Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31152 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nat” SAN LUCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude per il rigetto del ricorso E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ORISTANO in difesa di COGNOME
NOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29.2.2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 27 cod.proc.pen. con cui il Gip del locale Tribunale in data 9.2.2024, a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Gup del Tribunale di Messina, gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari con il divieto di comunicazione ed il presidio del braccialetto elettronico, ritenuto sussistente il grave quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli art 110 cod.pen. e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione a tre episodi di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, commessi tra marzo e giugno 2022 (capi 18, 24 e 40 della contestazione).
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 268, commi 1 e 2, cod.proc.pen. ovvero “l’inutilizzabilità patologica” delle intercettazioni ai sensi dell’art. 271 cod.proc.pen.
Si rappresenta che la difesa dell’indagato aveva richiesto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Messina i verbali di ascolto e Ci trascrizione delle intercettazioni eseguite, i tabulati telefonici acquisiti ed files audio de predette intercettazioni e che in data 15.1.2024 veniva fissato il ritiro che avveniva il giorno successivo.
Il Gip del Tribunale di Messina aveva quindi disposto lo stralcio della posizione del COGNOME al fine di permettere alla difesa del medesimo di consultare i files audio e confrontarli con i brogliacci. La difesa, tuttavia, visionata la chiavetta US rilasciata ed il fascicolo processuale TIAP, constatava che risultavano mancanti non solo i tabulati telefonici acquisiti ma anche i verbali di ascolto e d trascrizione nei quali sono certificate le relative operazioni eseguite dagli operatori di polizia giudiziaria.
Ed inoltre all’udienza fissata del 30.1.2024 il Gup del Tribunale di Messina aveva disposto con sentenza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria sicché in quella sede non era stato possibile sollevare la questione della inutilizzabilità di dette intercettazioni.
Aggiungeva che con memoria ex art. 121 cod.proc.pen. aveva rappresentato al Tribunale di Reggio Calabria come non fossero stati redatti i verbali d operazioni di intercettazioni telefoniche (o comunque che non fossero presenti agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero e del Gip procedente).
Si censura quindi l’ordinanza del Tribunale del riesame oggi impugnata laddove ha ritenuto che l’eccezione di inutilizzabilità relativa gli atti mancanti e richi
alla precedente autorità giudiziaria non possa trovare ingresso, concludendo poi che la mancata allegazione di detti atti non comporti l’inutilizzabilità di tale form di captazione.
Si evidenzia infine che nella specie non si tratta di mera mancata allegazione dei verbali delle operazioni di intercettazione ma di inesistenza dei verbali stessi da cui consegue un’inutilizzabilità assoluta e patologica delle intercettazioni.
La difesa dell’imputato ha depositato motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Il tema introdotto con l’odierno ricorso afferisce alla mancata trasmissione alla difesa dell’indagato dei verbali di ascolto e trascrizione relativi alle intercettazio eseguite nel presente procedimento e poste a base dell’ordinanza cautelare da cui si fa derivare l’inutilizzabilità delle intercettazioni medesime ex art. 27 cod. proc. pen.
Detta questione é stata sollevata nei medesimi termini dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, e compendiata nella memoria ex art. 121 cod.proc.pen. presentata al Tribunale medesimo.
Va premesso che in tema di intercettazioni l’art. 268 cod. proc. pen. prevede che le comunicazioni intercettate sono registrate e che delle operazioni è redatto verbale nel quale è sommariamente descritto il contenuto delle conversazioni: la redazione del verbale delle operazioni, che documenta l’attività di polizia giudiziaria, è prescritta a pena di inutilizzabilità delle risultanze delle operazio stesse (art. 271, comma 1 cod. proc. pen.), inutilizzabilità che non si estende alla mancanza dei cd. Brogliacci di ascolto nei quali sono riportate, in sintesi, le conversazioni intercettate (Sez. 3, Sentenza n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267075).
L’inosservanza di queste due specifiche disposizioni, tra le varie contenute ne 268, determina l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (art. 271, c cod.proc.pen.). Pertanto é solo in presenza dei verbali delle operazioni di cui 268, comma 1, cod. proc. pen. che può escludersi la esistenza del radicale vizi inutilizzabilità.
Nel caso in esame il ricorrente aveva fatto presente di aver richiesto copia di tutti gli atti relativi alle disposte intercettazioni al P.M. ed al Gip pre Tribunale di Messina (ove il procedimento originariamente era stato instaurato) e che, fissato il giorno 15.1.2024 per il relativo ritiro, poi posticipato al gi
successivo, il Gup aveva disposto lo stralcio della posizione del COGNOME propr fine di consentire alla difesa di verificare il materiale acquisito.
Il difensore una volta accortosi, dopo aver visionato la chiavetta USB rilas ed il fascicolo processuale TIAP, che mancavano i verbali di ascolto e trascrizi delle intercettazioni, non aveva potuto sollevare alcuna eccezione dinanzi al del Tribunale di Messina, atteso che quest’ultimo all’udienza del 30.1.2024 av disposto ex art. 27 cod.proc.pen. con sentenza la trasmissione degli att Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, con l’ordinanza o impugnata ha rigettato l’eccezione de qua sulla base di una duplice motivazion
Da un lato ha ritenuto che la doglianza relativa agli atti mancanti e richies precedente autorità giudiziaria non possa trovare accoglimento stan l’autonomia della attuale fase cautelare rispetto a quella precedente; dall’a concluso che gli atti richiesti erano stati comunque trasmessi alla d dell’indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina cita altresì giurisprudenza che esclude l’inutilizzabilità delle intercettazioni i mancata allegazione dei verbali delle relative operazioni.
Ebbene, l’ordinanza de qua non si conforma alle norme richiamate in quanto a fronte dell’eccezione sollevata, peraltro confondendo e sovrapponendo il pi dell’allegazione di un atto a quello della sua stessa esistenza, offren risposta sostanzialmente elusiva, ha ritenuto tout court utilizzabil intercettazioni, senza in realtà prendere posizione sul vero quesito sottes censura, ovvero l’esistenza stessa dei verbali richiesti, atti che certamen sono allegati al fascicolo processuale e di cui non risulta aliunde l’esistenz
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza de qua dovendosi in primi accertare l’esistenza dei verbali delle operazioni di registrazione e di ascol intercettazioni disposte.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Regg Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda a cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter dis cod.proc.pen.
Così deciso il 23.5.2024