Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 38124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 38124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GELA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarand nel resto inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi del comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela il 13 luglio 2023 con cui l’imputata è stata condann alla pena di otto mesi di reclusione per i reati di invasione di terreni ed esercizio arbitr proprie ragioni. I fatti risalgono, secondo l’imputazione, all’epoca a cavallo tra il 2015 ed quando NOME COGNOME, nella qualità di amministratrice di una società aggiudicataria ( l’altro) delle particelle 27, 28 e 417 in catasto in Gela a seguito di aggiudicazione in fallimentare dei beni predetti (fallimento di NOME COGNOME del 2 luglio 1991), rice consegna dal curatore fallimentare il complesso dei beni, posseduti da NOME COGNOME da 10 gennaio 1995 (data indicata nell’imputazione come quella della scrittura privata tra la per offesa ed il fallito, che ne costituiva il possesso); a seguito dell’immissione, al fine di un preteso diritto, danneggiava e sostituiva la catena apposta sul cancello d’accesso ai fo demoliva la rete di recinzione ed estirpava piante ed alberi ivi presenti, danneggiando il sis di irrigazione.
t
Con il ricorso per cassazione la Difesa dell’imputata formula due motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motiva (art.606 lett. e, c.p.p.) per travisamento della prova documentale costituita dal con preliminare sottoscritto da NOME COGNOME il 10 gennaio 1995 e dal decreto trasferimento del 26 luglio 2015 emesso dal Tribunale di Roma a seguito della vendita all’a del compendio immobiliare conteso.
La Corte d’appello ha travisato le risultanze probatorie affermando che il preliminare f anteriore al fallimento (che invece risale al 1991), che esso riguardasse solamente la partic 417 e non le 27 e 28, negando su tale base l’insussistenza giuridica del contratto affermandone per contro l’irrilevanza ai fini dell’esclusione della tesi difensiva.
2.2 Con il secondo motivo, si lamenta la carenza motivazionale (art.606 lett. e, c.p.p.) in relazione all’elemento oggettivo che soggettivo del reato.
Non si può ignorare che all’epoca del fatto la società di cui l’imputata era legale rappresen aveva pieno titolo per accedere alla particella 417 cui erano state accorpate la numero 27 e numero 28. Per quanto l’articolo 633 c.p. tuteli non la proprietà bensì la relazione di f soggetto e bene, tuttavia è necessaria l’indagine sulla coscienza e volontà dell’agente di p in essere un comportamento che violi la relazione di appartenenza tra bene ed altro soggett indagine che nel caso concreto non è stata effettuata. Andava esclusa in capo all’imputata consapevolezza dell’altruità del bene in quanto non vi era intenzione di invadere arbitrariam un terreno altrui, regolarmente acquistato in un’asta fallimentare e trasferito con decr trasferimento. Peraltro, NOME COGNOME non era legittimato a proporre la querela in qu il bene rientrava nel compendio fallimentare e quindi il soggetto competente era il cura fallimentare.
Con memoria inviata per mail il sostituto procuratore generale ha formulato le conclusi sopra trascritte. Con lo stesso mezzo hanno inviato note di replica e conclusionali sia l’AVV_NOTAIO per l’imputata, chiedendo l’accoglimento del ricorso, che l’AVV_NOTAIO per la pa civile chiedendo la conferma della sentenza, il rigetto del ricorso e la liquidazione dell sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati.
Per esigenze di semplificazione e per logica espositiva i due motivi possono essere trat unitariamente.
Va subito sottolineato che il dedotto travisamento del fatto, in cui sarebbe incorsa la d’appello ritenendo il fallimento successivo alla stipula del contratto preliminare di gennaio 1995 (pg.3 del ricorso), se anche esistente, non è rilevante.
È sufficiente rimarcare che la norma di cui all’art.633 c.p. intende tutelare non la prop senso giuridico civilistico, bensì la posizione di fatto tra soggetto e bene (Sez. 2, n. 44 30/10/2008, Savonarota, Rv. 241968 – 01). E che nel caso specifico vi fosse una posizion tutelabile (ius possessionís) a favore della parte civile, è dimostrato dall’esito favorev
dell’azione possessoria svolta dal COGNOME per contrastare l’usurpazione della coltivazio palme che egli aveva installato quanto meno sulle particelle 27 e 28 che non erano mai stat oggetto di assegnazione fallimentare a favore della RAGIONE_SOCIALE, di cui la imputa legale rappresentante.
