Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 433 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 433 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’i marzo 2022, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta d riesame, proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento dell’11.2.2022, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 pen., 12, commi 3 lett. a), b) d) e 3-ter lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo A della provvisoria contestazione: perché in concorso con altri soggetti, in violazione del disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, compiva atti diretti a procu illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato di più di 70 extracomuni trasportandoli clandestinamente a bordo di una imbarcazione in legno ed esponendoli a pericolo di vita, date le precarie condizioni di sicurezza in cui avveniva la traversa l’assenza di dispositivi di salvataggio, al fine di trarne profitto), 110 e 575 cod (capo B della provvisoria contestazione: per avere, in concorso con altri e in occasione della condotta descritta al precedente capo di imputazione, cagionato la morte di NOME, che viaggiava assieme agli altri migranti nella stiva dell’imbarcazione).
Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato NOME COGNOME, sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’indagato., deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 64 e 370 cod. pro pen..
Premesso che la gravità indiziaria a carico del proprio assistito è stata basata s contenuto delle dichiarazioni accusatorie di alcuni migranti, indagati di procedimento connesso (come, peraltro, evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata), assunte in assenza del difensore di ufficio loro nominato, legittimamente impedito, il suddett difensore ha sostenuto che dette dichiarazioni sarebbero inutilizzabili; ha osservato che “tale inutilizzabilità è da considerarsi (almeno) di regola assoluta perché attinente a elemento probatorio promanante da fonte di prova impura.
Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sen dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il AVV_NOTAIO concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, quindi va rigettato.
E’ pur vero che il Tribunale di Palermo ha messo in evidenza che i migranti, i quali avevano reso dichiarazioni accusatorie anche nei confronti del ricorrente, erano soggetti coindagati in relazione al reato di cui all’art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998; tutt Collegio osserva che – secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte – “con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sono utilizzabili le dichiaraz erga alios rese da un coindagato senza l’assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell’inutilizzabilità, a norma dell’art. 197bis, comma quinto /cod. proc. pen., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha r (Cass. Sez. 6, n. 4230 del 26/11/2007, Rv. 238720 – 01; Cass. Sez. 2, n. 39644 del 09/07/2004, Rv. 230364 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso, il 18 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente