Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14493 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 18/05/1963
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 19 maggio 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione in relazione al reato di invasione arbitraria di un immobile di proprietà del Comune di Napoli al fine di occuparlo come propria abitazione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, tenuto conto
che era stata implicitamente esclusa la recidiva specifica ed infraquinquennale, sicché, considerando come data di inizio della consumazione quella del 29 luglio 2015 indicata nella imputazione, il termine di prescrizione sarebbe maturato a far data dal 29 gennaio 2024, non essendo emersi elementi oggettivamente riscontrabili in ordine ad una effettiva permanenza del ricorrente nell’immobile oltre la data del 29 luglio 2015;
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte adottato alcuna statuizione sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena contenuta nell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini qui di seguito evidenziati.
Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il reato per cui si procede è contestato siccome commesso in Napoli il 29 luglio 2015, con condotta perdurante.
La natura permanente del reato, non contestata neanche in ricorso, comporta l’applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia “contra ius” in quanto privo del diritto d’accesso, cosicché la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019 – 01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01).
Nel caso in esame, in assenza di elementi desumibili dalle due sentenze di merito riguardo ad una interruzione della occupazione abusiva da parte dell’imputato, il dies a quo per il calcolo del decorso del termine di prescrizione, è da individuare nel 19 maggio 2022, data della sentenza di primo grado, sicché il termine non è ancora decorso neanche alla data odierna, indipendentemente dalla incidenza della recidiva, che non è stata applicata dalla Corte di appello.
Il secondo motivo è fondato.
Nell’atto di appello era stata richiesta la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, peraltro giustificato in considerazione
dell’età dell’imputato e del modesto precedente penale.
Sul punto, la Corte non ha motivato e ciò determina l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire la valutazione della richiesta attraverso
una indagine di merito sottratta al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Cosi deciso, il 14/03/2025
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Il Consigliere estensore
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Il Presi ente tr ni
NOME COGNOME