolare la velocità in relazione alle condizioni di tempo e di luogo. Or sul punto la Corte d’appello testualmente osserva che, alla pag. 17 del verbale sten dell’udienza del 20 aprile 2015, il consulente ella difesa AVV_NOTAIO aveva rilevato co già a venti metri vediamo che il pedone, che tra l’altro è posizioNOME sul lato destro carreggiata, sul lato in cui le lampade hanno più distanza di illurninamento, è a mala pe visibile, a 40 metri non è più visibile”. Da tale dato di fatto, rilevato dalla stessa difesa, la Corte fa discendere, in modo del tutto logico e coerente, l’affermazione per cui, quan la visibilità risulta limitata a venti metri, la velocità da tenere è certamente inferio a quella che sarebbe stata osservata dall’imputato secondo la sua prospettazione ( e cioè
51 Km/h); tanto emerge dalle affermazioni del CT del Pm mai contraddette dalla difesa del COGNOME sullo specifico punto ( e cioè che la velocità da mantenere in caso di visib limitata a venti metri, a causa della scarsa illuminazione in orario notturno, dov essere inferiore ai 51 k/h).
Il motivo di ricorso, nel contrastare dette conclusioni della Corte territoriale, ripetutamente nell’affermare che il consulente della difesa non avesse mai attestato ch la visibilità fosse limitata a venti metri. In proposito ( cfr. pag. 5 del ricorso), deduce come” il ct ing COGNOME non ha mai affermato che la visibilità de/luoghi fosse a v metri, la citazione della Corte è errata laddove attribuisce all’ing COGNOME affermazi realtà effettuate dal CT del pubblico ministero”. Allega, a fondamento del motivo, la pag. 21 del verbale dell’udienza del 20 aprile 2015. Orbene, la semplice lettura de motivazione della sentenza impugnata consente di rilevare come il dato cui fa riferiment la Corte veneziana non è riportato alla pag. 21 del verbale, ma alla pag. 17: se è ve che alla pag. 21 del verbale, allegata al ricorso’ non si leggono dichiarazioni dell’ing secondo cui sui luoghi vi fosse una visibilità di 20 metri, è agevole evidenziare come t dato sia stato tratto, dai giudici di merito, da un altro passaggio della deposizio predetto AVV_NOTAIO COGNOME, contenuto a pag. 17 del verbale. Sul punl:o, pertanto, il motiv ricorso non offre alcuna confutazione e si palesa, pertanto, totalmente aspecifico.
Ne discende che nessuna manifesta illogicità si coglie nelle motivazioni rese dal sentenza impugnata che, analizzate le risultanze istruttorie acquisite, conclude nel sen per cui, considerato lo stato dei luoghi e la visibilità fortemente ridotta, anche una ve asseritamente pari a 51 km/h non sarebbe stata comunque adeguata, e che l’evento, pacificamente del tutto prevedibile, sarebbe estato evitabile se l’imputato ave osservato un velocità consona alle concrete condizioni di tempo e di luogo.Ciò anche i considerazione della coerente ricostruzione circa l’andamento del pedone nel compiere l’attraversamento, avendo la Corte territoriale argomentato con assoluta coerenza logica l’adesione alle conclusioni, sul punto, del CT del PM, che avevano escluso una forte accelerazione del COGNOME, ricostruendo una velocità di attraversamento pari a que concretamente attuabile da parte di un soggetto, qual era la vittima, di 53 anni e costituzione robusta, quindi poco agile; il che esclude ed avvalora l’improvvisa, repent ed inevitabile comparsa del soggetto investito di fronte al conducente . In conclusion non si riscontrano i lamentati vizi motivazionali laddove la Corte di merito, nell’affe la responsabilità dell’imputato, ha rilevato da parte sua la violazione di ordinarie r di diligenza e prudenza (colpa generica), nonché di specifiche disposizioni del C.d. (colpa specifica), e che tale condotta colposa (causalmente efficiente) è stata posta essere a fronte di un evento prevedibile ed evitabile.
Quanto esposto assorbe l’esame del motivo sub. 1 ( difetto di correlazione tra accusa e sentenza).
Si impone, quindi, il rigetto del ricorso. Segue per legge la c:ondanna dell’imputa pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 6 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente