Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29153 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CANTU’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di BOLOGNA in difesa di:
NOME COGNOME
deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, decidend sull’appello proposto dalla parte civile, ha confermato la pronuncia del loc Tribunale che assolveva ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., p insussistenza del fatto, COGNOME NOME NOME reato di cui all’art. 590-bis cod.
A tenore dell’imputazione, il COGNOMECOGNOME alla guida del suo velocipede, co colpa specifica per violazione dell’art. 146, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 2 investiva sulle strisce pedonali COGNOME NOME che rovinava al suolo, procurandosi lesioni personali, giudicate guaribili in 44 giorni.
1.2. Il Tribunale motivava l’assoluzione ricordando che la persona offesa aveva riferito di aver attraversato, lei sola, con la luce semaforica verde, la st intasata da veicoli in coda che non potevano muoversi,; che la biciclett dell’imputato procedeva, in ragione del traffico intenso, attesa l’ora di pun velocità limitata; che la visuale era limitata dalla presenza di un furgone che consentiva di vedere persone che transitassero a piedi. Sosteneva che non vi fosse motivo di non credere all’imputato che aveva affermato di essersi fermato e di avere soccorso la COGNOME, facendosi aiutare da una persona in attesa sul marciapiede di luce semaforica verde, di aver chiamato lui il 118 e di esser assicurato che fosse prontamente ricoverata. Sulla base di tali scarni elementi, primo Giudice aveva posto in dubbio che la persona offesa avesse effettivamente attraversato con luce verde, anche in considerazione del fatto che, pur essendoc diverse persone sul marciapiede, la COGNOME fosse stata la sola a passare. Ne avev così tratto la conclusione secondo cui è impossibile ricostruire l’accaduto con significativo margine di certezza, tenendo altresì conto che il ciclista andava pi e non teneva alcun comportamento contrario alla normativa del codice della strada. La presenza di mezzi anche furgonati in coda, non gli consentiva di aver una piena visuale della strada. In sostanza, il primo Giudice dubitava che persona offesa fosse passata con il verde. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. La Corte di appello, condivise le argomentazioni del Giudice di primo grado e facendo applicazione del principio civilistico “del più probabile che non” ha ritenuto che le circostanze di fatto emerse inducessero a ritenere più probabi del contrario che il semaforo rivolto ai veicoli proiettasse luce verde nel moment in cui l’imputato procedeva.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore della part civile che solleva i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla sussistenza del reato di cui all’ 590-bis cod. pen. In particolare, ha richiamato la giurisprudenza di ques
Suprema Corte laddove afferma che il conducente, favorito dal diritto di precedenza, non deve comunque abusarne. Osserva come la valutazione, operata dalla Corte distrettuale, sull’insussistenza di profili di colpa in capo al preve non si confronta in alcun modo con i principi in tema di reati colposi, perché Giudice avrebbe dovuto tener conto della condotta complessiva tenuta dal ciclista, prendendo in considerazione anche profili colposi diversi rispetto a quell contestato nel capo di imputazione, che il ricorrente evoca;
2.2. Violazione degli artt. 40, 41, 589, comma 7, cod. pen., in relazione al sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’imputato e le lesioni subite da parte civile. Sul punto, la difesa richiama il principio a mente del qu l’attraversamento del pedone debba ritenersi prevedibile non solo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, in prossimità dei quali i conducente del mezzo è tenuto a moderare particolarmente la velocità, ma anche in ogni altra situazione in cui l’attraversamento, pur se irregolare, app comunque prevedibile, evidenziando come, in corrispondenza di un incrocio, detto attraversamento sia ampiamente prevedibile. Nel caso in esame, l’attraversamento si è verificato quando la persona offesa si trovava ormai a metà della carreggiata, la visibilità dell’incrocio era buona, il manto stradale asciutt
2.3. Manifesta illogicità della motivazione in merito all’insussistenz dell’esigibilità di una condotta alternativa. La Corte territoriale ha repu inesigibile detta condotta alternativa sulla base di un presupposto indimostrato cioè che la luce semaforica fosse verde per i veicoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso della parte civile è fondato.
La duplice pronuncia assolutoria è precipuamente fondata sull’avere i Giudici attribuito valore dirimente, in ordine all’esclusione della responsabil dell’imputato, alla circostanza, meramente congetturale, della luce semaforica verde per i veicoli e, dunque, per l’imputato. Si tratta, tuttavia, di circostanza di rilievo, atteso che l’accertamento dell’eventuale comportamento colposo del pedone investito da veicolo (una bicicletta nel caso di specie), non è sufficien per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo invece necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 20 comma 1, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il dann tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del pedone, occorrendo la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione di circostanze d
caso concreto (cfr. Sez. 3 civ., sentenza n. 8663 del 04/04/2017, Rv. 643838: nella specie, relativa all’investimento di un pedone intento ad attraversare strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in lu dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso marcia, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevo imprevedibilità dell’attraversamento anomalo; nello stesso senso, Sez. 3 civ., ordinanza n. 9856 del 28/03/2022, Rv. 664262, secondo cui, in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l’evento; a tal fine, n sufficiente l’accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso conc pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta).
Ciò detto, – premesso che, per l’illecito civile vale il criterio del “più prob che non” o della “probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipot contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire dalle Sezioni Unite civili, c sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584) e che l’autonomia dell’accertamento dell’illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza c esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regol processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.) – nel ca in esame, la Corte territoriale erroneamente ha applicato detto criterio co riferimento alla luce semaforica, pervenendo a reputare «più probabile del contrario che il semaforo rivolto ai veicoli proiettasse luce verde, nel momento i cui l’imputato ha impegnato l’attraversamento pedonale e dunque inevitabilmente luce rossa quello rivolto ai pedoni…». Per quanto sopra osservato, l’anzide criterio civilistico del canone di valutazione del nesso di causalità avrebbe, inve dovuto trovare applicazione rispetto alla presunzione di cui all’art. 2054 cod. c e alla prevedibilità dell’attraversamento irregolare del pedone in corrispondenz dell’attraversamento pedonale.
Alla valutazione di fondatezza del ricorso segue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622, cod. proc. pen., cui è rimessa anche la liquidaz delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizi al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente