Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7043 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7043 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a LUCERA il DATA_NASCITA
nel procedimento in cui è costituito parte civile COGNOME NOME
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento la Corte d’appello di Bari, ‘ribaltando’, su appello della parte civile, la pronuncia assolutoria del Tribunale di Foggia, dichiarava responsabile (ai soli effetti civili) NOME COGNOME per i reati ascrittigli (artt. 633, 635 cod. pen.), con conseguente condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato i seguenti motivi.
2.1 Nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 635 cod. pen.
La Corte d’appello di Bari, contrariamente al primo giudice, ha ritenuto non essenziale l’individuazione della particella contesa, ignorando così l’elemento fondamentale e costitutivo del reato in questione. Secondo il difensore la Corte di merito non ha considerato che il danneggiamento sarebbe avvenuto su una particella che l’imputato considerava di sua proprietà.
2.2 Nullità della sentenza impugnata in relazione alla valutazione della proprietà e del possesso della particella contesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, adducendo motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
Innanzitutto, i motivi, per come formulati, non sono consentiti perché esulano del perimetro dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen .: il ricorso, senza curarsi di indicare alcuno dei profili attraverso i quali, in via esclusiva, è consentita la critica di legittimità delle sentenze è all’evidenza diretto a contestare il merito della decisione impugnata.
Infatti, la proposizione, in questa sede, di temi attinenti alla valutazione della prova si risolve in una non consentita trasposizione dei criteri valutativi del merito, cioè nella richiesta di un ulteriore grado di giudizio sugli elementi probatori posti alla base della affermazione di responsabilità (anche se solo ai fini civili) dell’imputato. Quella indicata, tuttavia è una operazione notoriamente preclusa a questa Corte, che deve limitarsi, in relazione a dedotti vizi di motivazione, al riscontro, nella sentenza in scrutinio, della completezza motivazionale, della assenza di contraddizioni e della mancanza di illogicità manifeste, cioè della correttezza formale del discorso giustificativo fornito dalla motivazione, attraverso i criteri indicati dall’ar t. 606, lett. e, cod. proc. pen. Tale disposizione, infatti, è l’unico parametro per ‘attaccare’ (non già il merito della decisione, quanto) l’illustrazione, nella motivazione, del ragionamento adottato dal giudice per valutare le prove ed affermare la res ponsabilità dell’imputato ( tra molte: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 -01).
A tale errore prospettico nella formulazione dei motivi, si aggiunge la manifesta infondatezza degli stessi, giacché, al contrario di quanto si contesta, le doglianze rappresentate nei motivi hanno trovato adeguata e corretta giustificazione nella decisione impugnata.
3.1 Il primo motivo assume che la Corte d’Appello non ha valutato il requisito dell’altruità della cosa, nella specie non ravvisabile, circostanza che avrebbe imposto di escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento, potendo l’autore ‘essere punito
per un diverso titolo di reato, qualora ne ricorrano i presupposti’. Infatti, la particella 136, su cui si sarebbero verificate le condotte, creata per frazionamento della particella 134 alla fine degli anni ’70, sarebbe ancora di proprietà del COGNOME che, quindi, può compiere su di essa ogni azione a tutela del proprio patrimonio.
In realtà, la Corte di appello ben descrive, evidenzia ed analizza quale fosse la situazione catastale delle due distinte particelle (134 e 136), sottolineando che la controversia riguarda la seconda e le vicende ad essa connesse (con la costituzione e poi il trasferimento della servitù a favore di terzo e la creazione della 136 mediante un frazionamento solo tardivamente trascritto) ma evidenziando, altresì (pg. 6), che la documentazione che avrebbe dovuto comprovare l’allegazione del COGNOME non era presente in atti (si fa in particolare riferimento alla correzione catastale del 2003 ed ‘all’atto di vendita del COGNOME del DATA_NASCITA‘ documento, quest’ultimo, che risulta allegato, tardivamente, all’odierno ricorso), per trarne la corretta conclusione che, ‘a nche ipotizzando che (il ricorrente) avesse pieno titolo per opporsi all’occupazione dell’Albano, è quantomeno incorso in un esercizio arbitrario delle proprie ragioni’, ciò che costituisce titolo sufficiente per la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, come d’altronde riconosciuto dallo stesso ricorrente (‘il quale potrà… essere punito per un diverso titolo di reato, qualora ne ricorrano i presupposti’, come recita il passaggio riportato sopra).
3.2 Il secondo motivo di ricorso contesta la sentenza ‘in relazione alla valutazione della proprietà e del possesso della particella’ (pg. 4), quasi ad evocare, in materia, la scusante dell’esercizio di un diritto.
È sufficiente tuttavia osservare che, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 633 cod. pen., il bene-interesse tutelato non va individuato nella proprietà in quanto tale, ma nella possibilità della pacifica ed utile fruizione del bene da parte del soggetto che ne ha il legittimo possesso (in argomento, questa Corte Suprema ha già osservato che l’art. 633 cod. pen. è posto ‘a tutela di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa’ – Sez. 3, n. 1938 del 14 gennaio 1998, Cannata, Rv. 210132) e che, d’altro canto, la turbativa del possesso può integrare il concetto di invasione, qualora realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno da parte del titolare del diritto di escludere, secondo la destinazione economica impressagli (Sez. 2, n. 6492 del 24/1/2003, COGNOME, Rv. 223597; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, COGNOME, Rv. 254330), circostanza questa rappresentata dall’avvenuta devastazione della coltivazione della parte civile (Sez. 2, n. 25438 del 18/04/2017, COGNOME, Rv. 269965 -01), alla luce di una valutazione che, richiedendo l’apprezzamento del fatto, non può essere soggetta a scrutinio in questa sede.
Per queste ragioni, il ricorso è inammissibile ed all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO relatore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME