Inutilizzabilità verbali fiscali: quando il ricorso generico è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di specificità necessari per contestare l’uso dei verbali della Guardia di Finanza nel processo penale. Il tema centrale è l’inutilizzabilità verbali fiscali, un argomento spesso sollevato dalle difese, ma che richiede argomentazioni precise e puntuali per essere accolto. Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso in cui il ricorso è stato giudicato troppo generico per essere esaminato.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per un reato tributario previsto dal D.Lgs. 74/2000. L’imputato, dopo la sentenza del Tribunale, si era rivolto alla Corte di Appello, la quale aveva parzialmente riformato la decisione: da un lato, aveva dichiarato prescritto un capo d’imputazione; dall’altro, aveva ricalcolato la pena per il reato residuo.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico punto cruciale: la presunta inutilizzabilità verbali fiscali redatti dalla Guardia di Finanza, che costituivano il fondamento dell’accusa. Secondo la difesa, tali atti non potevano essere usati come prova nel processo penale.
La Questione Giuridica e l’Inutilizzabilità dei Verbali Fiscali
Il ricorrente sosteneva che i verbali di contestazione fossero stati acquisiti in violazione degli articoli 191 del codice di procedura penale (divieto di prove acquisite illecitamente) e 220 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. Quest’ultima norma stabilisce che, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza emergono indizi di reato, l’autorità procedente deve redigere e trasmettere senza ritardo la notizia di reato al pubblico ministero, rispettando le norme sulle indagini preliminari.
La tesi difensiva era che i verbali fossero inutilizzabili perché redatti senza le garanzie previste per le indagini penali. Tuttavia, il ricorso si limitava a enunciare questi principi in modo astratto, senza un confronto diretto con le motivazioni della Corte di Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione dell’utilizzabilità dei verbali, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla valutazione della qualità del ricorso stesso. Secondo gli Ermellini, il ricorso era affetto da ‘genericità’, un vizio che ne impedisce l’esame.
Le Motivazioni: la Genericità del Ricorso e l’Utilizzabilità degli Atti
La Corte di Cassazione ha spiegato che le doglianze dell’imputato erano una mera ‘elencazione di principi di carattere generale e di giurisprudenza’, senza alcun richiamo al contenuto specifico della sentenza impugnata. Mancava, in altre parole, un confronto critico con le ragioni che avevano spinto la Corte di Appello a ritenere quei verbali pienamente utilizzabili.
Infatti, i giudici di secondo grado avevano affrontato e risolto la questione, fornendo una motivazione logica e coerente. Avevano stabilito che il processo verbale di constatazione era utilizzabile per due ragioni fondamentali:
1. Era un atto irripetibile: la sua natura non consentiva di replicarlo in fase dibattimentale.
2. Era stato acquisito nel rispetto dell’art. 220 disp. att. c.p.p.: la Corte di Appello aveva evidenziato, citando giurisprudenza consolidata, che l’accertamento della soglia di punibilità, e quindi della rilevanza penale del fatto, era avvenuto solo successivamente alle attività di verifica amministrativa. Di conseguenza, al momento della redazione del verbale, non erano ancora emerse le condizioni per applicare le garanzie difensive tipiche del procedimento penale.
Poiché il ricorso non contestava specificamente questo ragionamento, limitandosi a un richiamo astratto alle norme, è stato ritenuto inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo di cassazione: un ricorso, per essere efficace, deve essere specifico. Non è sufficiente lamentare la violazione di una legge in termini generali, ma è necessario dimostrare come e perché il giudice di merito abbia sbagliato ad applicare quella legge nel caso concreto, confrontandosi punto per punto con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. In materia di inutilizzabilità verbali fiscali, questo significa che la difesa deve smontare l’argomentazione del giudice sull’irripetibilità dell’atto o sulla corretta applicazione delle procedure, e non solo invocare la norma in astratto. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile basare un ricorso in Cassazione sulla presunta inutilizzabilità dei verbali fiscali?
Sì, ma il ricorso non può limitarsi a enunciare principi generali. Deve confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, spiegando perché il giudice di merito avrebbe sbagliato ad applicare la legge nel caso concreto.
Perché il processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza è stato considerato utilizzabile in questo caso?
La Corte di Appello, con motivazione ritenuta corretta dalla Cassazione, ha considerato il PVC un atto irripetibile e acquisito nel rispetto dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. La Corte ha sottolineato che l’accertamento della rilevanza penale del fatto è avvenuto solo dopo la conclusione delle attività amministrative di verifica.
Cosa significa che un ricorso è “generico” e quali sono le conseguenze?
Un ricorso è considerato generico quando non presenta critiche specifiche e argomentate contro la decisione impugnata, ma si limita a richiamare norme o principi di diritto in modo astratto. La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che ne impedisce l’esame nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39771 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 26/2/2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 7/3/2023 dal Tribunale di Torr Annunziata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui al capo 1), perché estinto per prescrizione, e ridetermi nella misura del dispositivo la pena quanto al reato contestato al capo 2, ai s dell’art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato contestando l’affermazione di responsabilità, in quanto fondata esclusivamente su verbali contestazione redatti dalla Guardia di finanza il 29/7/2016 e il 21/2/2017, ritenere inutilizzabili ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 191 cod. proc. e 220 disp. att. cod. proc. pen., come da giurisprudenza richiamata. La sentenz inoltre, non conterrebbe neppure un richiamo all’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché consta della mera elencazione di principi di carattere generale e di giurisprudenza in ordine all 220 disp. att. cod. proc. pen., senza alcun richiamo al contenuto della senten impugnata, con la quale, pertanto, difetta ogni confronto.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tu congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, evidenziato la piena utilizzabilità del processo verbale di constatazione, sia pe atto irripetibile, sia perché acquisito nel rispetto dell’art. 220 disp. att. c pen.; al riguardo, peraltro, la Corte di appello ha richiamato la condi giurisprudenza in ordine agli elementi che giustificano l’applicazione della norm così concludendo che – nel caso di specie – l’accertamento della soglia di punibil dunque della effettiva rilevanza penale del fatto, era avvenuto so successivamente alle attività amministrative.
Rilevato che anche il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. risulta del tu generico, perché ancora privo di ogni riferimento al caso concreto.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibil con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024
sigliere estensore
Il Presidente