Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51222 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51222 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Campobello di Mazara il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/12/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, e l’AVV_NOTAIO, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo rigettava le impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero e dall’imputato, confermava la pronuncia di primo grado del 7 giugno 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, all’esito di giudizio abbreviato, aveva
condannato NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (per due capi, aggravati ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. cit.; per un capo nella forma del tentativo), rispettivamente contestatigli con le imputazioni 3), 4), 5), 6), 7) e 12), per avere, in più occasioni e in concorso con altri, con condotte tenute in Campobello di Mazara, in altre località italiane e talora anche all’estero, commerciato, trasportato, importato, acquistato, o ceduto e messo in vendita, vari quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish: iniziative aventi ad oggetto, il 22 maggio 2013, un ingente quantitativo di 260 kg. di hashish; il 23 maggio 2013, nei giorni tra il 22 e il 26 maggio 2013, e tra il 7 e il 10 agosto 2013, alt imprecisati quantitativi di hashish; il 24 luglio 2013 un ulteriore ingente quantitativo ingente di 180 kg. di hashish; ed ancora, tra l’ottobre 2016 e il novembre 2017, per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all’importazione in Italia, proveniente dalla Spagna, di una partita di 300 kg. di hashish, fatto non verificatosi per una causa indipendente dalla loro volontà.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il NOME, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 191, 407, comma 3, e 267, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite dopo il 4 febbraio 2014 i quanto: a) il COGNOME era stato iscritto al registro degli indagati il 14 giugno 2013 nonostante egli fosse stato destinatario di indagini già dal 1° marzo 2013; b) i giudici di merito avevano fatto riferimento a due provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni del 21 settembre e del 23 novembre 2013, lasciando così intendere che le captazioni di comunicazioni precedenti non erano state autorizzate; c) le intercettazioni (elencate specificamente) eseguite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini, decorrente dal 1° marzo 2013 e mai prorogato, dovevano ritenersi affette da inutilizzabilità patologica, al pari di quanto accade per le dichiarazioni senza le garanzie difensive rese da un soggetto che, pur non ancora iscritto formalmente nel registro degli indagati, aveva assunto in sostanza la veste di indagato al momento in cui quelle dichiarazioni erano state offerte; d) le intercettazioni, inoltre, pur avendo riguardato un reato associativo, erano proseguite ininterrottamente per oltre quattro anni.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli .artt. 179, 405 e 417 cod. proc. pen., 5 e 6 CEDU, e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale disatteso l’eccezione di nullità assoluta per la indeterminatezza della descrizione dei fatti nei capi d’imputazione contestati al NOME, nei quali mancava la descrizione
delle condotte, talora duplicate, del relativo oggetto, delle loro modalità, dei destinatari, dei rispettivi luoghi e collocazioni temporali.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 530 e 546 cod. proc. pen., e alle disposizioni di legge sostanziale addebitate, e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché gli elementi offerti dalle indagini avessero fornito dati di conoscenza confusi quanto all’apporto concreto dato dal COGNOME alla commissione dei reati ascritti, tenuto conto che: a) talune condotte erano state poste in essere da altri coimputati e alle relative operazioni il predetto era rimasto estraneo; b) il COGNOME era interessato alla commercializzazione lecita di sigarette elettroniche, di cui aveva continuato ad occuparsi anche dopo che lo stupefacente era stato sequestrato; c) non era stato concrel:amente dimostrato che il prevenuto si fosse interessato a cercare gli acquirenti cui cedere una partita di hashish; d) erano rimaste imprecisate le condotte asseritamente tenute dal ricorrente per la cessione della droga; e) i rapporti del COGNOME con tale NOME COGNOME avevano riguardato vicende estranee al traffico degli stupefacenti e, comunque, la somma di denaro a quest’ultimo consegnata non era stata mai rinvenuta né altrimenti quantificata, e neppure è certo costituisse il corrispettivo di una partita di droga mai ceduta, né mai scoperta; f) il COGNOME non aveva mai avuto l’intenzione di acquistare la partita di 300 kg. di hashish indicata nel capo d’imputazione 12), essendosi egli interessato, peraltro sulla base di “trattative labili” e mai definite con un accordo, solamente dell’acquisto di una partita di arance.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 546 e 548 cod. proc. pen., 62-bis, 114, 132, 133, 99 e 81 cod. pen., te e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per avere la Corte palermitana disatteso le richieste difensive in ordine al trattamento sanzionatorio, nonostante: a) l’indeterminatezza dei quantitativo di hashish commercializzato non avevano permesso di determinare il superamento delle soglie per la configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità; b) fosse risultato che il suo contributo nella commissione dei reati era stato episodico e secondario; c) il ricorrente non era risultato coinvolto in ambienti della criminalità interessati al narc:otraffico ed anzi era certo che aveva proseguito ad esercitare attività lavorative lecite nel settore agrario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME vada rigettato.
Il primo motivo del ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato.
2.1. Va premesso come, a fronte delle precise indicazioni fornite dalla Corte di appello di Palermo (v. pagg. 6-8 sent. impugn.), sia generica la doglianza difensiva in ordine alla inutilizzabilità di parte dei risultati delle intercettazi eseguite durante le indagini per la totale assenza dei relativi provvedimenti autorizzativi.
Altrettanto indeterminata è la censura difensiva concernente una asseritamente ingiustificata e illegittima durata ultra quadriennale delle operazioni di intercettazione.
Al riguardo non è condivisibile l’affermazione contenuta nella motivazione della sentenza gravata nella parte in cui si è sostenuto che le indagini erano state avviate in relazione all’ipotesi di reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e che la natura permanente del reato autorizza l’esecuzione delle indagini preliminari per tutta la sua durata (così come asserito da Sez. 6, n. 38865 del 07/10/2008, Magri, Rv. 241751).
La motivazione della decisione va corretta, in quanto questo Collegio ritiene di non poter condividere il principio secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari ha un “automatico” slittamento in avanti nel tempo per il sol fatto della natura permanente del reato oggetto di indagini, tenuto conto che il computo di quel termine è collegato ad ineludibili garanzie per il soggetto indagato, che non vengono meno in ragione del tipo di reato oggetto di investigazioni.
E’, invece, preferibile il diverso orientamento esegetico per il quale nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero – salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento di circostanze aggravanti deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, con la conseguenza che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e ovvero da ciascuna successiva Iscrizione (così Sez. 6, n. 22016 del 6 marzo 2019, COGNOME, Rv. 276965; conf., più di recente, Sez. 6, n. 12080 del 15/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.).
Sotto questo punto di vista le doglianze contenute nel ricorso sono, nel caso di specie, indeterminate non avendo la difesa allegato né altrimenti dimostrato che non vi siano state per il NOME tali ulteriori iscrizioni nel registro deg indagati.
2.2. In ogni caso la questione di inutilizzabilità posta con il primo punto dell’atto di impugnazione è del tutto priva di pregio per una ulteriore ragione.
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la inutilizzabilità prevista dall’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., è di natura fisiologica ed è affidata alla disponibilità delle parti, come tale viene sanata dalla presentazione – come nel caso di specie è accaduto – della richiesta di giudizio abbreviato nel corso dell’udienza preliminare, giusta la previsione dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. (così Sez. 5, n. 22128 del 14/02/2019, Trapani, Rv. 276510; Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272196; e, prima della modifica introdotta dall’art. 1, comma 43, della legge 23 giugno 2017, n. 103, Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252853).
D’altro canto, rappresenta espressione di un consolidato indirizzo ermeneutico la regola secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al AVV_NOTAIO.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l’iscrizione (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376).
In tale ottica, appaiono non pertinenti i richiami giurisprudenziali operanti nel ricorso in relazione alla diversa tematica della veste attribuibile ad un dichiarante ai fini della operatività delle garanzie difensive dell’art. 63 cod. proc. pen., i relazione al momento dell’acquisizione delle relative deposizioni. Mentre è appena il caso di evidenziare come la nuova disciplina della sindacabilità giudiziale della ritardata iscrizione della notizia di reato, introdotta nel codice d rito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non sia applicabile al caso portato all’odierna attenzione di questa Corte in quanto normativa entrata in vigore solo il 30 dicembre 2022, giusta le specifiche regole transitorie dettate dall’art. 88-bis del citato d.lgs.
3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
La decisione gravata si pone in linea con l’indirizzo ermeneutico offerto da questa Corte di cassazione per il quale l’imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell’imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l’accettazione dell’imputazione formulata dall’accusa (Sez. 4, n.
18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880; in senso conforme, Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, NOME, Rv. 270475); analogamente si è sostenuto che, una volta instaurato il giudizio abbreviato condizionato, senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell’accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell’imputazione, non è consentito all’imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 ; dep. 2012, Bianco, Rv. 252854).
Peraltro, la eventuale nullità dovuta alla genericità o indeterminatezza del capo d’imputazione sarebbe stata al più a regime intermedio, sicché essa risulta comunque sanata dalla presentazione della richiesta di ammissione a quel rito speciale, in applicazione della già richiamata disposizione dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Il terzo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
4.1. Quanto alle prospettate violazioni di legge è sufficiente rammentare come sia pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la violazione degli artt. 192 530 e 546 cod. proc. pen., come di altre disposizioni del codice di rito che dettano mere “regole di giudizio”, non comporta ex se la operatività di alcuna delle sanzioni processuali previste dall’art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito; mentre in presenza di censure che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, le relative questioni refluiscono nell’esame dei prospettati vizi di motivazione (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).
