Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38256 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Galatone il DATA_NASCITA
NOME, nato a Galatone il DATA_NASCITA
NOME, nato a L’Aquila il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori
AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME;
AVV_NOTAIO, in difesa di NOME;
AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, in difesa di NOME; che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di gravame interposto dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 17 aprile 2023 dal Tribunale di Monza, in parziale riforma della decisione, ha assolto gli imputati dal reato di cui all’art. 323 cod. pen. sub capo 5 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato nonché dal reato di cui al capo 3 – limitatamente alla autovettura VW Golf TARGA_VEICOLO perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta agli imputati, riconosciuti responsabili dei reati di cui ai capi 2 – art. 314 cod. pen. in relazione alla appropriazione di una bustina di cocaina – (NOME), 3 – artt. 110, 314 cod. pen., limitatamente alla appropriazione degli occhiali (NOME e NOME), 4 – art. 81 cpv., 110, 479, 476 cod. pen. – (NOME e NOME), 5 – artt. 81 cpv., 479, 476 cod. pen., in relazione alla falsificazione di relazioni di servizio su controlli effettuati (NOME, NOME e NOME) e NOME anche del reato di cui agli artt. 81, 615-ter, commi 1 e 2 n.1 e 3, cod. pen., in relazione alla introduzione abusiva nel sistema informatico della RAGIONE_SOCIALE con copiatura in hard disk esterno del relativo contenuto riguardante atti di indagine a suo carico.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti dei rispettivi difensori.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, inosservanza degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni disposte di cui al R.I.T 386/18, in quanto effettuate da ufficio di polizia giudiziaria – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – diverso da quello indicato dal decreto del Pubblico Ministero – R.O.N.I. CC RAGIONE_SOCIALE – e in violazione del divieto di utilizzazione di intercettazioni disposte in altro procedimento, essendo le intercettazioni in questione disposte nel diverso e non connesso procedimento n. 11479/2017 RGNR, risultando il ricorrente iscritto nel registro degli indagati solo in data 17.05.2019.
3.2. Con il secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità. Secondo la motivazione della Corte di appello richiamata in ricorso,
sulla insufficienza della modifica riguardante la indicazione della linea continua, se vi fu falso, tale falso deve ritenersi inutile o innocuo, perché inidoneo ad impedire la sospensione della patente e ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice. Quanto, poi, alla redazione, da parte del ricorrente, del ricorso e delle controdeduzioni volti a favorire le ragioni dello NOME ai fini della restituzione dell patente, tali atti esulano da qualsiasi fidefacienza e la volontà di conseguire un fine illecito è penalmente irrilevante se l’illecito non è compiuto. Infine, l falsificazione del ricorso al Prefetto e delle controdeduzioni è fatto diverso da quello contestato, riguardante – invece – la relazione di servizio del 25.06.2018 a firma NOME e NOME.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni eseguite nel diverso e non connesso procedimento n. 11479/2017 R.G.N.R. I decreti di autorizzazione delle intercettazioni sono stati disposti in tale procedimento in relazione al delitto di cui all’art. 317 cod. pen., avendo inizio il 5.4.2018, mentre il ricorrente venne iscritto nel registro degli indagati in data 21.3.2018; solo in data 19.10.2018 il Pubblico Ministero disponeva lo stralcio a carico del NOME, iscrivendo il procedimento al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.N.R., per i diversi fatti oggetto del presente giudizio, emersi nel corso delle predette intercettazioni.
Il quadro normativo applicabile alla fattispecie è stato erroneamente individuato dal Giudice di merito, trattandosi di intercettazioni disposte ed autorizzate prima del 31 agosto 2020, dovendosi applicare la disciplina speciale prevista dall’art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, con particolare riguardo al tema della connessione, rispetto alla quale la Corte ha omesso di verificare – in termini di parziale coincidenza della sostanziale regiudicanda – la effettiva connessione ai sensi dell’art. 12 lett. 6) e c) cod. proc. pen.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi 2-5 in quanto provati sulla base di fonti inutilizzabili.
