Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 512 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 512 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Casarano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/05/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 19 maggio 2025, e depositata il 17 giugno 2025, il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di riesame, ha in parte respinto e in parte accolto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecce ha disposto ha disposto il sequestro preventivo a fini di confisca di beni mobili ed immobili nella disponibilità
di NOME COGNOME, oltre che di beni mobili e immobili nella disponibilità di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE
Il decreto di sequestro preventivo, depositato in data 7 aprile 2025, successivamente integrato con altre disposizioni il 16 aprile 2025, è stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lecce per i reati di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 200 (capo a), di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (capo b), e di cui agli artt. 11 cod. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo c), i primi due ipotizzati a carico del solo NOME COGNOME, e il terzo, in concorso, a carico di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (capo c), nonché per l’illecito amministrativo dipendente da reato di cui agli artt. 5 e 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzato a carico dell società RAGIONE_SOCIALE (capo d). Il precisato decreto, in particolare, ha disposto: 1) il sequestro preventivo nella forma diretta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE oppure, in caso di incapienza o infruttuosità, per equivalente nei confronti di NOME COGNOME, per un valore pari a 274.025,26 euro, in relazione al capo a); 2) il sequestro preventivo nella forma diretta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE oppure, in caso di incapienza o infruttuosità, per equivalente nei confronti di NOME COGNOME, per un valore pari a 156.497,17 euro, per il reato di cui al capo b); 3) il sequestro preventivo a fini di confisca nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, entro il limite complessivo di 1.865.050,00 euro per il reato di cui al capo c); 4) il sequestro preventivo per equivalente di tutti i beni della RAGIONE_SOCIALE, fino al raggiungimento di un valore pari a 1.865.050,00 euro, per l’illecito amministrativo da reato di cui al capo d) (in alternativa rispetto all’identic profitto conseguito dalle persone fisiche indagate).
Il Tribunale ha annullato il decreto del G.i.p. limitatamente ai fondi agricoli e ad un complesso immobiliare, nei limiti della quota eccedente il profitto illecito dei reati contestati; ha confermato nel resto.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 191 cod. proc. pen., avuto riguardo all’inutilizzabilità delle prove raccolte in violazione dei divieti sopravvenuti con la decisione della Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE; nonché, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 24 Cost., avuto riguardo al potere-dovere di sollevare la questione di legittimità costituzionale per contrasto fra la normativa interna e le norme CEDU.
Si deduce che l’ordinanza impugnata è illegittima perché emessa in violazione dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, in particolare nella sentenza
Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE), in materia di accessi e ispezioni delle autorità italiane presso i locali della società o, comunque, adibiti all’esercizio dell’attività professionale sulla base della mera autorizzazione dell’autorità amministrativa.
Si rappresenta che la questione era stata già proposta in sede di riesame e che il Tribunale, dopo aver premesso che il contrasto tra disciplina nazionale e norme di matrice CEDU può essere risolto solo attraverso una decisione della Corte costituzionale, ha illegittimamente omesso di sollevare la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il contrasto fra le norme interne, e segnatamente, l’art. 35 della legge n. 4 del 1929, gli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, da un lato, e l’art. 8 della CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU nella causa “RAGIONE_SOCIALE“, dall’altro; o, comunque, ha omesso di motivare in ordine alle ragioni poste alla base delle sue determinazioni. Si sottolinea che, in caso di incompatibilità fra una norma interna e la CEDU, il giudice nazionale “deve” sollevare questione di costituzionalità, non avendo in proposito una facoltà rimessa alla sua libera scelta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Le censure contestano in primo luogo, la decisione dell’ordinanza impugnata di non interpretare l’art. 191 cod. proc. pen. alla luce della decisione della Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE, che ha rilevato carenze sistemiche nella disciplina italiana in ordine alle garanzie difensive per il contribuente GLYPH in GLYPH relazione GLYPH agli GLYPH accessi GLYPH ed GLYPH alle GLYPH ispezioni GLYPH effettuate dall’Amministrazione finanziaria.
