Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46848 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46848 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato COGNOME NOME, del foro di PALERMO, in difesa di COGNOME
NOME, che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per la fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come accertata in prima grado all’esito di giudizio abbreviato.
Avverso la sentenza d’appello e nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (e>: art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il Ricorrente ricostruisce l’iter logico-giuridico seguito dai giudici merito per accertare la responsabilità dell’imputato in ragione di conversazioni telefoniche dallo stesso intrattenute mediante utenza da lui utilizzata ma formalmente intestata ad NOME COGNOME. Quest’ultimo avrebbe difatti dichiarato di aver intestato a se stesso la detta utenza, poi concretamente utilizzata da NOME COGNOME, in cambio di tre dosi di stupefacente fornitegli dallo stesso COGNOME, riconosciuto dal dichiarante in una effige mostratagli dalla polizia giudiziaria. L’utilizzatore della detta &Lenza, avrebbero aggiunto i giudici di merito, nonostante l’insussistenza tanto di un riconoscimento vocale quanto di una individuazione diretta da parte della polizia giudiziaria, sarebbe stato effettivamente indicato dagli interlocutori delle conversazioni intercettate con i nomi «NOME», «NOME», «NOME» e avrebbe incontrato un correo (all’interno di una vettura) proprio nelle vicinanze dell’abitazione di COGNOME.
2.2. Premesso quanto innanzi, con i primi tre motivi di ricorso si deducono violazioni di legge (artt. 63, 64 e 350 cod. proc. pen.) oltre che vizio d motivazione per aver la Corte territoriale’ in risposta a specifico motivo d’appello, ritenuto utilizzabili le suddette dichiarazioni rese il 13 giugno 2016 da NOME COGNOME, su sollecitazione della polizia giudiziaria e all’esito di perquisizione locale eseguita nei suoi confronti, non inserite nel verbale di perquisizione ma riportate in successiva annotazione di polizia giudiziaria (non sottoscritta dal dichiarante), raccolte senza l’osservanza delle garanzie di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. e nonostante già sussistessero a suo carico elementi tali da considerarlo indagato, peraltro nel medesimo titolo di reato ascritto a COGNOME. Si tratterebbe, in particolare, di inutilizzabilità di cui all’ar comma 2, cod. proc. pen., e quindi non sanata dalla scelta del giudizio abbreviato (ex art. 438, comma 6-bis, cod., proc. pen.). Il giudice d’appello avrebbe altresì errato nel motivare ai sensi del primo comma dell’art. 63 cod. proc. pen., ritenendo non emergenti dalle dichiarazioni elementi di reità nei confronti del dichiarante, in luogo del secondo comma del medesimo articolo, pur
dovendo COGNOME essere sentito sin dall’inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini. La mancata verbalizzazione, prosegue il ricorrente, renderebbe comunque inutilizzabili le dette dichiarazioni anche nell’ipotesi in cui le stesse fossero considerate spontanee e non provocate. La qualità di indagato del dichiarante, a detta del ricorrente, si sarebbe dovuta argomentare dalla stessa annotazione di polizia giudiziaria del 13 giugno 2016, redatta all’esito di perquisizione eseguita a carico di COGNOME nell’ambito di procedimento in materia di stupefacenti, come peraltro esplicitato dalla successiva comunicazione di notizia di reato del 20 ottobre 2016, che lo vedrebbe sostanzialmente coindagato di COGNOME (e altri soggetti), nel procedimento n. 5091/2015 R.G. G.I.P. per fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo a della detta comunicazione, poi culminato, quanto a COGNOME, nella richiesta di misura cautelare (rigettata anche in ragione della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da COGNOME).
2.3. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge, anche in termini di difetto assoluto di motivazione per apoditticità, e vizio di motivazione, per illogicità, per aver la Corte territoriale disposto all’udienza del 26 gennaio 2021 la rinnovazione dell’istruttoria, mediante l’escussione di diversi appartenenti alla polizia giudiziaria, mediante un mero riferimento all’«assoluta necessità ai sensi dell’art. 603 co. 3 c.p.p.».
2.4. Il giudice d’appello, infine, per il quinto motivo di ricorso, avrebbe travisato le prove costituite dell’esame dei detti testimoni, in quanto avrebbe dovuto da esse argomentarne l’irrilevanza ai fini dell’accertamento circa l’individuazione dell’imputato quale utilizzatore dell’utenza telefonica, avendo i soggetti escussi escluso di aver riconosciuto o individuato direttamente COGNOME, confermando invece di essere risaliti a lui solo in forza delle dichiarazioni di COGNOME.
Le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esplicitati, con riferimento al censure mosse con i primi tre motivi.
Si deve invece sin da ora rilevare l’inammissibilità delle altre doglianze in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza, emergendo la necessità della rinnovazione istruttoria implicitamente dalla stessa esplicita considerazione da parte della Corte della deduzione difensiva relativa alla mancata individuazione dell’imputato, quale essere uno degli interlocutori
delle conversazioni captate, e l’assenza di qualsivoglia travisamento delle dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria in appello, finendo, lo stesso ricorrente, con il sindacare non la percezione del signific:ante da parte del giudice di merito bensì il significato dato a essa dal giudicante (per l’inammissibilità in ragione del mancato confronto con le ragioni sottese al provvedimento impugnato, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune delle più recenti: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584).
Con i primi tre motivi, nei termini sin1:etizzati in sede di ricostruzione del fatto processuale, si deducono violazioni di legge (artt. 63, 64 e 350 cod. proc. pen.) oltre che vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto utilizzabili le dichiarazioni, non spontanee, rese il 13 giugno 2016 da NOME COGNOME in assenza delle previste garanzie. Il giudice di merito, mal interpretando lo specifico motivo d’appello, avrebbe ritenuto le dette dichiarazioni utilizzabili alla stregua dell’art. 63, comma 1, cod. proc. civ., quanto non tali da far emergere indizi di reità nei suoi confrcnti, laddove, per il ricorrente, le avrebbe dovute ritenere come rese da soggetto che già avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato, quindi patologicamente inutilizzabili ai sensi del secondo comma dal citato art. 63. Dalla prospettata inutilizzabilità delle dette dichiarazioni deriverebbe l’assenza di idonea base probatoria della confermata responsabilità di COGNOMECOGNOME che rimarrebbe costituita da conversazioni attribuite al prevenuto solo in ragione dell’essere stato chiamato, l’utilizzatore dell’utenza, «NOME», «NOME», «NOME» e dalla circostanza per cui il detto utilizzatore avrebbe stazionato con un correo (COGNOME) in una vettura in prossimità dell’abitazione dell’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Occorre in merito premettere che in tema di giudizio abbreviato non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti da nullità assoluta e da inutilizzabilità patologica, derivante quest’ultima, per quanto rileva nella specie, dalla violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., non essendo prevista alcuna deroga alla rilevabilità di ufficio e alla insanabilità di tali vizi (ex plurimis, limitando i riferimenti a una tra le più recenti decisioni: Sez. 1, n. 20834 del 01/03/2023, O., Rv. 284539).
2.2. Orbene, nella specie, come correttamente prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale, mal interpretando da specifica doglianza, ha ritenuto le dichiarazioni in oggetto, costituenti idonea base probatoria della condanna, utilizzabili (contro soggetto diverso dal dichiarante) in quanto non emergenti da esse indizi di reità nei confronti di COGNOME, ex art. 63, comma 1, cond.
proc. pen., laddove avrebbe dovuto verificare la necessità di sentire COGNOME sin dall’inizio in qualità di indagato, analizzando gli atti sottoposti dall’appellante (e successivamente allegati al ricorso per cassazione).
2.3. L’errore di prospettiva di cui innanzi emerge da una pluralità di circostanze (di seguito evidenziate ancorché senza pretesa di esaustività).
Dall’annotazione del 13 giugno 2016 oltre che dalla RAGIONE_SOCIALE del 20 ottobre 2016 emerge, in primo luogo, che le dichiarazioni rese da COGNOME il 13 giugno 2016 non sono spontanee ma provocate. Aria prima pagina dell’annotazione si chiarisce difatti che la polizia giudiziaria gli ha chiesto a chi appartenesse l’utenza telefonica in oggetto.
La perquisizione a carico di COGNOME del 13 giugno 2016, in occasione della quale sono rese le dette dichiarazioni, è stata altresì eseguita in seno a procedimento in materia di stupefacenti, con riferimento a soggetto interessato dalle indagini (come emerge dalle pagine 19-21 della CNR del 20 ottobre 2016). La citata CNR vede COGNOME indagato, al pari di altri indagati, tra cui COGNOME, nel procedimento n. 5091/2015 R.G. G.I.P. per fattispecie previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo a) della detta comunicazione, poi culminato, quanto a COGNOME, nella richiesta di misura cautelare (rigettata anche in ragione della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da COGNOME).
Emerge altresì che COGNOME, correo di Ribulfa nel reato sub iudice, già prima della detta perquisizione del 13 giugno 2016 e, quindi, delle dichiarazioni rese da COGNOME in pari data, in particolare, sin dal novembre 2015, interloquisce in materia di traffico di stupefacenti con un soggetto che utilizza proprio l’utenza formalmente intestata a COGNOME e in merito alla quale quest’ultimo rende le dichiarazioni in oggetto.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la )sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di P& rmo, altra Sezione.
Così decis 1’11 ottobre 2023
COGNOME
Fa io NOME COGNOME