Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40347 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40347 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AIDONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di ENNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME cori cui si chiede il rigetto del ricorso lette le conclusioni inviate per PEC dall’AVV_NOTAIO per l’imputato, con cui si chiede l’accoglimento del ricorso.
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23.8 d.l. 137/20
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in premessa il tribunale di Enna ha riformato la sentenza de giudice di pace di Piazza Armerina del 14 luglio 2020 con cui l’imputato COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia per il reato previsto e punito dall’articolo 631 cod. La sentenza del tribunale ha mandato assolto l’imputato per la particolare tenuità del fatto.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta che il reato emerso in istruttoria fosse diverso da que contestato.
Dall’istruttoria è emerso l’inesistenza dell’invasione sulle particelle indicate nel imputazione ed il disallineamento catastale nella parte nord est di proprietà della denunciant
2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 516 c.p.p. per dive qualificazione giuridica del fatto contestato in rubrica.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa il fatto doveva essere qualificato esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge in quanto il reato andava dichiar estinto per intervenuta prescrizione.
Pure se dall’imputazione risulta che il reato è contestato come commesso in epoca prossima al 10 agosto 2014, fin dal primo grado la denunciante per affermato che il si è recata proprio fondo per l’ultima volta nel 2012. E in tale epoca il reato era già stato real secondo la denunciante. Pertanto la prescrizione doveva essere fatta iniziare in tale epoca non certo, come sostiene il tribunale nell’impugnata sentenza, a partire dall’eserc dell’azione penale avvenuta il 13 gennaio 2015.
2.4 Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta erroneità ed illegittimità sentenza per aver pretermesso le prove a discarico della difesa o per non averle comunque valutate ai fini del corretto decidere.
Con memoria inviata per mail la difesa dell’imputato ha ribadito le conclusioni del ric con particolare riferimento alla prescrizione intervenuta prima della sentenza d’appell Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Il primo, prima facie lamenta un vizio di corrispondenza tra il fatto emerso in istruttori quello contestato ma in definitiva propone una diversa lettura della perizia, per sosten l’infondatezza dell’accusa. Una lettura da cui emergerebbe “la inesistenza di recinzi apposte” sul fondo della denunciante con “banale situazione di disallineamento catastale nell parte nord-est”. Sennonché la confusa versione proposta è contraddetta dal testo della perizi (riportato nel ricorso e quindi conoscibile da questa Corte) che il giudice di ap (competente all’accertamento del fatto) aveva correttamente letto, concludendone (come effettivamente vi si legge) che la condizione di “inesistenza di recinzioni apposte” con “ba situazione di disallineamento catastale” riguarda la parte Sud (che non è un punto di frizi tra i due fratelli contendenti) mentre a Nord vi era una recinzione che era stata rimossa porre in atto ‘l’invasione’ di poco più di un centinaio di metri quadrati. In altre parol denunciato non sussiste ed è frutto dell’errata lettura della perizia da parte di chi ha for il motivo.
Il secondo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta con la motivazione forni dalla sentenza d’appello sul punto. A pg.7 della decisione impugnata si legge infatti che “non sono reali e serie emergenze processuali per ritenere che l’imputato fosse effettivament convinto di essere il proprietario della striscia di terreno recintata ed occupata” affermazione non è confutata e nemmeno contraddetta nel motivo di ricorso che si limita semplicemente a ribadire (ciò che il giudice d’appello aveva ritenuto insufficiente) che
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stata la stessa querelante a riferire la circostanza. Il secondo motivo d’appello è q generico.
Il terzo motivo non è consentito in questa sede: esso ripropone la questione del intervenuta prescrizione della condotta ascritta all’imputato fin da epoca anteriore pronuncia della sentenza d’appello. Tuttavia, in atto di appello la questione era stata formu (pg.16 e 17) senza indicare il dies a quo alternativo. La valutazione in questa sede della questione richiederebbe un accertamento del fatto che non era stato sollevato in grado anteriore e che esula dai compiti della Corte di legittimità.
Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato. Sebbene articolato sulla ritenuta violazione di legge per mancanza della motivazione, esso in definitiva si lamenta del risult della valutazione del merito da parte giudice che non avrebbe considerato le prove a discaric In sostanza, per come formulato, il motivo è concettualmente errato poiché ravvisa una violazione di legge ex art.606 lett.c) cod. proc. pen. in relazione all’art.546 lett. e) del codice quando invece è strutturato sulla presunta violazione motivazionale ex art. 606 lett. c.p.p.. In ogni caso, occorre preliminarmente ricordare che si è in presenza di c.d. “dop conforme” in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato (di cui è solo esclu la colpevolezza ex art.131 bis c.p.) per il fatto ascrittogli, con la conseguenza che l sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a q di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri ne valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In definitiva, ciò che con le censure svolt ricorrente contesta, sotto vari profili, è l’approdo decisionale cui sono pervenuti i gi merito nell’affermare la penale responsabilità dell’imputato, sottoponendo alla Corte legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa alternativa ricostruzione dei fatti contestando la chiave di lettura del compendio probat sostenuta nelle decisioni di primo e di secondo grado. Ciò fa emergere la carenza concettuale che è al fondamento del motivo e che consiste nel voler riproporre a livello di legittim questioni di merito che sono proprie delle due fasi esaurite e che non possono trovare i questa sede accesso, pena il pervertimento della funzione propria di questa Corte che è la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione del diritto e non la uniforme interpretazione fatto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ed invero il giudice, pur a fronte della formulazione in atto di appello di un motivo tut che chiaro e lineare (confluendo in esso una confusa e magmatica critica della sentenza senza enucleazione di punti specifici) ha adeguatamente indicato che i capisaldi del propr convincimento sono le prove testimoniali, condotte in primo grado e in appello, nonché gli esi della perizia. Si tratta di una valutazione sintetica, ma immune da manifesta illogicità contraddizione.
Per le predette ragioni il ricorso è inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in l’avore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
eciso in Rma, 21 giugno 2023 Così