4.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 348 e 354 cod. proc. pen. in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 2, giustificata sulla base di una prova inquinata in quanto non assicurata mediante il sequestro e attraverso una analisi olfattiva priva di fondamento scientifico. In ogni caso, la condotta di appropriazione risulta insussistente in quanto, la bustina di presunto stupefacente risulta essere stata sempre custodita all’interno della autovettura di servizio dei RAGIONE_SOCIALE, cosicché eventuali condotte distruttive o dispersive sarebbero riconducibili – in presenza di tutti i presupposti – all’abrogato delitto di abuso di ufficio.
4.3. Con il terzo motivo, violazione dell’art. 314 cod. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine alla appropriazione degli occhiali, dopo averla esclusa per l’autovettura Golf, trattandosi di un bene di valore irrisorio e non più teleologicamente connesso con l’autovettura ove venne ritrovato. In ogni caso, dovevano essere concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 323-bis cod. pen. per l’esclusione di una delle condotte.
4.4. Con il quarto motivo, violazione degli artt. 479 e 476 cod. pen. in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4, in quanto desunto da intercettazioni – per quanto già detto – inutilizzabili e comunque inaffidabili in relazione ai rilevati salti temporali nelle videoriprese dell’autovettura di servizio riferiti dal consulente della difesa COGNOME e tenuto conto della illogicità della ricostruzione che non tiene conto dei dettagli indicati dagli imputati sulle autovetture e persone controllate.
4.5. Con il quinto motivo, violazione degli artt. 479, 476 cod. pen. in relazione agli artt. 47 e 51 cod. pen. Non solo la modificazione avente ad oggetto la natura del veicolo non era di per sé sufficiente ad evitare il ritiro della patente, stante i superamento della linea continua, ma nessuna falsa attestazione è stata mai riportata nella relazione di servizio del 25.06.2018 perché – se così fosse stato l’odierno ricorrente è sicuramente incorso in errore di fatto, in quanto convinto di obbedire ad un ordine legittimo o, in ogni caso, in un c.d. errore motivo, correlato alla disposizione superiore, incidenti in entrambi i casi sugli elementi costitutivi del reato.
4.6. Con il sesto motivo, violazione dell’art. 615-ter cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al riunito procedimento n. 3418/2021.
Il ricorrente, in regolare possesso della username e della password di accesso al sistema informativo della caserma, non si è introdotto in esso contro la volontà del Comandante, essendo del tutto plausibile che via abbia acceduto per le sue indagini su NOME. Risultava, inoltre, che il Tenente COGNOME, nonostante fosse a conoscenza che il NOME era indagato, ha impropriamente deciso di salvare tutti gli atti inerenti l’indagine su NOME all’interno della stessa cartella di NOME, senza proteggerne la cartella. Cosicché, il ricorrente non ha violato le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, non rilevando gli scopi e le finalità soggettive che hanno determinato l’accesso.
4.7. Con il settimo motivo, violazione dell’art. 615-ter, comma 2 n. 1, cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante, basata sulla mera circostanza che il NOME avesse fatto più volte accesso al computer in questione, non bastando la mera qualità di pubblico ufficiale rivestita.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate in diverso procedimento n. 11479/17 R.g.n.r. Nell’ambito di tale procedimento, gli imputati del presente procedimento risultavano iscritti nel registro degli indagati per il reato di cui all’ar 317 cod. pen. e – dopo le captazioni del 28.4.2018, che hanno dato origine all’attuale ipotesi di cui al capo 3 – solo in data 19.10.2018 il Pubblico Ministero disponeva lo stralcio per NOME e NOME con iscrizione del procedimento n. 10404/NUMERO_DOCUMENTO per i fatti oggetto del presente procedimento. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, tra i due procedimenti non sussiste la connessione ex art. 12 cod. proc. pen., essendo risultata l’ipotesi di concussione priva di fondamento. In ogni caso, non v’è stato concorso di persone tra i reati emersi dalle captazioni e quelli per i quali erano state disposte le stesse intercettazioni ex art. 12, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., né la connessione prevista dall’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non potendosi ipotizzare la ideazione dei reati per i quali si procede al momento della realizzazione di inesistenti concussioni.