Contestano, poi, in secondo luogo, nel caso in cui non si acceda all’interpretazione dell’art. 191 cod. proc. pen. sopra indicata, la decisione di non sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della disciplina posta dall’art. 191 cod. proc. pen. in ordine al regime della utilizzabilità degli elementi di prova e dei documenti acquisiti presso la sede della società in violazione dell’art. 8 CEDU, anche in combinato disposto con gli artt. 13 e 6, § 1, CEDU, come interpretato dalla Corte NOME, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE.
Si deduce, in particolare, che la questione è rilevante, perché gli elementi acquisiti nel corso della verifica fiscale compiuta dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE sono decisivi ai fini dell’affermazione, nella specie, della sussistenza del fumus commissi delicti, e che non è manifestamente infondata, perché l’ordinamento giuridico italiano è in contrasto in particolare con l’art. 8 CEDU, come interpretato dalla
Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE, in quanto non fornisce garanzie adeguate contro l’esercizio di una discrezionalità sostanzialmente illimitata dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di RAGIONE_SOCIALE nell’effettuare accessi ed ispezioni presso sedi legali o locali commerciali di una impresa.
3. Il primo ordine di censure è manifestamente infondato.
Invero, una interpretazione “estensiva” dell’art. 191 cod. proc. pen. da parte del giudice ordinario, che includa nell’area dei divieti stabiliti dalla legge a pena di inutilizzabilità gli elementi acquisiti all’esito di una verifica fiscale compiuta violazione dell’art. 8 CEDU, anche in combinato disposto con gli artt. 13 e 6, § 1, CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE, non può ritenersi consentita.
Occorre premettere che l’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., dispone: «Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate»
Ciò posto, la sentenza Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE, da un lato, sotto il profilo “ontologico”, non può essere qualificata come «legge» che stabilisce un divieto di acquisizione probatoria, e, per altro verso, non attiene direttamente al regime di invalidità o inutilizzabilità degli atti compiuti e degli elementi acquisiti all’esito degli accessi dell’Amministrazione finanziaria nei locali adibiti ad attività commerciali o a studi professionali e delle verifiche e dei controlli fiscali in loco sulla base di una disciplina nazionale in contrasto con l’art. 8 CEDU, anche in combinato disposto con gli artt. 13 e 6, § 1, CEDU (cfr., per analitiche indicazioni, infra, §§ 4.1, 4.2 e 4.3).
Va poi considerato che, secondo la giurisprudenza, e in particolare quella costituzionale, la disciplina della inutilizzabilità è disciplina eccezionale, e quindi d stretta interpretazione, in quanto tale rimessa primariamente alle scelte discrezionali del legislatore (cfr., più ampiamente, infra, §§ 4.3).
La questione di legittimità costituzionale proposta, che attiene alla disposizione dell’art. 191 cod. proc. pen. laddove non include tra le «prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge» gli elementi raccolt nell’ambito di una verifica fiscale compiuta sulla base delle leggi tributarie in violazione dell’art. 8 CEDU, anche in combinato disposto con gli artt. 13 e 6, § 1, CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE, sebbene rilevante, perché diretta a far valere l’inutilizzabilità de atti posti a fondamento del provvedimento cautelare, è manifestamente infondata.
4.1. La questione da esaminare è se la disciplina generale in materia di inutilizzabilità, quando ha riguardo alle «prove acquisite in violazione dei divieti
stabiliti dalla legge», deve necessariamente includere in questa nozione, a pena di illegittimità costituzionale, anche gli elementi acquisiti nell’ambito di una verifica fiscale compiuti sulla base delle leggi tributarie, e in particolare delle disposizioni di cui all’art. 35 della legge 14 gennaio 1929, n. 4, di cui agli artt. 51, comma 2, e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di cui all’art. 33, comma 1, d.P.R. 29 settembre 173, n. 600, in quanto in contrasto con l’art. 8 CEDU, anche in combinato disposto con gli artt. 13 e 6, § 1, CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE.
