Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1935 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1935 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NARNI il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di TERNI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
udito il difensore
AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/05/2025, il Tribunale di Terni ha rigettato l’appello f nell’interesse di NOME COGNOME, quale amministratore di fatto delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e nell’interesse delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, amministr COGNOME, e ha confermato il sequestro preventivo anche per equivalente dei beni e dell di danaro rinvenuti nei conti correnti COGNOME disponibilità di COGNOME NOME e delle riconducibili, che è stato disposto dal GUP di Terni in data 10/04/2025 in rela contestazione provvisoria dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni annua capi di imputazione da 27 a 34, non essendo state presentate le dichiarazioni annuali IV delle suddette RAGIONE_SOCIALE per diverse annualità e non avendo il COGNOME presentato dichiarazione IRPEF, superando la soglia di punibilità.
Si precisa che si contesta altresì a NOME COGNOME COGNOME a NOME COGNOME COGNOME COGNOME, n di amministratori di fatto e di diritto delle predette RAGIONE_SOCIALE, riconducibili al grup COGNOME COGNOME COGNOME qualità di amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di essersi RAGIONE_SOCIALE cartiera RAGIONE_SOCIALE per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine l’evasione delle imposte alle RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (capo di imputazione n.1) occultato o distrutto le scritture contabili delle suddette RAGIONE_SOCIALE ai fini frau imputazione da 2 a 24).
2. NOME COGNOME, le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per cassazione avverso la suddetta ordinanza deducendo, con unico motivo di ricorso, vi degli artt. 220 e 114 Disp. att. cod. proc. pen. e dell’art.63 cod. proc. pen., co inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte dai soggetti indagabili rese da COGNOME amministratrice delle suddette RAGIONE_SOCIALE, e da COGNOME NOME, amministratore le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rilasciate durante il controllo amministrativo contabile dalla RAGIONE_SOCIALE di finanzia nelle vesti formali di polizia amministrativa, quando erano elementi di reità. Deducono l’inutilizzabilità anche della documentazione acquisita d verificatori, nelle apparenti vesti di organo accertatore amministrativo e fisca dell’ispezione amministrativa (e non fornita spontaneamente dagli amministratori dell come affermato dal giudice) quando già si erano manifestati indizi di reato.
dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE sia alla Procura della Repubblica che alla RAGIONE_SOCIALE di finan I ricorrenti evidenziano che l’RAGIONE_SOCIALE di Terni aveva avviato fin 2018 un’ispezione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e sulle altre RAGIONE_SOCIALE del grupp e stilato i processi verbali di accertamento da cui emergeva il sospetto di reati trib di accertamento erano stati trasfusi in comunicazioni di notizia di reato che erano s
Ne segue che, evidentemente, la RAGIONE_SOCIALE di finanza, su impulso dell’RAGIONE_SOCIALE, ha dato avvio ai controlli a controlli fiscali e amministrativi sulle RAGIONE_SOCIALE quando sussisteva indizi di reità, come si evince dai verbali di accertamento, ove si specifica che gli importi f dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non corrispondevano alle prestazioni effettivamente rese. I control amministrativi e fiscali sono stati effettuati da parte della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fin dal ge 2020 quando COGNOME, COGNOME COGNOME COGNOME erano indagati o indagabili senza che, sia stato dato agli indagati l’avviso previsto dal combinato disposto degli artt. 356 cod. proc. pen., 114 e disp. att. cod. proc. pen., della facoltà che ai medesimi competeva di essere assistiti, durant svolgimento di tali operazioni, da un difensore di loro fiducia. Si configura la violazione degl 237 e 354 cod. proc. pen., in quanto l’acquisizione dei documenti è avvenuta senza l’osservanza delle garanzie di cui all’art. 114 Disp. att. cod.proc.pen.
Il giudice a quo, nel disattendere l’eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti l’emersione degli indizi, ha affermato che l’evasione d’imposta conseguente alla mancata dichiarazione fiscale, oggetto degli addebiti da 27 a 34, era stata calcolata tramite l’analisi movimentazioni sui conti correnti bancari in uso alle RAGIONE_SOCIALE e agli odierni imputati e che i sud estratti conto erano stati acquisiti presso gli istituti bancari con il loro consenso e pertan utilizzabili. ·
Tuttavia, anche i sequestri effettuati ai sensi dell’art. 255 cod. proc. pen. dal pub ministero per acquisire la documentazione concernente i rapporti bancari riconducibili alle socie ricorrenti si sono resi necessari in quanto le acquisizioni documentali operate dalla RAGIONE_SOCIALE finanza presso le sedi delle RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE non avevano consentito di ricostruire volume d’affari delle RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, gli atti di indagine disposti dal Pubblico Ministero s fondati esclusivamente sulle risultanze dell’accertamento amministrativo contabile effettua dalla RAGIONE_SOCIALE nelle vesti formali di polizia amministrativa che ha tuttavia svolto a di indagine. I ricorrenti deducono dunque la nullità derivata ai sensi dell’art. 185 cod. pen. dei suddetti decreti di sequestro probatorio disposti dal RM., volti ad acqui documentazione bancaria, perché fondati sulle risultanze di una inchiesta condotta dalla RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Ne consegue quindi una valutazione viziata del fumus del reati contestati dai capi 27 a 34, in quanto la sussistenza di esso sarebbe basata su di una attività accertativa le cui risulta sarebbero affette da inutilizzabilità o da nullità.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità d ricorsi.
Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica, con la quale precisa che inosservanza dell’art 114 disp. att. cod.proc.pen., ravvisabile ogniqualvolta vengano condot perquisizioni e/o sequestri in spregio dell’art 220 disp. att. cod.proc.pen., è sanzionata a di nullità. Si eccepisce pertanto la nullità derivata del sequestro preventivo. Ha inoltre pre in replica alle richieste del Procuratore Generale, che la emissione del decreto disciplinato dal
429 cod.proc.pen. non può più precludere ogni accertamento in ordine alla configurabilità del fumus commissi delicti, poiché il Giudice della Cautela, anche nel caso di misura cautelare reale non può limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcuna altra attività, è tenuto ad assolvere il proprio indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspett l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. Il difensore ha depositato ult documentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Infatti, laddove venga dedotta l’invalidità di un atto di rilevanza probatoria, sufficiente invocare l’espunzione delle relative risultanze dall’orizzonte cognitivo e valutati giudice, essendo ben possibile che essa non infirmi la validità logica dell’impianto giustific a sostegno del decisunn poiché residuano comunque argomentazioni di indubbio spessore concettuale. L’espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un elemento indiziario, a segu della declaratoria di inutilizzabilità di un atto, non determina, infatti, di per sé, l’a caducazione della misura, dovendosi, in ogni caso, sottoporre il provvedimento cautelare all valutazione del grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da s sufficienti a giustificare il mantenimento della misura. Spetta, dunque, al ricorrente argoment circa l’incidenza dell’eventuale eliminazione delle risultanze indiziarie dell’atto sulla solidi
1. Si premette che non può dedursi la generica violazione dell’art. 220 disp. att. cod. pr pen., essendo necessaria la specifica indicazione della violazione codicistica avrebbe determinat l’inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti e riportati nel processo v constatazione redatto dall’autorità amministrativa (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv 274131 – 01; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, COGNOME, Rv. 269299 – 01; Sez.3, n.5235 del 24/05/2016, Rv.269213). In definitiva, è onere di chi eccepisce la trasgressione della suddet disposizione processuale precisare quali parti del processo verbale di accertamento siano state redatte dopo gli indizi di reato e in contrasto a precise previsioni codicistiche. Qualora, po il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il m impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventu eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostan loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convin (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416 – 01, nonché Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262011 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum.
Nel caso in disamina, il giudice a quo, con specifico riferimento ai reati contestati nei di imputazione da 27 a 34, ossia quelli per i quali è stato disposto il sequestro preventiv evidenziato che il fumus consegue dalla circostanza negativa, desumibile dal mancato inoltro della dichiarazione fiscale delle RAGIONE_SOCIALE e dagli estratti conto bancari acquisiti presso sog terzi, ossia gli istituti bancari, il cui esame ha consentito di ricostruire i ricavi econo dichiarati o privi di giustificazione. Pertanto, con riferimento ai reati che costituiscon della misura cautelare, non assume alcuna rilevanza l’eccezione di inutilizzabilità dedotta d ricorrenti, relativa alle dichiarazioni rilasciate dalla legale rappresentante delle soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME COGNOME dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti, che non hanno assunto alcun peso nelle determinazioni del giudice, e alla documentazione societaria acquisita durante gli accessi. Come evidenziato, la gravità indiziaria per i reati dichiarativi – gli unici che costituiscono l’applicazione della misura cautelare reale- deriva da elementi a carico dei ricorrenti a carat negativo (l’omessa presentazione delle dichiarazioni per diverse annualità) e a carattere positi (gli estratti conto bancari da cui sono stati rilevati i ricavi e le entrate). Le dedotte inutilizzabilità non sono dunque decisive, in quanto il giudice ha affermato che le dichiarazi fiscali non sono state presentate e che il superamento della soglia risulta dai documenti forn consensualmente dagli istituti bancari, senza fare alcun cenno alle dichiarazioni rese d rappresentati legali delle RAGIONE_SOCIALE e alla documentazione acquisita durante l’ispezione.
I ricorrenti avrebbero dovuto, dunque, eventualmente specificare la rilevanza della censura formulata e cioè l’incidenza di un eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità riferimento allo specifico reato per il quale si procede e per il quale è stata disposta la m cautelare, e non genericamente, con riguardo al fumus di tutti i reati provvisoriamente contestati. Quest’analisi non è neppure accennata nei motivi di ricorso, che devono dunque considerarsi generici e perciò inammissibili.
D’altronde, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l’emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immedi preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus commissi delict essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondame dell’accusa. Nel caso di specie, è stato emesso decreto che dispone il giudizio è stato emesso il 16/4/2025 per tutte le imputazioni contestate ai ricorrenti, comprese quelle per le qu stato disposto il sequestro. E’, dunque, preclusa la proponibilità della questione relativa sussistenza del fumus, essendo già intervenuta una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa (ex multis, Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 c. ..). 03)
I ricorsi COGNOME devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa COGNOME determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 d 13/06/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria COGNOME misura, ritenuta equa, di tremila euro i favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 novembre 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente