Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51231 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51231 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale si Napoli del 06/06/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che l’ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio nei confronti di entrambi gli indagati in relazione alla contestazione sub D) – estorsione -; annullata con rinvio, relativamente al solo NOME, per le contestazioni relative ai capi A), B) e C) – o e reati satelliti -; con declaratoria di inammissibilità del ricorso in riferimento ai predet provvisori per quanto concerne COGNOME e per entrambi in ordine alla contestazione ex rt. 416-bis cod. pen. (capo E);
letta la memoria scritta depositata dal difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO nella quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli / con ordinanza del 6 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 4 luglio) ha confermato l’ordinanza genetica emessa dal Gip di Napoli 24 aprile 2023, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Gli addebiti mossi in fase cautelare a carico degli indagati sono relativa. ai delitti di: concorso in omicidio pluriaggravato (anche dalla “mafiosità”) di COGNOME NOME (sogget affiliato al RAGIONE_SOCIALE che sarebbe stato ucciso per punirlo di una relazione sentimentale intrapresa con la moglie di un capoRAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, quando quest’ultimo era detenuto) commesso il 27 settembre 2013 e i reati “satelliti” di porto di armi da fuoco – uti per l’omicidio – e distruzione del cadavere dell’ucciso ; estorsione in conc pluriaggravata (anche ex art. 416-bis.1 cod. pen.) a,RAGIONE_SOCIALEni di contrabbandieri di sigarette quali esigevano con metodo mafioso una “tangente” sui guadagni derivanti dall’illecita attivit contrabbando (in epoca successiva e prossima al 16 settembre 2013 ed antecedente al 26 settembre 2013) ; partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., di stampo camorrista, “RAGIONE_SOCIALE“, successivamente confluita nella congregazione criminale nota come “RAGIONE_SOCIALE di Secondigliano” o il “Sistema” (in Napoli nell’anno 2013) .
Avverso l’ordinanza del riesame gli indagati, a mezzo dei propri d ifensori, hanno proposto ricorsi nei quali deducono un unico, identico, motivo, relativo alla inutilizzabili intercettazioni telefoniche e ambientali – poste dai Giudici della caul:ela a fondamento d piattaforma di gravità indiziaria – in quanto atti di indagine eseguiti dopo la scadenza dei t ex artt. 406 e 407 cod. proc. pen. Rilevano i ricorrenti che tale eccezione era stata ritualm formulata al Tribunale del riesame che l’ha rigettata richiamando un risalente e non condivisib precedente di legittimità (secondo cui in caso di contestazione di delitto associativo le ind non avrebbero un termine massimo di durata) superato da più recenti e argomentati arresti della Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
L’ordinanza impugnata (pag. 9 e 10) a fronte della eccezione formulata dalle difese d COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOMEdi cui viene dato conto a pag. 6 e 7) di inutilizzabilità intercettazioni eseguite a partire dall’agosto del 2013, successivamente alla scadenza dei termi di indagine, ha ritenuto che, pur essendo tali indicazioni temporali corrette, “le intercet sono state, tuttavia, legittimamente autorizzate e prorogate, in quanto tali, sono pienamen
utilizzabili perché disposte per un reato permanente quale l’associazione a delinquere di stamp mafioso”. A tale riguardo il Tribunale del riesame richiama una sentenza di questa Sezion secondo cui in caso di reato permanente 1 i termini delle indagini hanno durata per il tempo in cui permane la consumazione (Sez 6, n. 38865 del 7 ottobre 2008, Magri, Rv. 241751, nella quale, in riferimento alla fattispecie di associazione di stampo mafioso, la Corte ebbe a riget l’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, secondo il ricorrente comp la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall’art. 405 cod. proc. pen.).
2.1. Tale precedente è stato però oggetto di meditata riconsiderazione con una recente sentenza, sempre di questa Sezione (n. 12080 del 15/12/2022 – dep. 2023, COGNOME ed altri), alla quale fanno riferimento sia i ricorrenti che il AVV_NOTAIO generale presso questa Corte.