Questo perché la citata sentenza della Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE, ha ravvisato una violazione dell’art. 8 CEDU di carattere sistemico dell’ordinamento giuridico italiano (cfr. §§ 146 e 147 della sentenza), avendo come termine di riferimento la disciplina fissata nelle disposizioni di cui agli artt. 35, legge n. 4 del 1929, 51, comma 2, e 52, d.P.R. n. 633 del 1972, e 33, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973. (cfr. §§ 104, 139 e 147 della sentenza).
4.2. La violazione di carattere sistemico rilevata dalla sentenza della Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attiene a due distinti profili, i quali sono stati specificamente indicati affinché lo Stato italiano «adotti l misure generali appropriate al fine di adeguare la propria legislazione e la propria prassi alle conclusioni della Corte » (così § 147 della sentenza).
La sentenza premette: «la Corte ritiene che la maggior parte delle misure necessarie siano già previste dalla normativa nazionale, in particolare dagli articoli 12 e 13 della legge n. 212/2000 (si veda il paragrafo 53 supra), ma che i principi generali enunciati in tale normativa debbano essere attuati mediante norme specifiche nel diritto interno, mentre la giurisprudenza dovrebbe essere allineata a tali principi e a quelli stabiliti dalla Corte» (cfr. ancora § 147 della sentenza).
Per quanto concerne il primo profilo di criticità, la Corte rappresenta che le disposizioni nazionali dovrebbero indicare in modo chiaro le circostanze e le condizioni in cui le autorità amministrative sono autorizzate ad accedere ai locali adibiti ad attività commerciali o a studi professionali e a procedere a verifiche e a controlli fiscali in loco (cfr. § 148 della sentenza). Precisa, inoltre, che al contribuente dovrebbe essere riconosciuto il diritto ad essere informato, al più tardi al momento dell’avvio della verifica, dei motivi che la giustificano e della portata della stessa, oltre che della facoltà di essere assistito da un professionista e delle conseguenze di un suo eventuale rifiuto a consentire allo svolgimento degli accertamenti (vds. ancora § 148 della sentenza).
Il fondamento dell’obbligo di prevedere una chiara e tempestiva indicazione delle circostanze e delle condizioni legittimanti l’accesso ai locali dei contribuenti e l’effettuazione di verifiche e controlli fiscali in loco, in particolare, è ravvisato nell’esigenza di evitare un potere discrezionale illimitato dell’Amministrazione
finanziaria sia per quanto riguarda le condizioni di attuazione di tali misure, sia per quanto concerne l’ambito di applicazione delle stesse (cfr. spec. §§ 120 e 139).
Relativamente al secondo profilo di criticità, la Corte segnala che le disposizioni nazionali dovrebbero prevedere un controllo giurisdizionale effettivo, in particolare con riguardo ai criteri e alle condizioni che giustificano l’accertamento e la sua portata, nonché le misure adottate nel corso di esso, anche prima del completamento del controllo (cfr. § 149 della sentenza).
A tal proposito, evidenzia che un controllo giurisdizionale effettivo è tale solo se è accessibile indipendentemente dalla emissione di un avviso di accertamento e se è proponibile già nel corso del controllo ed avendo la prospettiva di ottenere decisioni vincolanti per l’Amministrazione finanziaria (cfr. spec. § 139).
4.3. La violazione di carattere sistemico rilevata dalla Corte EDU, in sintesi, risulta riferita: 1) alla mancata previsione, nella legislazione e nella giurisprudenza, in termini sufficientemente chiari e precisi dei presupposti per effettuare sia gli accessi nei locali adibiti ad attività commerciali o a studi professionali sia le verifiche e i controlli fiscali in loco; 2) alla indisponibilità di rimedi giurisdizionali efficaci per il controllo in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano l’accertamento fiscale e alle modalità di svolgimento di questo, e alla loro esperibilità anche durante il corso della verifica.
La violazione di carattere sistemico rilevata dalla Corte EDU, quindi, non attiene direttamente alla disciplina della invalidità o della inutilizzabilità deg elementi acquisiti nel corso di tali attività nelle sedi amministrative e giurisdizionali.