A quest’ultimo proposito, giova chiarire due circostanze che ‘aleggiano’ sul processo senza ave trovato puntuale definizione né nelle sentenze né nel ricorso ma che appaiono cruciali ai della ricostruzione giuridica della fattispecie.
La prima attiene alla situazione catastale delle particelle 27 e 28 N.C.T. del Comune censuar di Gela,’ “incorporate” nella particella contigua 417′ secondo la sentenza di primo grado (pg ‘non più esistenti’ secondo quella di secondo grado (pg.2) e ‘accorpate’ alla particella 427 417- secondo il ricorso (pg.5). È necessario tuttavia chiarire che l’unione tra più partice cancellazione delle 27 e 28 per ‘fusione’ nella 417 o 427 non risulta da alcun atto giur (tantomeno il decreto di trasferimento di data 27 luglio 2015 cui fa riferimento il ricors contro, le espressioni utilizzate nelle sentenze di merito (incorporazione/accorpamento) vogli solamente indicare l’unificazione di fatto delle particelle, risultato della condotta incrimi la quale non può valere la regola feci, sed iure feci, come dimostrato dall’esito della azione possessoria. E la circostanza evidenziata è rilevante poiché, in assenza di unificazion incontestabile che l’occupazione quanto meno delle particelle 27 e 28 sia avvenuta sine iure.
L’ulteriore aspetto che va chiarito riguarda la consegna del complesso assegnato alla socie RAGIONE_SOCIALE a conclusione della procedura fallimentare. Ebbene, mentre risulta prov documentalmente la assegnazione dei lotti a mezzo del già indicato decreto del 27 luglio 2015 non vi è prova del verbale di immissione (menzionato nel ricorso ma non allegato) da cui pretende di desumere la buona fede della imputata. E d’altronde, a rendere configurabile il do specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all’art.633 c.p., caratterizzato se giurisprudenza dalla finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto (Se 44902 del 30/10/2008 Savonarota Rv. 241968 – 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012 Sardo Rv. 254331 – 01) 1 vi sono le condotte immediatamente successive all’invasione, rappresentate dalla eliminazione di ogni traccia di confine tra particelle, dalla realizzazione di una re unitaria per effettuare l’accorpamento, dal cambiamento delle chiavi di accesso dall’abbattimento della coltivazione di palme insistente sulla particella 27.
Per tali motivi, il ricorso, che a fronte di una ‘doppia conforme’ si limita a ribadire in ripetitiva gli argomenti in precedenza formulati e disattesi, oltre ad essere manifestam infondato, pecca di genericità, in quanto non si confronta a dovere con le motivazioni d decisioni di merito.
Nonostante l’inammissibilità del ricorso, la sentenza impugnata va annullata, essendo stat irrogata una pena illegale, vizio rilevabile d’ufficio (cfr. Sez. U, n. 38809 del 31/03/20 283689 – 01).
Infatti, il reato di cui all’art. 633 cod. pen. contestato, in assenza delle aggravanti dallo stesso articolo, rientra tra quelli di competenza del giudice di pace e le relative s
che si applicano anche se il reato è giudicato dal tribunale, sono quelle dell’art. 52, co lett. a), secondo periodo, D. Lgs. n. 274 del 2000 (il reato all’epoca del fatto pre alternativamente la reclusione fino a due anni o la multa) ossia la multa da 258 a 2.582 eur la permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubb utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi.
La sentenza va per tale ragione annullata con rinvio del processo ai fini della rideternninaz della pena ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanisetta. Il ricorso va rigettato n con conseguente condanna dell’imputata al ristoro a favore della parte civile delle spese di di e rappresentanza sostenute nel presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio p nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il e condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute n presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi C 1800 oltre accessori di legge.
Il Cons gliere stensore Così deciso in Roma, 27 agosto 2024
Il Prsidente