5.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 40, comma 2, e 314 cod. pen., in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo 3, con riferimento al paio di occhiali. Non si comprende come il mero passaggio della custodia degli occhiali e la successiva battuta del NOME possano essere ritenuti fatti dimostrativi del reato in questione, attribuito al ricorrente per non aver impedito l’evento, senza che sia dimostrata l’appropriazione da parte del NOME e la previsione, da parte del ricorrente, di tale appropriazione. Invero, è pacifico che il COGNOME lasciò la caserma senza aver avuto più modo di occuparsi della sorte di quanto appreso dal collega all’interno della autovettura Golf, essendo provato – da successiva captazione tra NOME e il collega COGNOME– che gli occhiali furono trattenuti dal solo NOME. Cosicché, come il COGNOME, anche il ricorrente avrebbe al più dovuto denunciare il NOME per l’appropriazione degli occhiali ormai avvenuta. Inoltre, si evidenzia che l’apprensione degli occhiali da parte del NOME è avvenuta prima che il bene fosse preso in consegna per ragioni di ufficio – criterio discretivo -, risultando erronea l’affermazione della sentenza secondo la quale solo quando l’apprensione abbia ad oggetto una res nullius, potrebbe parlarsi di furto e non di peculato. In ogni caso, secondo la non smentita versione del NOME, gli occhiali sono stati trovati per terra – così risultando res nullius e risulta congetturale che siano stati trovati nella vettura.
5.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4. La responsabilità si fonda sulle intercettazioni inutilizzabili e fallaci, secondo i rilievi del consulen
COGNOME, ricalcandosi le argomentazioni della prima sentenza, senza spiegare come possano ascriversi i falsi al NOME che non era capo pattuglia e non era tenuto alla compilazione e alla firma del c.d. “allegato A”.
5.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo 5. Non risulta alcuna difformità sostanziale tra quanto relazionato il 25.06.2018 e la contravvenzione elevata il 20.06.2018, in quanto nella relazione è stato solo precisato che il veicolo sorpassato era un veicolo a due ruote e, in entrambi gli atti, hanno dato atto che il sorpasso non poteva avvenire. Cosicché apodittica è la affermata falsità della relazione del 25.6.2018 e non si comprendono le ragioni per le quali COGNOME abbia impegnato la propria funzione per un sconosciuto quale lo NOME e pur sapendo che i due militari, ai quali aveva chiesto aiuto, erano già sotto indagine e sotto intercettazione per concussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è fondato per quanto di ragione.
1.1. Il primo motivo consta di due censure.
1.1.1. La prima, riguardante le modalità operative delle intercettazioni, e manifestamente infondata.
Invero, quanto alla esecuzione delle intercettazioni da parte di polizia giudiziaria diversa da quella delegata, la sentenza ha del tutto correttamente escluso la inutilizzabilità delle intercettazioni sotto tale profilo, non rilevando l esecuzione delle intercettazioni da parte di polizia giudiziaria diversa da quella espressamente delegata nell’ambito dell’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., che – invece – riguarda la remotizzazione delle operazioni di intercettazione, nella specie priva di censure, non potendosi estendere la tassativa ipotesi di inutilizzabilità fissata dall’art. 271 cod. proc. pen.
1.1.2. La seconda censura, riguardante l’utilizzazione di intercettazioni disposte in altro procedimento, è fondata.
1.1.2.1 La sentenza impugnata ha respinto la censura in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni, mossa sin dal giudizio di primo grado.
E’ indiscussa la vicenda processuale, segnatamente con riguardo alle intercettazioni disposte ed eseguite nell’ambito dell’originario procedimento n. 11479/17 RGNR iscritto nei confronti di NOME, nel corso del quale erano captate conversazioni che si riferivano a vessazioni da parte di RAGIONE_SOCIALE adusi a trattenere il denaro trovato addosso ai soggetti fermati “chiudendo un occhio” su eventuali infrazioni. A seguito della individuazione di NOME e NOME quali
RAGIONE_SOCIALE coinvolti, questi erano iscritti in data 21/3/2018 nell’ambito di tale procedimento per il reato di cui all’art. 317 cod. pen. e il 5/4/2018 erano chieste e autorizzate per tale ipotesi di reato intercettazioni telefoniche e ambientali, successivamente prorogate. In data 19/10/2018 il Pubblico Ministero disponeva lo stralcio in relazione ai fatti a carico di NOME NOME per i reati di cui si tr instaurando il presente procedimento.
La sentenza impugnata richiamando NOME COGNOME, ha affermato la sussistenza dei requisiti per escludere il divieto stabilito dall’art. 270 cod. proc. pen., ritenendo che il procedimento in cui sono state autorizzate ed eseguite le intercettazioni non sia diverso da quello in cui sono state utilizzate. In particolare, è riconosciuta una “connessione forte”, individuata in base a un «legame sostanziale di continuità» tra i reati oggetto del procedimento originario e quelli del procedimento derivato «dal momento che si tratta di condotte delittuose tutte realizzate nello stesso contesto spazio-temporale, caratterizzate da omogeneità, con medesimo modus operandi ed abuso della qualità di pubblico ufficiale – esistente in capo a tutti gli imputati la connessione forte è presente sia per quanto riguarda i reati commessi da NOME e NOME, sia per quanto attiene il capo 5 in relazione alla posizione di COGNOME. L’episodio si inserisce nel complessivo disegno criminoso dei due imputati NOME e NOME ed è temporalmente contiguo al periodo nel quale tutti i reati sono stati posti in essere, collocandosi nel giugno 2018, quando i reati di cui agli altri capi di imputazione sono stati posti in essere in aprile e maggio 2018. Oltre al dato temporale, anche il presente reato è connotato da abuso delle funzioni di pubblico ufficiale.» (v. pg. 38 della sentenza impugnata).
6.1.2. Ritiene questa Corte che il Giudice di appello non ha fatto buon governo dei principi di diritto evocati.
6.1.2.1. Nell’affermare che, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultin connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ah origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277395 – 01), è stato spiegato che «la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. riguarda – per riprendere la definizione offerta da un insegnamento dottrinale – procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta, come è noto, di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un criterio attributivo della competenza autonomo e originario (ex
plurimis, Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345). Il carattere originario della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. rende ragione del rilievo dottrinale secondo cui essa è un riflesso della connessione sostanziale dei reati: con specifico riferimento al caso di connessione di cui alla lett. c) dell’art. 12 cit., in particolare, si è rilevato come esso si fondi su un «legame oggettivo tra due o più reati» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Patroni Griffi, Rv. 271223), un legame, dunque, indipendente dalla vicenda procedimentale; analoga connessione sostanziale – prima ancora che processuale – sussiste in presenza, oltre che di un concorso formale di reati, di un reato continuato (lett. b), in considerazione del requisito del medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione è necessario «che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074). In caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l’autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi “diverso” rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultat dell’intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale – e non meramente processuale – tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell’intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l’autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'”autorizzazione in bianco”. Soluzione, questa, che, d’altra parte, consente di attribuire al sintagma “procedimenti diversi” un significato coerente con i differenti riferimenti normativi ora, appunto, ai procedimenti (art. 270, comma 1, cod. proc. pen.), ora ai reati (art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., così come formulato alla data della deliberazione della presente sentenza) impiegati dal legislatore nella specifica disciplina delle intercettazioni». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.1.2.2. A fronte della affermazione nella sentenza di primo grado secondo la quale tra i reati oggetto del procedimento originario e quelli del procedimento derivato sussisteva connessione ai sensi dell’art. 12, lett. a), b) e c) cod. proc. pen. (v. pg. 5 e sg. della prima sentenza), la sentenza impugnata valorizza elementi comuni e il contesto temporale delle condotte senza esplicitare quale ipotesi ex art. 12 cod. proc. pen. ricorra nella specie, mentre, con riferimento al reato di cui al capo 5, al medesimo fine, valorizza la sua appartenenza ad “un complessivo disegno criminoso” dei coimputati NOME e NOME, piuttosto evocativo di una inclinazione delittuosa, rispetto ad una vicenda – secondo la stessa imputazione – occasionata e compulsata da altri, essendone determinatore il
COGNOME, senza – pertanto – pertinenza al parametro normativo dell’art. 81, comma 2, cod. pen.
6.1.2.3. Ritiene questa Corte che, pertanto, difetta nella sentenza impugnata, la individuazione della connessione tra i reati per i quali le intercettazioni sono state disposte e quelli per i quali si procede, non bastando – evidentemente – per giustificarla evocarne la “connessione forte” senza individuare lo specifico nesso di natura obiettiva, di medesimezza di disegno criminoso o strumentale – che li lega, non essendovi ricompreso il “legame sostanziale di continuità tra i reati” o il “complessivo disegno criminoso” che, esulando da quello obiettivo e strumentale, sembrano alludere alla ipotesi della continuazione tra reati senza affermare l’unicità della deliberazione criminosa – richiamata da NOME COGNOME, secondo l’autorevole precedente di legittimità – per la quale, al momento della commissione del primo reato, i successivi devono essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Cosicché la insussistenza della connessione non consegue ad una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità, quanto – invece – al rilievo, nient’affatto nominalistico ma che attinge la necessaria sostanza della questione, della mancata riconduzione della relazione tra i reati al presupposto legittimante che designa la unicità del procedimento, nella specie – pertanto – insussistente.
