Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce l’inutilizzabilità della relazione investigativa prodotta dalla difesa della offesa ed acquisita all’udienza del 21 settembre 2022, è generico (non esse prospettata la possibile e decisiva influenza dell’elemento probatorio rit inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazio di responsabilità) ed al contempo manifestamente infondato.
Rilevato, infatti, che i giudici di merito, con motivazione ineccepibile in pu di logica (vedi pag. 5 della sentenza di primo grado e pagg. 3 e 4 della sen impugnata) hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cu “è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima de iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. nonies, cod. proc. pen., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa” (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 275286; da ultimo Sez. 2, n. 12981 del 06/02/2024, brio, non massimata);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamen violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al m riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico. I giudi merito, applicando il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02, Sez. 3, n. 24 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590) hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli mitigazione della pena (vedi pag. 12 della sentenza impugnata e pag. 5 de sentenza di primo grado).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte ci Intesa San Paolo in considerazione del fatto che la memoria conclusiva, deposit dall’AVV_NOTAIO in data 8 luglio 2024, a cagione della sua genericità ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di ecc o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Se 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022 Sacchettino, Rv. 283886 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 lugl o 2024.