Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4696 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4696 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cava de’ Tirreni (SA) il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso la sentenza del Tribunale di Salerno emesso in data 23/12/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita con la requisitoria con la COGNOME il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, riport alla requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, il COGNOME ha insistito nel ricorso;
letta la memoria di replica depositata dall’AVV_NOTAIO in data 06/11/2025;
sentito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto la conferma della sentenza oggetto di ricorso e ha depositato nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23/12/2024 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appell ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Amalfi in data 10.11.2022 n. 53 di condanna dell’imputato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 633 cod. pen., oltre al risarc della parte civile, NOME COGNOME (fratello del padre dell’imputato, COGNOME NOME).
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, affidandolo a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazio sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), ed e) cod. proc. pen. in relazione all’elemento ogg del contestato reato di invasione ossia l’altruità della cosa, nella specie del terrazzo ant l’abitazione della parte civile NOME COGNOMECOGNOME COGNOME sarebbe stato arbitrariamente inva dall’imputato NOME COGNOMECOGNOME parcheggiandovi una vettura (Fiat 500, tg. TARGA_VEICOLO) al fine occuparlo, impedendone al contempo l’utilizzo allo zio, il predetto NOME COGNOMECOGNOME Si trattereb infatti, di bene in comproprietà tra i due germani NOME NOME NOME COGNOME (padre di NOME NOME riconosciuto anche dalla Corte di appello di Salerno in sede civile in forza della senten n. 347 del 13/04/2019; il Giudice di pace di Salerno, invece, ai fini della prova dell’altrui res controversa, ha riconosciuto efficacia dirimente al testamento olografo pubblicato in da 20/05/1999, che attribuiva la proprietà esclusiva del terrazzo a COGNOME NOMENOME NOMENOME NOME la difesa che, a sostegno della prova della comproprietà del terrazzo, veniva richiesta ed otten dal Tribunale di Salerno l’acquisizione di una serie di documenti, previa rinnovazi dell’istruttoria dibattimentale, e che, NOMEvia, in punto comproprietà e compossesso del terr pur NOME acquisito documenti ritenuti indispensabili, il tribunale richiamava per relationen la motivazione del giudice di pace, confermando l’altruità del bene, con una motivazione apparente, senza esplicitare le ragioni per le quali i nuovi documenti prodotti, ed acquisiti a t rinnovamento istruttorio in secondo grado, erano stati ritenuti inidonei a sovvertire il gi espresso dal giudice di primo grado; in particolare, osserva la difesa, la sentenza non ha spiega le ragioni per le quali è stato considerato irrilevante l’accertamento – passato in giudicato nell more del giudizio di appello – contenuto nella sentenza della Corte di appello di Salerno, sezi civile, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, rigettava la domanda negatoria servitutis proposta dalla parte civile NOME COGNOME NOME per avere accertato che il terrazzo conteso non era di proprietà esclusiva di quest’ultimo, ma apparteneva in comproprietà anche al germano NOME COGNOME, genitore convivente e dante causa dell’imputato NOME COGNOME; né la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni della conferma della decisione del giudice pace di ritenere il terrazzo conteso di proprietà esclusiva della parte civile sulla b testamento olografo pubblicato in data 20/05/1999, che era stato ritenuto irrilevante dalla Co di appello di Salerno, sezione civile, perché superato dall’atto di donazione del AVV_NOTAIO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
del 21 gennaio 1967, Rep. N. 916, racc. n. 677, che, stipulato in data anteriore al testamen aveva attribuito anche a NOME COGNOME, in comproprietà, l’area controversa.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione al regime di compossesso e comproprietà del bene oggetto della contestata invasione: si lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 633 cod. p che non ricorre quando il bene appartenga in comproprietà e sia posseduto anche dal soggetto agente, NOME nel caso di specie.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazio sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’elemento soggettiv reato, lamentando che la sentenza impugnata ha ritenuto l’imputato consapevole sia che il terrazzo fosse di proprietà esclusiva di COGNOME NOME sia dell’arbitrarietà della propria con mentre nel caso di specie il reato non sussiste per assenza della consapevolezza dell’altruità bene in capo all’imputato, NOME dimostra la documentazione versata in atti in grado di appell che ha evidenziato l’esistenza di plurimi giudizi civili e querele reciproche: l’imputato n affatto consapevole che il terrazzo appartenesse in via esclusiva a COGNOME NOMENOME NOME agito anzi, nella convinzione di esercitare su quell’area un NOME legittimo diritto der dall’accertamento compiuto dalla Corte di appello in sede civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e i motivi vengono trattati congiuntamente, essendo strettamen connessi tra loro.
