Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10546 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10546 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME COGNOME IGNAZIO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 616/2026 CC – 06/03/2026
R.G.N. 97/2026
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 11 novembre 2025 il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa il 18 ottobre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino con la quale era stata applicata nei confronti del COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata all’organizzazione di falsi sinistri stradali, confermava la impugnata ordinanza.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il COGNOME, per il tramite dei propri difensori, chiedendone l’annullamento e articolando quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale assumendo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino e invocando la competenza del Tribunale di Verona ai sensi dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., tribunale ove era avvenuta la prima iscrizione nel registro degli indagati in relazione al contestato reato associativo.
Rassegnava che il giudice della cautela, a pag. 8 dell’ordinanza impugnata, aveva affermato che la sede della programmazione criminosa era situata nel territorio del comune di Lauro, in provincia di Avellino; deduceva che, tuttavia, il Tribunale non aveva individuato gli atti di indagine dai quali emergeva tale circostanza, sicché vi era incertezza nell’individuazione del locus commissi delicti , con conseguente applicabilità del criterio previsto dal comma 3 del citato art. 9.
Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 407ter cod. proc. pen. assumendo che il Tribunale aveva ritenuto utilizzabile ai fini cautelari l’informativa di p.g. datata 29 maggio 2025, pur se acquisita successivamente alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, che alla detta data era scaduto, dovendosi considerare che l’iscrizione nel registro degli indagati per il reato associativo era avvenuta il 5 marzo 2021.
Rassegnava che la citata informativa non poteva essere considerata meramente ricognitiva di attività di indagine già svolte poiché conteneva espliciti riferimenti a fatti nuovi, temporalmente collocati nell’anno 2024.
Con il terzo motivo deduceva inosservanza dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., assumendo che la richiamata informativa di p.g. era stata depositata successivamente all’interrogatorio preventivo di garanzia reso dall’indagato in data 6 ottobre 2025, ciò con evidente violazione del diritto di difesa, considerato che il Giudice per indagini preliminari aveva fondato la propria decisione su elementi tratti dalla suddetta informativa in ordine ai quali la difesa non aveva avuto la possibilità di interloquire.
Con il quarto motivo deduceva carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, assumendo che il Tribunale aveva posto a base di tale giudizio esclusivamente la richiamata informativa di p.g. e in particolare fatti collocati temporalmente nel 2024 e mai contestati al COGNOME.
Deduceva per altro verso che il fatto che il COGNOME, di professione avvocato, avesse provveduto a sospendere la propria iscrizione all’Albo professionale costituiva circostanza idonea ad eliminare qualsivoglia possibilità di reiterazione di condotte criminose, e in particolare la possibilità di patrocinare in relazione ai falsi sinistri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso
Il primo motivo, relativo alla competenza per territorio, risulta generico nonché reiterativo di eccezioni già disattese dal Tribunale con motivazione immune da vizi.
La difesa ha dedotto ancora una volta che il fratello del ricorrente e coindagato NOME NOME era titolare di un’agenzia situata in provincia di Benevento, laddove NOME esercitava la pratica forense nella provincia di Napoli.
L’ordinanza impugnata, tuttavia, ha chiarito che la massima parte delle azioni ideative e organizzative del sodalizio si svolgeva in Lauro e precisamente presso l’altra agenzia di NOME NOME, ove venivano predisposte le pratiche assicurative false e conferiti gli incarichi professionali COGNOME NOME, valutazione rispetto alla quale il ricorso deduce in maniera del tutto generica.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dalla documentazione allegata dalla difesa non si evince che la nota del Commissariato di P.S. di Lauro del 29 maggio 2025 non fosse presente fra gli atti depositati prima dell’interrogatorio preventivo, considerato che la produzione riguarda i documenti inseriti per l’ufficio ex art. 415-bis cod. proc. pen., fra i quali è ben possibile sia stata successivamente espunta detta nota.
Deve, per altro verso, osservarsi che tale eccezione non è stata proposta al Tribunale del riesame, che comunque ha dato atto che già il G.i.p. non aveva considerato detta nota ai fini della valutazione della gravità indiziaria, in quanto acquisita dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari, circostanza che è stata implicitamente riconosciuta dalla stessa difesa in ragione della formulazione dei motivi in tema di esigenze cautelari.
Il secondo motivo è fondato, dovendosi ritenere assorbito il quarto motivo.
L’ordinanza impugnata, infatti, ha richiamato una recente sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025, COGNOME, Rv. 287995 – 01) per sostenere che ‘in punto di cautela, la portata della sanzione di inutilizzabilità è circoscritta,
unicamente, agli atti aventi ‘funzione probatoria’, di fatto escludendo ogni perimetrazione della stessa’.
Il Tribunale, tuttavia, non ha correttamente interpretato il principio affermato in detta pronuncia, conforme a molte altre precedenti (cfr., ad es., Sez. 5, n. 44147 del 13/06/2018, S., Rv. 274118 – 01; Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272727 – 01; Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015, COGNOME, Rv. 264527 – 01), secondo cui «gli elementi di prova acquisiti dal Pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti».
Il limite indicato, dunque, si riferisce specificamente all’utilizzo ai fini cautelari di elementi probatori acquisiti fuori termine.
Il Tribunale ha, in effetti, fondato la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari richiamando in larga parte le risultanze della nota del 29 maggio 2025 senza chiarire se esse fossero o meno il frutto di indagini disposte per verificare gli elementi emersi nel corso del procedimento penale di cui si tratta e senza neppure affrontare altro tema, in ipotesi dirimente, che pure la difesa ha evocato nel ricorso con riferimento alla natura di detta nota (se cioè essa fosse riepilogativa di attività pregresse, svolte nei termini, oppure contenesse elementi investigativi nuovi).
Va ribadito, infatti, che «non rientrano tra gli atti di indagine inutilizzabili, se compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte, come ad esempio le note riassuntive o conclusive della polizia giudiziaria, e quelli meramente ricognitivi giacché finalizzati a documentare la permanenza ed attualità di situazioni già in precedenza compiutamente accertate» (in tal senso Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025, COGNOME, cit.; nello stesso senso, Sez. 6, n. 12104 del 05/03/2020, Sautto, Rv. 278726 – 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260403 – 01; Sez. 3, n. 4089 del 20/01/2012, COGNOME, Rv. 251974 – 01).
5. In sede di rinvio, pertanto, il Tribunale dovrà nuovamente verificare, alla luce dei princìpi sopra richiamati, se la suddetta nota di polizia giudiziaria, in
ragione della provenienza ovvero della sua natura, sia o meno utilizzabile ai fini cautelari; in caso negativo dovrà valutare se, a prescindere dal contenuto della informativa, siano tuttora sussistenti le esigenze cautelari, avuto riguardo all’attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata in relazione alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.
Così deciso in Roma il 06/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME