Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11697 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11697 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da NOME nata a Rossano il 5 Febbraio 1979 NOME nato a Rossano il 5 ottobre 1972 avverso la sentenza resa il 13 giugno 2024 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza resa il 21 Marzo 2022 dal tribunale di Castrovillari che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in ordine al reato loro in concorso ascritto di invasione arbitraria di alcuni appartamenti di edilizia popolare di proprietà dell’ATERP di Cosenza e li ha condannati alla pena di quattro mesi di reclusione, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i due imputati con atti distinti ma dal contenuto sovrapponibile, deducendo:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della non configurabilità del reato previsto dall’art. 633 codice penale, poiché la sentenza di appello si è limitata a condividere acriticamente le considerazioni della sentenza di primo grado. Dopo avere riportato ampi stralci della sentenza di appello, il difensore osserva che l’affermazione di responsabilità si basa su una valutazione illogica del compendio probatorio che non tiene conto della necessità dei coniugi di trovare un tetto dove riparare la propria famiglia e trascura di valutare che nelle more era stata avanzata domanda per l’assegnazione di un immobile e più volte era stata segnalata agli uffici competenti la necessità di trovare un posto in cui dimorare.
Alla stregua di questi elementi la condotta dei due deputati avrebbe dovuto ritenersi lecita o comunque scriminata dallo stato di necessità ex art. 54 cod.pen. .
Inoltre nessuna rilevanza penale ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 633 codic penale può rivestire la condotta di coloro che siano stati sorpresi ad occupare un immobile successivamente alla condotta di invasione, poiché ciò non dimostra che lo abbiano preventivamente invaso.
2.2 Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 cod.pen. e della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis codice penale .
2.3 Ingiusto trattamento sanzionatorio ed erronea considerazione dei criteri di cui all’art. 133 codice penale poiché i giudici potevano optare tra la determinazione di una pena detentiva o pecuniaria e hanno scelto quella più afflittiva, senza adottare una dettagliata motivazione. Allo stesso modo nessuna motivazione è stata posta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi sono entrambi inammissibili poiché deducono motivi manifestamente infondati, limitandosi a reiterare le censure già dedotte con i motivi di appello e respinte dalla Corte di merito con motivazione corretta ed esaustiva.
3.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha diffusamente argomentato in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 633 cod.pen., desumendo l’attribuzione della responsabilità a carico degli imputati dalla protrazione della condotta di occupazione per un lasso di tempo significativo, che trova conferma nell’autodenuncia presentata al comune di Rossano della Ammirato, in cui la stessa ammetteva di aver occupato cinque alloggi per far fronte alle esigenze abitative della sua famiglia. Inoltre va ricordato che il reato di invasione di terreni ed edifici può avere natu istantanea o permanente, a seconda che l’introduzione nel fondo altrui sia seguita da un insediamento istantaneo o si protragga con un’occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto, sicchè, in tale ultimo caso, risponde a
titolo di concorso, quanto meno morale, colui che, senza aver partecipato all’iniziale invasione, abbia successivamente contribuito a perpetuare la condotta criminosa” (cfr. sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018 Ud., dep. 29/01/2019, Rv. 274902-01). Nel caso in esame gli imputati hanno provveduto a forzare la serratura delle porte d’ingresso degli alloggi invasi e a sostituirle.
3.2 Con considerazioni corrette e condivisibili, la Corte di merito ha spiegato che la incontestata protrazione dell’occupazione abusiva per diversi anni comporta l’impossibilità di applicare la richiamata scriminante dello stato di necessità e giustifica anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ma non è superfluo rilevare a riguardo che la coppia ha occupato ben cinque alloggi per alloggiare la propria numerosa famiglia, così cagionando anche un ingente pregiudizio alla parte offesa.
Per i medesimi motivi, deve convenirsi in ordine alla manifesta infondatezza della doglianza relativa alla violazione dei parametri dettati dall’art. 133 c.p. con riferimento all’applicazi della pena detentiva in luogo della pena pecuniaria, tenuto conto, tra l’altro, dell quantificazione della prima in una misura vicina al minimo edittale previsto all’epoca del fatto contestato.
4.L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congrua liquidare nella misura di tremila euro in favore della Cassa delle ammende in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 6 febbraio 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME