Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5880 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di NOME e NOME dal Tribunale di Milano in data 26 gennaio 2022 per il delitto di invasione arbitraria di un alloggio di proprietà pubblica “accertato in Milano in data 10 marzo 2019 ed in permanenza attuale”.
Ha proposto ricorso per cassazione con unico atto il comune difensore degli imputati deducendo, con il primo motivo, violazione di norme penali, in relazione all’art. 2, comma 3 e 4 cod. pen.; i giudici di merito avevano ritenuto di applicare il regime sanzionatorio dell’art. 633 cod. pen., nella versione conseguente alle modifiche apportate dalla I. 132/2018, pur essendo stato accertato che l’invasione dell’alloggio, mediante effrazione della porta d’ingresso era avvenuta il 18 marzo 2018 ad opera di altri soggetti, danti causa degli imputati che erano subentrati nello stesso alloggio, sicché doveva farsi riferimento all’inziale momento dell’invasione per valutare la disciplina applicabile al fatto, trattandosi di reato a consumazione istantanea con effetti permanenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. La (asserita) violazione di legge posta a base del ricorso implica una differente ricostruzione dei fatti, del tutto sganciata da qualsivoglia elemento di prova desumibile dalle sentenze di merito (quanto all’ipotizzata “successione” nell’arbitraria invasione realizzata da altri soggetti nel marzo del 2018); in ogni caso, la lamentata violazione di legge è insussistente, poiché riposa su un assunto – la natura di reato a consumazione istantanea, con soli effetti permanenti – che è contraddetta dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, COGNOME, Rv. 277929 – 01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 16363 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 276096 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274902 – 01), secondo il quale nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen., nel caso in cu l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/1/2024