Ne consegue l’inutilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni autorizzate nell’originario procedimento n. 111479/2017 R.G.N.R. nell’ambito del procedimento derivato n. 10404/2018 R.G.N.R., iscritto a seguito della separazione degli atti, che ha dato luogo al presente processo.
6.2. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo in ordine alla inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, in considerazione del rilievo probatorio – al di là del dato documentale – conferito alle quattro conversazioni indicate in sentenza (v. pg. 54 e sg.).
6.3. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 5 con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio su tale capo.
Il ricorso di NOME COGNOME è solo in parte fondato.
7.1. Il primo motivo in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel proc. pen. n. 11479/2017, sovrapponibile a quello proposto dal precedente ricorrente, è fondato per le ragioni già sopra esposte.
7.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto, sia in relazione al ritardato sequestro che alla verifica tecnica dello stupefacente rispetto alla puntuale risposta data dalla sentenza a riguardo (v. pg. 39 e sg.).
7.3. Il terzo, quarto e quinto motivo, per il rilievo probatorio dato alle conversazioni intercettate inutilizzabili, sono assorbiti, salvo che per il profilo dedotto con il quarto motivo – riguardante l’affidabilità dei rilevamenti GPS considerati ai fini della responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4, rilievi ch – unitamente alle videoriprese nell’autovettura di servizio aventi ad oggetto comportamenti non comunicativi in luogo non costituente privata dimora – esulano dal tema delle intercettazioni delle conversazioni (Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, COGNOME, Rv. 284582).
Con riguardo alla affidabilità dei rilevamenti GPS, la censura difensiva che fa leva sui rilievi del consulente di parte COGNOME è del tutto genericamente proposta rispetto alla motivata esclusione, esente da vizi logici e giuridici, da parte della sentenza impugnata (v. pg. 49 e ss.), di sbalzi orari di qualche rilievo sulla base delle videoriprese legittimamente utilizzate (Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285500) .
7.4. Il sesto motivo, riguardante in reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., è inammissibile in quanto genericamente proposto per questioni in fatto.
7.5.1. In caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, è stato autorevolmente affermato che integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 271061 – 01)
7.5.2. Il Giudice di appello ha correttamente applicato il principio di diritto richiamato in presenza di un accesso, da parte dell’imputato, ancorché dotato delle chiavi di accesso informatiche, a dati contenuti nel server dell’Ufficio riguardanti le indagini a suo carico ai quali non poteva accedere, non illogicamente essendo considerata, a riprova della consapevole abusività dell’accesso, la riproduzione di tali dati in una chiavetta USB, mediante la quale gli stessi dati sono stati riportati nel computer di casa, ove venivano rinvenuti a seguito di perquisizione.
7.6. Il settimo motivo, in ordine alla aggravante contestata per il capo in esame, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto ha ad oggetto questioneatto non devoluta in appello.
7.7. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di cui ai capi 2, 3 – limitatamente alla appropriazione degli occhiali -, 4 e 5 con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE
per nuovo giudizio sui predetti capi, anche per la eventuale rideterminazione della pena. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorso di NOME è fondato per quanto di ragione.
8.1. Il primo motivo, in ordine alla inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in altro procedimento, è fondato per le ragioni già sopra esposte in relazione al primo ricorso.
8.2. Gli altri motivi, per il rilievo probatorio dato alle conversazioni intercettate inutilizzabili, sono assorbiti.
8.3. Deve, pertanto, disporsi l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di cui ai capi 3, 4 e 5, con rinvio a altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3), limitatamente all’appropriazione degli occhiali, 4) e 5) nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui ai capi 3), limitatamente all’appropriazione degli occhiali, 4) e 5);nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui al capo 5) e rinvia per nuovo giudizio su tali capi e per l’eventuale rideterminazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. Rigetta nel resto il ricorso di NOME.
Così deciso il 06/11/2025.