Di conseguenza, sembra ragionevole affermare che la violazione di carattere sistemico dell’ordinamento italiano, per come rilevata dai Giudici di Strasburgo, non implica una generale illegittimità ed inutilizzabilità di tutti gli atti compiu dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito delle verifiche fiscali, e dei documenti in tale sede acquisiti, prima della introduzione, da parte dello Stato italiano, di «misure generali appropriate al fine di adeguare la propria legislazione e la propria prassi alle conclusioni della Corte ».
Coerenti con questa lettura risultano sia le indicazioni fornite in materia dal legislatore in data successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE, sia l’elaborazione generale della giurisprudenza costituzionale in tema di inutilizzabilità delle prove nel processo penale.
Relativamente agli interventi legislativi, viene in evidenza, in particolare, l’art. 13-bis d.l. 17 giugno 2025, n. 84 (introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108). Questa disposizione non solo, nel comma 1, ha modificato la disciplina di cui all’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ossia di una delle due
disposizioni indicate dalla sentenza della Corte EDU quale “sede” dei principi generali in tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, prevedendo esclusivamente che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali delle operazioni di verifica, siano «espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso». Soprattutto, nel comma 2, ha stabilito che la previsione appena indicata «si applica con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», e che «estano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base de disposizioni ».
Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, va rilevato come il Giudice delle Leggi abbia ripetutamente affermato l’esistenza di limiti rigorosi all’ammissibilità di pronunce additive in materia di inutilizzabilità delle prove penali. Segnatamente, diverse decisioni hanno rimarcato che: a) essendo il diritto alla prova un connotato essenziale del processo penale, in quanto componente del giusto processo, è solo la legge a stabilire – con norme di stretta interpretazione, in ragione della sua natura eccezionale – quali siano e come si atteggino i divieti probatori, in funzione di scelte di “politica processuale” che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare; b) interventi additivi contenuto fortemente “manipolativo” si porrebbero in contrasto con l’ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia processuale (cfr., in particolare, Corte cost., sent. n. 252 del 2020, e Corte cost., sent. n. 219 del 2019, entrambe in materia di utilizzabilità degli esiti probatori di perquisizioni o ispezioni compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge o comunque non convalidate dall’autorità giudiziaria).
4.4. In considerazione di quanto precedentemente indicato, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., così come proposta, deve ritenersi manifestamente infondata.
La disposizione di cui all’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., infatti, nella prospettiva desumibile dal ricorso, sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non include, tra le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dall legge, gli atti compiuti e i documenti acquisiti in occasione di verifiche fiscali effettuate anteriormente all’adozione delle misure generali per adeguare la legislazione la prassi nazionale alle conclusioni della sentenza della Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Questo approdo, però, non costituisce conseguenza delle conclusioni della sentenza appena indicata. Secondo quanto già precisato nel § 4.3, infatti, la violazione sistemica rilevata da Corte EDU, 06/02/2025, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, non implica una generale illegittimità ed inutilizzabilità di tutt atti compiuti dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito delle verifiche fiscali, e dei documenti in tale sede acquisiti, in epoca anteriore all’adozione delle misure generali di adeguamento indicate dalla medesima decisione.
Né, sotto altro profilo, prospettive dirette ad ampliare l’area dell’utilizzabilità risultano coltivabili alla luce della giurisprudenza costituzionale, atteso che, secondo il Giudice delle leggi, le disposizioni in tema di inutilizzabilità pongono norme di stretta interpretazione, di natura eccezionale, la cui adozione è rimessa essenzialmente alle scelte del legislatore, e che quest’ultimo, proprio a seguito della sentenza della Corte EDU, ha adottato, sia pure nell’ambito di una disciplina di diritto tributario, una prospettiva “conservativa” degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione finanziaria (cfr. § 4.3).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Per la novità e complessità delle questioni, deve escludersi che il ricorrente abbia proposto il ricorso versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; di conseguenza, in considerazione del disposto dell’art. 616 comma 1, cod. proc. pen., come risultante per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost., sent. n. 186 del 2000, il medesimo ricorrente non deve essere condannato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/11/2025.