2. Va richiamato il consolidato principio, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo c la nozione di “invasione” si riferisce al comportamento di colui che si introduce nell’imm altrui “arbitrariamente”, ossia contra ius, in quanto privo del diritto d’accesso; ne deriva che la conseguente “occupazione” deve ritenersi l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e nel contempo, la finalità per la COGNOME viene posta in essere l’abusiva occupazione (cfr., tante, Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019-01; Sez. 2, n. 53005 de 11/11/2016, COGNOME, Rv. 268711-01; Sez. 2, n. 8107 del 30/05/2000, COGNOME, Rv. 216525-01; Sez. 2, n. 30130 del 09/04/2009, COGNOME, Rv. 244787-01). Inoltre, il Collegio ribadisce che tema di invasione di terreni o edifici, la norma di cui all’art. 633 cod. pen. comprende nell tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo dir salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario da terzi. Infatti, con il termine “altrui” la norma medesima ha inteso tutelare non solo il di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprieta ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene (Sez. 2, n. 4823 del 25/11/20 dep. 2006, Nardon, Rv. 233232-01). Per altro verso, e quanto all’elemento soggettivo, consolidato il principio per cui il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edif richiedere la finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto, presup consapevolezza in capo all’agente dell’altruità del bene, influente sulla coscienza dell’illegi della condotta (Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Crudo, Rv. 270701-01).
2.1. Tanto premesso, appare fondata la censura circa la mancata dimostrazione dell’elemento oggettivo dell’altruità del bene, che connota la fattispecie prevista dall’ar cod. pen., in merito al COGNOME la motivazione della sentenza impugnata presenta evidenti carenze ed elementi di contraddittorietà che ne impongono l’annullamento. Il Tribunale, nel confermar la decisione del giudice di pace, ha ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi del r cui all’art. 633 cod. pen., ritenendo (pp. 4-5 sentenza impugnata) “pienamente raggiunta prova della titolarità esclusiva di COGNOME NOME NOME terrazzo oggetto di invasione da p dell’imputato”, in quanto trasmessagli dal di lui padre con testamento olografo del 20/05/199 a nulla rilevando la precedente donazione effettuata nel 1967 in favore sia di COGNOME NOME NOME dei fratelli da parte dei genitori, osservando che “alcun elemento idoneo a corroborare u presunta titolarità da parte dell’imputato del predetto terrazzo è emerso nel corso del giudi e che sarebbe “condivisibile l’irrilevanza all’uopo riconosciuta dal Giudice di prime cure risultanze dei processi civili incorsi tra le parti non aventi ad oggetto la compropri compossesso del terrazzo de quo”, bensì un diritto di passaggio (v. anche p. 6 sentenza di primo grado). Tale valutazione si estende anche alla “nuova documentazione prodotta dall’appellante”
considerata “inidonea a contraddire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo g non apparendo elementi atti a suffragare la tesi di una comproprietà o compossesso d terrazzo tra le parti (p. 5 sentenza impugnata).
2.2. Orbene, va detto anzitutto che, in realtà, non si tratta di produzioni difensive sic et simpliciter, bensì di documentazione acquisita dal Tribunale con ordinanza resa all’udienza del 09/12/2024, su istanza della difesa dell’imputato, mediante rinnovazione dell’istrutt dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. e, quindi, all’esito di una valuta assoluta necessità dell’integrazione probatoria, cui può farsi ricorso, su richiesta di p d’ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, d 2016, COGNOME, Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, COGNOME Grande, Rv 233391-01), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso pos eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare o altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01). Segnatamente, viene del tutto pretermessa d parte del giudice di appello, seppure – si ribadisce – acquisita ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., la valutazione della sentenza definitiva della Corte di a di Salerno sez. civile (n. 347/2019 del 13/03/2019 passata in giudicato a seguito di decret estinzione della Corte di cassazione ex art. 380 cod. proc. civ. in data 17/10/2023), decisa con esito positivo per l’imputato, NOME rigettato l’azione negatoria della servitù di passag favore del fondo di proprietà di NOME COGNOME COGNOMEpadre dell’imputato NOMENOME NOME NOME presupposto che quest’ultimo risulta comproprietario con il fratello NOME NOME NOME l cortilizia circostante i fabbricati in proprietà esclusiva dei germani COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME compr anche il terrazzo di cui si controverte (p. 7 ricorso). La motivazione sul punto appare non carente, non affrontando il tema dedotto dal ricorrente sulla assenza di proprietà esclusiva terrazzo in capo alla parte civile NOME COGNOME, ma è altresì contraddittoria per avere dappri adottato un’integrazione istruttoria con lo strumento del tutto eccezionale previsto dall’ar cod. proc. pen., evidentemente non reputando sufficientemente provato l’elemento oggettivo del reato, per poi concludere con l’espressione apodittica sopra riportata secondo la COGNOME “nuova documentazione prodotta dall’appellante” sarebbe “inidonea a contraddire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado” e non apporterebbe “elementi at suffragare la tesi di una comproprietà o compossesso del terrazzo tra le parti” (p. cit. sent impugnata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno, che procederà a nuovo giudizio. Stante quanto disposto, decisione sulla richiesta di liquidazione delle spese della parte civile COGNOME NOME deve essere riservata al momento della decisione definitiva del processo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in divers composizione. Spese della parte civile COGNOME NOME rimesse al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 13 novembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente