Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21877 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21877 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a GODRANO il 09/06/1953
NOME nata a PALERMO il 16/01/1983
inoltre:
COGNOME
avverso la sentenza del 22/01/2025 del GIUDICE COGNOME di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME
Ricorso trattato con rito cartolare.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace del 22/01/2025 che ha assolto COGNOME NOME e COGNOME NOME dal reato di cui agli artt. 110, 81 e 633 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
Al riguardo, deduce violazione degli artt. 110 e 633 cod. pen.
Si lamenta che il giudice del merito, pur avendo attribuito la proprietà del terreno di cui alla contestazione alla p.o. COGNOME ha poi disconosciuto la responsabilità penale degli imputati sull’erroneo presupposto della sussistenza di un titolo giustificativo del possesso ancora valido all’epoca dei fatti i contestazione. In particolare, si rappresenta che, anche volendosi avere riguardo all’originario contratto di affitto, da ritenersi disatteso nei suoi effetti, concluso il dante causa della p.o. e COGNOME NOME nessuna evidenza attribuiva alcunché alla COGNOME NOME, pure stabilmente occupante del terreno de quo.
Inoltre, il giudice di pace aveva errato nel porre in termini cumulativi le condotte punibili enunciate dall’art. 633 cod. pen., disposizione che, invece, sanziona alternativamente tanto la condotta di evasione che quella di occupazione del bene immobile altrui, condotta, quest’ultima, che ricorreva nel caso di specie.
Il P.G., con requisitoria del 27 marzo 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen., la difesa degli imputati ha insistito per il rigetto del ricorso del pubblico ministero, allegando anche documentazione che non era stata ammessa dal giudice di pace nel corso del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati.
Preliminarmente va espunta ai fini dello scrutinio di legittimità la documentazione di merito che la difesa degli imputati ha introdotto in questa sede, disattesa dal giudice di pace, in quanto sarebbe decisiva a norma della lett. d) dell’art. 606 cod. proc. pen. La disposizione citata si riferisce ai vizi denunciabi col ricorso della parte interessata e non consente, attraverso memorie di chi del giudizio è parte non ricorrente, di ampliare il tema del deducibile, peraltro mediante non consentiti esiti di merito di cui si sollecita la lettura alla Corte legittimità.
Le conclusioni raggiunte in diritto dal giudice del merito risultano congrue e coerenti con le premesse di fatto. La presenza degli imputati sul terreno de quo
origina, infatti, da un contratto di affitto che il dante causa
della p.o. ebbe a stipulare con l’imputato COGNOME COGNOME il quale, dopo un certo tempo, si rese
inadempiente. Ciò posto, a nulla rileva che la figlia NOME non sia stata parte del titolo in forza del qual il padre ha conseguito il possesso del terreno, in
quanto, anche per il familiare subentrante valgono le medesime ragioni di diritto a cui la sentenza impugnata ha fatto riferimento.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione
dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto, quantunque un
ascendente, sia entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto (Sez. 6, n.
25382 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 284886-01; Sez. 2, n. 10254 del
26/02/2019, NOME Rv. 275768-01; Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013,
COGNOME Rv. 258063-01; Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010, COGNOME Rv.
248293-01; da ultimo, Sez. 2, n. 7988 del 31/01/2024, Macchia, non mass.; Sez.
2, n. 30606 del 21/04/2023, COGNOME, non mass.). A nulla vale, dunque, fare riferimento all’occupazione che, invece, contrassegna il disvalore della condotta, individuando il dolo che deve assistere l’invasione.
In conclusione, correttamente la vicenda è stata ricondotta nell’alveo dell’illecito civile, alla cui tutela è preposto altro giudice. Da qui l’inammissibi del ricorso della parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il 13 maggio 2025.