Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15915 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE d’APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ad 23 comma 8 D.L. 137/20
ss.mm . (vedi anche art. 8 D.L. 198/2022).
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 1° dicembre 2021 che aveva condannato i tre imputati per il reat invasione arbitraria di un appartamento di proprietà del Comune RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa degli imputa formulando motivi incentrati tanto sul vizio di motivazione che sulla inosservanza o err applicazione della legge penale.
Il primo motivo investe la posizione di COGNOME NOME e di COGNOME NOME e si articola, adducendo vizio di motivazione e di inosservanza di norme, in d subnnotivi, l’uno attinente al concorso dei due coimputati nel reato commesso da COGNOME NOME, l’altro al diniego della clausola di non punibilità previ dall’articolo 131 bis del codice penale.
Con ulteriore motivo si deduce la erronea applicazione della legge più favorevo “anche con riferimento alla natura di reato a consumazione istantanea ed effetti p del delitto di cui all’articolo 633 c.p.”. In particolare, si lamenta che il gi aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il delitto in e qualificarsi come reato permanente, abbia modulato il trattamento sanzio parametrandolo alla disciplina vigente in luogo di quella più favorevole corrispon condotta di invasione.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiesto il rigetto del ricorso. Con analogo mezzo la difesa degli imputati (AVV_NOTAIO ha ribadito gli argomenti difensivi chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi sui quali si fo
Quanto al primo, la contestazione dell’ipotesi concorsuale è formulata in maniera generica su punti ai quali la Corte d’appello ha fornito ampia e adeguata motivazion seguenti evidenziando tra l’altro la durata dell’occupazione e disattenden dell’acquiescenza da parte del Comune (tesi peraltro difficilmente conciliabile con pubblicistica dell’ente, cui non è riconosciuta, salvo eccezioni, la facoltà di m propria volontà per facta condudentia).
Con riferimento all’ulteriore questione sollevata (mancata applicazione dell’art.13 occorre ribadire che il giudizio sulla sussistenza della invocata clausola di esc punibilità per particolare tenuità, così come la determinazione di ogni profilo della misura della pena base agli aumenti per eventuale continuazione, dall’applicazio attenuanti generiche alla recidiva ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, RV. 259899; Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 260322 – 01; Sez. 1, n. 3 19/7/2019, Rv. 276870) costituisce ‘territorio’ del merito, ove questa Corte non vuole spingersi a condizione che la motivazione sussista, non sia contraddi manifestamente illogica. Si tratta di vizi motivazionali ‘radicali’ indubbiamente asse concreto, alla luce delle congrue valutazioni espresse in motivazione (pg.8) laddove s la negazione dell’invocato beneficio sull’entità del danno causato alla parte civile ‘spossessata’ del bene, che non è stato possibile, come si legge nella motivazione, soggetti indigenti aventi legittimazione all’alloggio popolare. A ciò si aggiung costituiti dal mancato pagamento, per decenni, di canoni di locazione e di utenze do Si tratta di argomento immune da illogicità, che attiene alla condizione di cias imputati e che non è scalfito dalle considerazioni formulate nei ricorsi per cass incentrati su argomenti attinenti alla responsabilità (‘che cosa ne sapevano gli im illegittimità? Il Comune ha comunque prestato acquiescenza) piuttosto che alla e danno, risultano a-specifici oltre che non consentiti in quanto formulati ‘incidenter tantum’ ma non oggetto di specifico motivo.
L’ulteriore motivo è meramente ripetitivo di questione già affrontata e corre risolta tanto dal giudice di primo grado che dal giudice d’appello con pron
costituiscono, anche sotto questo specifico motivo, ‘doppia conforme’. Concentrandosi in particolare sulla seconda pronuncia, ivi si sottolinea, con opportuna e corretta citazione d giurisprudenza di questa stessa Sezione (la n.46692 del 2 ottobre 2019) che laddove l’occupazione si protragga nel tempo (nel caso specifico, decenni) il reato è permanente e viene a cessare solo con il termine della condotta abusiva, momento dal quale inizia a decorrere il termine per la prescrizione del reato. Nel caso in esame l’immobile è sta rilasciato dopo la sentenza di primo grado. Risulta pertanto corretta l’applicazione d disciplina sanzionatoria vigente al momento della cessazione.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così d ciso in Roma, 20 dicembre 2023