Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48444 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
lette le conclusioni della difesa che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21 dicembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Lecco del 27-4-2021 che aveva condannato NOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata estorsione.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
illegittimità della sentenza della corte di appello di Milano per inosservanza delle nor processuali stabilite a pena di inutilizzabilità; al proposito si deduceva che aveva errato la nell’affermare che le dichiarazioni rese dall’imputato COGNOME p.g. non erano state pronunciate violazione dell’art. 63 cod.proc.pen.; e poiché detta norma esclude la possibilità di utilizzaz anche delle dichiarazioni precedentemente rese agli avvisi dovuti, della individuazion dell’utilizzatore l’utenza cellulare tramite la quale era stata compiuta la condotta delittuosa poteva farsi alcun utilizzo nel procedimento;
illegittimità della decisione della corte di appello di Milano quanto all’affermazio
responsabilità..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il primo motivo di ricorso non è fondato nei termini che verranno esposti.
Ed invero deve ritenersi che ha errato la Corte di appello di Milano, nell’affermare c l’identificazione dell’utilizzatore dell’utenza telefonica tramite la quale venivano effett condotte minatorie, sia stata regolarmente effettuata poiché il COGNOME era obbligato a rispond in ordine a tale individuazione. Il giudice di appello ha infatti stabilito un obbligo d informazioni veritiere in relazione COGNOME utilizzazione di un’utenza telefonica da parte soggetto diverso dall’intestatario della scheda SIM che non trova fondamento nell’ordinamento; al proposito il costante orientamento di questa Corte di cassazione afferma che integra il deli di cui all’art. 495 cod. pen. la condotta dell’indagato che, in sede di dichiarazioni spontanee rese COGNOME polizia giudiziaria, fornisca false generalità, non potendo trovare applicazione la scrimin dell’esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo l’indagato titolare del diritto al s e della facoltà di mentire, egli ha comunque l’obbligo di fornire le proprie generalità seco verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021 (dep. 07/02/2022 ) Rv. 282740 – 01). Così ricostrui l’obbligo di fornire esatte informazioni sulle proprie generalità, deve però essere escluso detto obbligo comprenda anche quello di indicarsi quale utilizzatore di una scheda telefonic intestata ad altri, trattandosi di un dato, del tutto estraneo alle generalità della persona.
Esclusa quindi la sussistenza dell’obbligo di dire la verità su tale circostanza, ne de affermare che quelle dichiarazioni dovevano essere acquisite dal COGNOME previo avvertimento dello stesso ai sensi dell’art. 63 cod.proc.pen. posto che, al momento della sua audizione, ricorrente era stato indicato dCOGNOME madre, intestataria della scheda SIM attraverso la quale stata compiuta la condotta minatoria, quale unico possibile utilizzatore della stessa. Così c l’inequivocabile riferimento al COGNOME quale utilizzatore dell’utenza incriminata ne imponev sua audizione sin dall’origine quale soggetto indagato in applicazione del principio stabilito d Sezioni Unite e secondo cui la sanzione di inutilizzabilità “erga omnes” delle dichiarazioni assu senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito i qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato si già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’a procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni persona dell’interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243417 – 01); indizi non equivoci n caso in esame puntualmente sussistenti e denunciati in ricorso.
Tuttavia, da tale conclusione non consegue l’accoglimento del ricorso; ed invero, va ricordato come secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini d cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a gius l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). L’applicazione del
suddetto principio al caso in esame comporta proprio l’infondatezza del primo.motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità non ha avuto inci determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della madre dell’imputato la quale escludeva di avere fatto uso d quell’utenza ed indicava il figlio quale unico possibile soggetto utilizzatore perché solito att più utenze. Ne consegue affermare che, pur eliminate le dichiarazioni rese dal COGNOME COGNOME p.g in ordine COGNOME utenza incriminata, sussistono ulteriori elementi che lo ricolleg indubitabilmente al fatto reato e con i quali il ricorso in alcun modo si confronta difett pertanto di genericità.
Il secondo motivo è totalmente generico non consentendo al giudice del gravame di cogliere il punto della decisione che si assume viziato dal denunciato vizio di illegittimità affermazione di responsabilità.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; COGNOME relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 ottobre 2023
IL PRESIDENTE
NOME.NOME COGNOME
IO
CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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