Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40533 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME popone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 31 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. commesso in Palermo il 31 ottobre 2022);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che eccepisce l’inutilizzabilità dei risultati della perquisiz personale e domiciliare effettuata dalla Polizia Giudiziaria nei confronti del ricorrente violazione dell’art. 352 e 125 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, è generico, perché non è adempiuto all’onere della prova di resistenza, richiesta dal diritto vivente, che, con la sente Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416, ha stabilito che, in tema di ricorso pe cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, p l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersen inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato; onere, il cui adempiment sarebbe stato indispensabile nel caso di specie, avendo la Corte territoriale evidenziato come all’identificazione del NOME, come autore del tentato furto in concorso di cui alla contestazion si fosse giunti attraverso il riconoscimento personale degli operanti, sulla cui attendibilità n stato svolto nessun rilievo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023