Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14026 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14026 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Cagliari il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 10 giugno 2024 dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari il 13 luglio 2022, ha confermato la responsabilità di COGNOME NOME NOME NOME al reato di invasione di un immobile di proprietà del Comune di Elnnas e la pena inflitt riconoscendo in favore dell’imputata il beneficio della sospensione condizionale.
2.1 Il ricorso deduce con il primo motivo la violazione dell’art. 179 comma 1 cod.proc.pen. per assenza di notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado. La Corte territoriale respinto l’eccezione di nullità sollevata con i motivi di appello, osservando che NOME COGNOME aveva eletto domicilio in Elmas nella INDIRIZZO e che, come attestato dalla relat
di notifica, l’imputata si era trasferita senza avvertire l’Autorità giudiziaria, sicché la stes suo compagno risultavano sconosciuti al detto civico e la notifica veniva eseguita al difensore d’ufficio ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. Il ricorrente osserva che l’ufficiale giudiziar indicava quale indirizzo verificato solo quello del INDIRIZZO, mentre non aveva controllato l’altro ingresso posto al nINDIRIZZO, scala 2, interno INDIRIZZO.
La censura formulata non è consentita poiché con l’atto di appello era stata formulata sotto altro profilo, sostenendo che il mancato reperimento dei due imputati al domicilio eletto avrebbe determinato l’obbligo per l’Autorità giudiziaria di disporre nuove ricerche, mentre era stat disposta la notifica al difensore di ufficio ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen.
Con il ricorso la difesa ha sollevato una questione in punto di fatto, sostenendo che non vi sarebbe coincidenza tra il luogo in cui è stata tentata la notifica e quello in cui i due impu avevano eletto domicilio e assumendo che vi fosse un altro ingresso trascurato dall’ufficiale giudiziario. Si tratta di questione di mero fatto che non può essere dedotta per la prima volta in questa sede.
2.2 Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 633 cod.pen. e vizio di motivazione in NOME all’affermazione di responsabilità poiché per configurare il reato contestato all’imputat è necessario verificare chi abbia posto in essere l’atto di introdursi arbitrariamen nell’appartamento, mentre nel caso in esame dalle risultanze processuali è emerso che l’occupazione dell’appartamento è stata accertata quando era già in corso. Il teste COGNOME ha riferito che una donna, identificata nell’imputata, era entrata all’interno dell’appartamen cambiando le serrature, ma non ha precisato se l’occupazione era stata realizzata dalla COGNOME o costei si fosse limitata a subentrare in un secondo momento.
La seconda censura avanza questioni di merito e risulta generica poichè si limita a reiterare il motivo di appello, senza confrontarsi con il tenore della motivazione molto articolata della Corte che a pagina 8 spiega le ragioni per cui è certo che l’odierna appellante si fosse introdotta abusivamente nell’appartamento, forzando la porta di ingresso e cambiandone la serratura.
2.3 II terzo motivo con cui si deduce carenza di legittimazione da parte del COGNOME a sporgere querela, poiché questi non aveva alcun titolo sull’immobile occupato che era di un ente pubblico, non è consentito in quanto non è stata dedotto con i motivi di appello e comunque è privo di interesse poiché trattandosi di invasione di un immobile di proprietà del Comune, il reato è perseguibile d’ufficio ai sensi dell’art. 339 cod.pen.
2.4 Con il quarto motivo il ricorso reitera censure in NOME all’esclusione della causa di no punibilità dello stato di necessità ex art.54 cod.pen. e della causa di non punibilità previs 14t dall’articolo 131 bis cod.pen., ma la Corte ha sul punto reso motivazione corretta e conforme V ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando come la protrazione del condotta di occupazione per tre mesi, fino all’esecuzione del sequestro preventivo dell’immobile, unitamente al pregiudizio cagionato al NOME, che non aveva potuto prelevare dall’interno dell’appartamento abusivamente occupato neppure i suoi beni personali, escludono la
sussistenza dello stato di necessità e la particolare tenuità del fatto, che ha provocat pregiudizio non solo all’ente pubblico ma anche al privato detentore dell’immobile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
orsellino
Il Presitte
NOME COGNOME