Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 402 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 402 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/08/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO
Il PG conclude per il rigetto del ricorso
Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 1 agosto 2022, il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato, previa diversa qualificazione della condotta ascritta all’indagato nel reato ex art. 379 (anziché 648-bis cod. pen.) e 416-bis.1 cod. pen., l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 12/14 luglio 2022, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari, con ordinanza del 22 luglio 2022.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 267 cod. proc. pen., eccependo l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni ambientali per assenza di provvedimento autorizzativo. L’eccezione concerne le intercettazioni tra presenti relative al RIT n. NUMERO_DOCUMENTO a decorrere dal 16 settembre 2021, per omessa autorizzazione nel decreto di proroga del 14 settembre 2021.
La quasi totalità RAGIONE_SOCIALE prove sarebbe costituita dalle intercettazioni captate in ambientale attraverso il microfono del telefono cellulare in uso al coindagato NOME COGNOME con il captatore informatico (cd. trojan).
L’originaria richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione concerneva l’utenza in uso a NOME COGNOME, i flussi informatici attivi e passivi mediante inoculazione del virus informatico e le conversazioni in ambientale attraverso l’inoculazione del virus e mediante il microfono del telefono cellulare.
Il decreto di proroga del 14 settembre 2021 non conterrebbe alcun riferimento alle intercettazioni tra presenti, ma sarebbe relativo solo alle intercettazioni dei flussi informatici sull’apparato cellulare di NOME COGNOME. Analoga proroga, non relativa alle intercettazioni ambientali, sarebbe stata emessa con il decreto del 4 ottobre 2021.
Si contesta la motivazione del Tribunale del riesame, in risposta all’eccezione, secondo cui l’inutilizzabilità di un decreto non si estenderebbe anche alle intercettazioni successive, con proroghe autorizzate dagli altri decreti, poiché l’assenza di motivazione non potrebbe essere ritenuta una mera imprecisione formale. L’omissione nel decreto del 14 settembre 2021 del riferimento alle conversazioni tra presenti escluderebbe la proroga RAGIONE_SOCIALE intercettazioni tra presenti, per cui il ricorrente ripropone l’eccezione di inutilizzabilità.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., in quanto RAGIONE_SOCIALE 3 captazioni che avrebbero riguardato il ricorrente, le ultime due ricadrebbero nel periodo in relazione al quale si lamenta l’inutilizzabilità.
L’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni farebbe venir meno del tutto la gravit indiziaria.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen.; la gravità della condotta non sarebbe tale da giustificare la misura custodiale; non sarebbero state valutate, quanto alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, l’incensuratezza del ricorrente e l’episodicità della vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile per genericità.
1.1. Il motivo è incentrato sul contenuto del decreto di proroga RAGIONE_SOCIALE intercettazioni del 14 settembre 2021 che non ricomprenderebbe quelle tra presenti. Il ricorso, però, dà atto che nel procedimento furono autorizzate anche le operazioni di intercettazioni telefonica e mediante trojan e che le stesse sono lecitamente proseguite.
1.2. Nel ricorso, però, non si indica neanche una tra le intercettazioni ambientali posta a fondamento dell’ordinanza genetica che sarebbero inutilizzabili; né si dimostra l’incidenza che avrebbe la dichiarazione di inutilizzabilità sulla persistenza della gravità indiziaria, attesa la sussistenza anche di materiale probatorio costituito dalle intercettazioni telefoniche e mediante trojan.
L’inutilizzabilità è la sanzione che colpisce la conversazione, non il decreto. Dunque, l’eccezione di inutilizzabilità, per come proposta, è generica, proprio perché non indica quali sarebbero le intercettazioni tra presenti affette dal vizio.
1.3. Tale indicazione è quanto mai necessaria non solo perché, altrimenti, non è possibile dichiarare l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE singole intercettazioni tra presenti m anche per la presenza di intercettazioni telefoniche e telematiche mediante trojan del tutto utilizzabili, anche secondo l’impostazione del ricorrente, e quindi per l’esecuzione della cd. prova di resistenza.
1.4. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identic convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262011 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829
01 sulla prova introdotta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.).
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché, ritenuta generica l’eccezione di inutilizzabiltà, non si confrontano in alcun modo con la motivazione dell’ordinanza sulla sussistenza della gravità indiziaria e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari (cfr. sul punto la motivazione a pag. 22); la motivazione dell’ordinanza non è neanche mai citata per essere sottoposta a specifica critica.
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568). L’atto di impugnazione non può infatti ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale, cioè con specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 01/12/2022.