Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5510 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME in ROMANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in ROMANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in ROMANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in ROMANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in ROMANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in ROMANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in ROMANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in ROMANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in ROMNIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME:
lette le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20.
RITENUTO IN FATTO
Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Co di appello di Milano che, nel condannarli per il reato di invasione arbitraria di immobili,
tuttavia escluso nei confronti di alcuni di loro, la circostanza aggravante cui all’arti comma 2 c.p.p., procedendo nei confronti di costoro alla rideterminazione della pena.
Tutti i ricorsi sono basati sugli identici due motivi.
Con il primo motivo si lamenta la erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussi dell’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie di reato contestato.
Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in merito alla concessione d provvisionale immediatamente esecutiva.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l ricorsi, che riproducono analoghe deduzioni e che pertanto possono essere trattat unitariamente per ragioni di semplificazione e speditezza, sono inammissibili per manifes infondatezza dei due motivi sui quali si fondano.
Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. “doppia conforme” in punto d affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come con (la riforma ha semplicemente escluso l’aggravante inizialmente contestata), con l conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronunci appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – d medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argent Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Lungi dal delineare un effettivo v di legittimità (come indicato nella rubrica), le doglianze articolate finiscono per conte giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici d che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta de del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostru giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rili profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fatt astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibili enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica ch invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte, i ricorr
contestano, sotto vari profili, l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di nell’affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimit serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alterna ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diver rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Tale tecnica non consentita ‘ conduce il motivo all’inammissibilità, tanto in relazione alla sussistenza dell’elemento oggett4 (ess stata ritenuta smentita l’allegazione del tutto generica della possibile sussistenza di un legittimante l’occupazione -cfr. riferimento a testimonianza COGNOME) che in relazion componente volitiva della condotta (l’occupazione pluriennale senza corrispettivo e c allacciamenti abusivi alle varie utenze escludono il dubbio sulla sussistenza di un titolo infine, con riferimento alla sussistenza della causa di giustificazione costituita dallo necessità (l’occupazione essendo troppo estesa temporalmente da poter essere compatibile con il ristretto ambito entro il quale la giurisprudenza di legittimità consente di config clausola di favore).
Nemmeno il secondo motivo è consentito, in quanto formulato esclusivamente con il ricorso per cassazione nei confronti di un punto specifico della statuizione contenuta n decisione di primo grado e conseguente violazione della catena devolutiva, non più recuperabile. Trova infatti applicazione la regola ricavabile dal combiNOME disposto degli 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tra questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non stato possibile dedurre in grado d’appello. Essa trova la “ratio” nella necessità di evitar possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la con dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 3 novembre 2023
Il Cobsigliere,relatore
Il Presidente