Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3376 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 del GIUDICE DI PACE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Giudice di pace di Palermo ha riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di lesioni personali colpose e lo ha condannato alla pena di euro 800 di multa. Riconosceva la responsabilità in capo all’imputato alla stregua delle testimonianze assunte in base alle quali aveva ricostruito la dinamica del sinistro in termini coerenti a quelli enunciati nel capo di imputazione, e cioè che l’imputato alla guida del proprio veicolo, invece di transitare in direzione della piazza (Montegrappa) uscendo da area a questa collegata, operava una vietata manovra di inversione ad U finendo per interferire con la traiettoria della persona offesa quale, alla guida di una vespa, non era in grado di evitare la collisione e cadeva a terra.
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato / la quale denuncia violazione di legge in relazione agli art.42 e 590 cod.pen.,assumendo che il giudice di pace non aveva adeguatamente esplorato i temi della causalità generale, a fronte di motociclo che viaggiava a velocità molto elevata e della causalità della colpa laddove non era stato accertato se l’evento risultasse la concretizzazione del rischio che la regola cautelare eventualmente disattesa era volto a prevenire.
CONSIDERATO IN DIRITTCO
relazione ai motivi di doglianza del ricorrente, va preliminarmente osservato che in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti.
Invero il giudice di appello ha proceduto ad una lineare ricostruzione dei fatti storici che hanno dato luogo al sinistro ed ha anche delineato dogmaticamente i principi che regolano la responsabilità per colpa. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell’ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ez.4, n. 4842 del 2/12/2003, COGNOME e altri, Rv 229369). È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del
citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. (Cass. [2(1′ SU n. 47289 del 24/09/2023, Petrella, rv. 226074). Detti principi sono stati GLYPH i anche dopo le modifiche apportate all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad “altri atti del processo”, ed ha quindi, ampliato il perimetro d’intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto “al testo del provvedimento impugnato i .’
Orbene, alla stregua di tali principi, deve ritenersi che il giudice di appello non sia incorso in vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità in capo al ricorrente, avendo in primo luogo rappresentato come la manovra posta in – 2′ GLYPH L essere dal conducente non solo TARGA_VEICOLO assolutamente pericolosa ed indebita ma C1T3é si p-anv- o- altresì come antecedente causale dell’evento, in quanto il motociclista si era improvvisamente visto sbarra re la sem ica rreggiata di percorrenza, laddove il conducente del veicolo invece di immettersi sulla piazza centrale aveva operato una manovra vietata di inversione ad U finendo per interferire con la direttrice tenuta dalla vespa. La motivazione appare logica ed adeguata in punto di accertamento della colpa e del rapporto di causalità e risulta peraltro conforme ai principi enucleati dal giudice di legittimità con riferimento alle cautele che devono precedere e assistere lo svolgimento di manovra di inversione ad U, in quanto la manovra di inversione del senso di marcia, non equiparabile a quella di svolta a sinistra, è regolata da specifica disposizione di legge (art. 105, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393). Tale manovra, per la sua intrinseca pericolosità, uganche se su tratto stradale sufficientemente ampio, determinando una situazione di doppio ingombro della carreggiata, impone al conducente la massima prudenza, che non può esaurirsi nella segnalazione tempestiva del mutamento di direzione del senso di marcia, ma deve comprendere l’ispezione, nella fase iniziale della manovra stessa, del tratto di strada antecedente e retrostante, così che, avvistato un veicolo in arrivo, il conducente sia in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, per lasciare la precedenza spettante agli utenti provenienti da entrambe le direzioni. (Sez. 4, n. 7884 del 12/04/1989, (dep. 01/06/1989) Rv. 181469 – 01).
In conclusione devono essere dichiarati inammissibili i motivi di ricorso, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in
favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen., che si indica come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023
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