4.2. Il ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, non avendo prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appel di Palermo aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini e, in specie, al contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche e ambientali. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un ‘travisamento delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra
l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta dalle difese una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell’art. (506, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di ‘travisamento della prova’, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del ‘travisamento del fatto’, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata (a tal fine integrata dal tenore della conforme sentenza di primo grado, alla quale i giudici di appello hanno fatto rinvio) possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte palermitana analiticamente spiegato come l’intervenuto sequestro di una partita di 240 kg. di hashish e le indicazioni contenute in quelle conversazioni captate avessero dimostrato l’esistenza di abituale svolgimento di attività di compravendita di stupefacente di quel tipo, In particolare, dopo il ritrovamento, il 26 maggio 2013, di quell’ingente quantitativo di droga nell’abitazione di tal COGNOME, il COGNOME era stato registrato nel mentre commentava con preoccupazione quella iniziativa di polizia con il coimputato COGNOME, impegnandosi a sostenere economicamente la famiglia dell’arrestato temendo che lo stesso potesse accusarli; nei giorni immediatamente precedenti erano state captate altre conversazioni telefoniche durante le quali l’odierno ricorrente aveva ceduto parte di quello stupefacente a soggetti ben identificati e offerto in vendita altra parte di quella droga, consegnando ai potenziali acquirenti del campioni (detti “modelli”) della sostanza. In seguito, nel luglio 2013, il COGNOME aveva accompagnato
all’aeroporto di Palermo al coimputato COGNOMECOGNOME una scheda telefonica e delle banconote: COGNOME COGNOME COGNOME era recato a Milano ed aveva incontrato il COGNOME che, con il denaro ricevuto, aveva acquistato 180 kg. di hashish, diviso in sei sacchi. Con le c:aptazioni eseguite dagli inquirenti dall’ottobre 2013 in poi, si accertava non solamente che nel precedente mese di agosto il COGNOME (che, in un caso, aveva dato disposizioni per la materiale consegna) aveva concorso con altri nella cessione di un imprecisato quantitativo di hashish a NOME COGNOME; ma che, nel periodo tra l’ottobre 2016 e il novembre 2017, il prevenuto si era interessato all’acquisto in Spagna un ulteriore ingente partita di quello stupefacente, di nuova e migliore qualità (“…stavano preparando la nuova collezione…”) (v. pagg. 19-34 sent. impugn.). Elementi conoscitivi contestati in forma generica, con un atomistico tentativo difensivo di lettura dei singoli dati scollegati tra loro e sganciati dal contest AVV_NOTAIO delle prove acquisite.
Resta, dunque, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se – come nella fattispecie è accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
In tale contesto appare irrilevante la produzione documentale oggi offerta in udienza dalla difesa del ricorrente perché riguardante il solo dispositivo di una sentenza emessa nei riguardi di coimputati in altro distinto procedimento penale.
Le doglianze formulate con il quarto e ultimo motivo del ricorso sono in parte infondate e in parte inammissibili.
5.1. La questione posta dalla difesa con riferimento alla riconosciuta circostanza aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 è priva di pregio.
Il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità d passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata. Pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi dell’aggravante oggetto di addebito, tenuto conto che la partita di 260 kg. di hashish sequestrata il 26 maggio 2013 presentava una percentuale di principio attivo (THC) superiore al 5%; che l’altra partita di 180 kg. era stata commercializzata, appena due mesi dopo, nel medesimo contesto dagli stessi imputati; che, dunque i due quantitativi dovevano considerarsi ingenti perché
contenenti ciascuno quantitativi di THC di molto superiori a quello indicati dalla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 34-40 sent. impugn.).
Tale statuizione risulta, dunque, rispettosa dell’insegnamento offerto in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, le quali hanno sottolineato che, in tema di stupefacenti, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 ,maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, COGNOME: sicché, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è ravvisabile quando la quantità di principio attivo è superiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005).
5.2. La sollecitata applicazione della circostanza attenuante dell’art. 114 cod. pen. è stata formalmente avanzata solo con il ricorso per cassazione.
L’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
5.3. Manifestamente infondato è, infine, la doglianza riguardante le attenuanti generiche.
Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di mento aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito aveva ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i precedenti penali di cui il prevenuto risulta gravato e la particolare pericolosità sociale da lui manifestata, trattandosi di parametri considerati dall’art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell’art. 62-bis cod. pen.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/11/2023