Invasione di Edifici: La Cassazione fa il Punto su Occupazione Stabile e Stato di Necessità
L’invasione di edifici è un reato che spesso genera dibattito, specialmente quando si intreccia con complesse questioni sociali come l’emergenza abitativa. Con la recente ordinanza n. 22398/2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su questo tema, delineando con chiarezza i confini del reato, i limiti della causa di giustificazione dello stato di necessità e le condizioni per l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Occupazione e Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda una donna condannata per il reato di invasione di un immobile altrui. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputata, insieme al suo compagno, aveva occupato stabilmente l’abitazione, portandovi i propri effetti personali. Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso: Tre Punti Chiave
La difesa ha contestato la decisione dei giudici di merito sotto tre profili:
1. Errata qualificazione giuridica: Si sosteneva un vizio di motivazione riguardo alla qualificazione del fatto come reato di invasione e alla prova stessa dell’occupazione.
2. Mancato riconoscimento della tenuità del fatto: La difesa riteneva che il fatto dovesse essere considerato di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., con conseguente esclusione della punibilità.
3. Esclusione dello stato di necessità: Si lamentava il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, che avrebbe giustificato la condotta dell’imputata.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato tutte le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’imputata è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza: Analisi dell’Invasione di Edifici
La Corte ha fornito una motivazione chiara e lineare per ciascuno dei punti sollevati, ribadendo principi giuridici consolidati.
Qualificazione del Reato di Invasione: Non Serve la Violenza
In primo luogo, i giudici hanno confermato che per integrare il reato di invasione di edifici non sono necessarie condotte violente. La nozione di “invasione” si riferisce a qualsiasi comportamento arbitrario di chi si introduce in una proprietà altrui contra ius, ovvero senza averne diritto. Nel caso di specie, l’occupazione stabile dell’immobile con i propri oggetti personali era una prova sufficiente a configurare la condotta illecita, a prescindere dall’assenza di uno spoglio violento ai danni del legittimo assegnatario.
Particolare Tenuità del Fatto e Durata della Condotta
Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto logica e giuridicamente corretta la decisione dei giudici di merito di negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La motivazione si fonda su un elemento cruciale: la “protrazione nel tempo della condotta”. Un’occupazione che si prolunga nel tempo non può essere considerata un’offesa di “particolare tenuità”, poiché la sua durata ne accentua la gravità.
I Limiti dello Stato di Necessità nell’Occupazione Abusiva
Infine, riguardo allo stato di necessità, la Cassazione ha richiamato il suo orientamento consolidato. La scriminante può essere invocata solo per far fronte a un pericolo attuale, inevitabile e transitorio di un danno grave alla persona. Non può, invece, essere utilizzata come soluzione a un’esigenza abitativa di carattere permanente e definitivo. Lo stato di necessità è concepito per situazioni di emergenza temporanea, non per sopperire alla strutturale difficoltà di trovare un alloggio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di reati contro il patrimonio. In primo luogo, l’occupazione stabile di un immobile altrui è sufficiente per configurare il reato di invasione, anche senza atti di violenza. In secondo luogo, la durata dell’occupazione è un fattore rilevante che può impedire il riconoscimento della non punibilità per tenuità del fatto. Infine, la difesa basata sullo stato di necessità in caso di occupazione abusiva ha margini di applicazione molto stretti, limitati a pericoli imminenti e temporanei, senza potersi estendere a risolvere problemi abitativi cronici.
Per commettere il reato di invasione di edifici è necessaria la violenza?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il reato si configura con il semplice comportamento arbitrario di chi si introduce in una proprietà altrui senza averne diritto (
contra ius), anche senza modalità esecutive violente. La stabile occupazione dell’immobile con i propri effetti personali è sufficiente.
Lo stato di necessità può giustificare l’occupazione abusiva di un immobile?
Sì, ma solo in casi molto specifici e limitati. Può essere invocato per far fronte a un pericolo attuale, transitorio e inevitabile di un danno grave alla persona. Non può essere utilizzato per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa permanente.
Perché la lunga durata di un’occupazione abusiva può impedire il riconoscimento della “particolare tenuità del fatto”?
La Corte ha ritenuto che la protrazione nel tempo della condotta illecita è un elemento che ne aumenta la gravità intrinseca. Di conseguenza, un’occupazione che dura a lungo non può essere considerata un’offesa di “particolare tenuità”, escludendo così l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Erice il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di invasione arbitraria contestato e alla prova dell’invasione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pag. 3, ha evidenziato con motivazione esente da vizi logici e giuridici come dalle prove in atti risultasse che l’imputata e il compagn avevano occupato l’immobile altrui con i propri oggetti personali e in maniera stabile, condotta, questa, che integra la fattispecie contestata;
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711.-01), ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di “invasion non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell’altrui proprie contra ius, in quanto privo del diritto di accesso, sicché è immune da censure la decisione che configura il reato di cui all’art. 633 cod. pen. nell’ipotesi occupazione di un alloggio popolare da parte di soggetto non assegnatario dell’alloggio, non avendo alcun rilievo il mancato accertamento dell’azione di spoglio violento in danno dell’avente diritto;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte ha negato l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., escludendo la particolare tenuità dell’offesa, sulla c:onsiderazione della protrazione nel tempo della condotta dell’imputata, è esente da vizi logici e giuridici;
osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, opportunamente richiamato, a mente del quale l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciu e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illec occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assolut necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, con la c:onseguenza che la stessa scriminante può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520-01), come avvenuto nella specie (si vedano, in proposito, le pagg. 3-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.