In questa pronuncia si è ritenuto che il precedente orientamento (al quale si è richiama l’ordinanza impugnata) «non possa essere condiviso in quanto il principio da esso dettato – ch non sembra tenere in adeguata considerazione le previsioni di cui agli artt. 405 ss. cod. pr pen. – avrebbe l’effetto di cancellare, nei reati permanenti, il termine di durata delle i preliminari, termine che è collegato ad ineludibili garanzie per il soggetto indagato». Si è a rilevato che «Più recentemente – in riferimento alla iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. del reato di cui all’art. 416 cod. pen. e al superamento dei termini di svolgimento delle ind preliminari protratto di fatto fino alla cessazione della consumazione del reato – questa Sezi (sent. n. 13844 del 24 gennaio 2018, COGNOME, non massimata) ha precisato che anche nel procedimento relativo a reati permanenti “opera tutto il sistema processuale delle decorrenze delle proroghe delle scadenze previste dagli artt. 405, comma 2, 406 e 407 cod. proc. pen., cos che, comunque, non potrebbe mai superarsi il termine massimo biennale di cui all’art. 407 comma 2 cod. proc. pen.”. In tal senso va anche rilevato che la necessità che le indagi preliminari si svolgano entro i termini stabiliti dalla legge è ora ulteriormente evidenziat nuova disciplina della “retrodatazione dell’iscrizione” volta appunto ad evitare che una iscriz ritardata del nominativo della persona indagata possa consentire lo svolgimento, di fatto, indagini per un periodo più lungo di quello fissato dalla legge (art. 335 quater cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022)». Nella medesima sentenza si è ribadito il principio affermato da questa Corte (tra le altre, v. Sez. 6, n. 22016 del 6 marzo 2019, NOME, 276965) – secondo cui «nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero – salvi i c mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento cli circostanze aggrava – deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisi elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall’originario indagato; ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in m autonomo per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successi iscrizione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il principio sopra riportato è stato poi ribadito da Sez. 6, n. 10687 del 18/01/ Freschi e, da ultimo, da Sez. 2, n. 26029 del 26/05/2023, PM c. COGNOME (che ha indicato come « la giurisprudenza più recente è orientata, in termini plausibili, nel senso che non può es condivisa la tesi, pur effettivamente affacciatasi in alcune pronunce cli questa Corte, seco cui, qualora si proceda per un reato permanente, com’è nel caso dell’associazione mafiosa, l’esecuzione delle indagini deve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta. modo, infatti, il dettato dell’art. 407, cod. proc. pen., che non prevede eccezioni al principi durata predeterminata delle indagini preliminari in relazione alla tipologia dei reati, ma so un tempo più ampio per alcune fattispecie più complesse e/o di maggior allarme sociale, verrebbe di fatto aggirato (sez. 6, n. 10687, dep. 18/01/2023, Freschi, n. 10687; sez. 6, n.12 del 15/12/2022)».
2.3. Ritiene il Collegio che detto principio debba essere qui confermato non solo perché stato recepito da plurime e recenti sentenze, a fronte del precedente del 2008 rimasto isolat ma soprattutto perché è l’unico conforme alla disciplina normativa come sopra ricostruita.
L’eccezione relativa alla inutilizzabilità degli atti di indagine risult tempestivamente formulata dagli indagati in sede di richiesta di riesame.
3.1. Invero, l’inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo la scade termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, che deve essere propost immediatamente dopo il compimento dell’atto o nella “prima occasione utile”, da individuarsi si è precisato – non nell’interrogatorio di garanzia, che ha una funzione meramente difensiva che è preceduto dal solo deposito degli atti, ma nel riesame, al quale è demandato l’eserciz dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al r delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare (così, Sez. 6, n. 40500 del 24 sett 2019, Barletta, Rv. 277345: fattispecie in cui l’eccezione di inutilizzabilil:à di consulenze t depositate oltre la scadenza del termine di cui all’art. 407 cod. proc. pen. non sollevata in di interrogatorio, è stata ritenuta tempestivamente proposta in sede di riesame; in sen conforme, Sez. 6, n. 12080 del 15/12/2022 dep. 2023, citata).
Per le suesposte considerazioni, le intercettazioni, autorizzate quando erano ormai scadut i termini – ancorchè prorogati – delle indagini preliminari, debbono ritenersi non utili Ritiene il Collegio che, pertanto, si impone relativamente ad entrambi gli indagati l’annullam dell’ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale del riesame verifichi quali atti di in risultino utilizzabili (in quanto compiuti prima della scadenza del termine delle indagini) e no e, all’esito di detta operazione, valuti se, eliminati dalla piattaforma indiziaria indagine “tardivi”, possano ancora ritenersi configurabili a carico dei predetti le fatt oggetto degli addebiti provvisori posti a fondamento della disposta custodia cautelare. Ta conclusione va adottata con riferimento a tutte le contestazioni cautelari formulate nei confr di COGNOME e COGNOME atteso che nell’ordinanza impugnata le intercettazioni sono ampiamente
prese in considerazione per tutti gli addebiti, e nei confronti di entrambi gli indagati, e quindi necessaria una complessiva rivalutazione che, involgendo profili di merito, non può esser compiuta da questa Corte.
Seguono gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., per la cui esecuzione viene incaricata la Cancelleria.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO qtensofe
II Presidente