Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28060 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza in data 15/02/2024 del Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi d ricorso, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15 febbraio 2024 (motivi dep. il 23 febbraio successivo), il Tribunale di Napoli ha confermato integralmente l’ordinanza emessa in data 22 gennaio 2024 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione ai due delitti di estorsione aggravata, oltre che dall’aver commesso il fatto con uso di armi, anche dal metodo mafioso; fatti commessi -in concorso- dal marzo al 12 dicembre 2023 (capi 1), in dada anteriore e prossima al maggio 2023 (capo 2), ai danni di NOME COGNOME, che svolgeva attività di contrabbando di t.l.e. e di vendita al minuto di oggetti di culto calcistico nei pressi dello stadio d Fuorig rotta.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza gli indagati detenuti, a ministero del comune difensore, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. Inosservanza della legge penale processuale e vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in riferimento agli artt. 63, 64, 185 e 191, cod. proc. pen., avendo il Tribunale respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroindizianti rese alla polizia giudiziaria, in assenza del difensore, da NOME COGNOME (soggetto indagato in procedimento connesso), poi solo richiamate in un successivo verbale di interrogatorio reso alla presenza del difensore;
2.2. I medesimi vizi, in riferimento ai limiti di utilizzabilità posti dall’art. 270 proc. pen., sono dedotti quanto ad utilizzabilità delle conversazioni intercettate, disposte in diverso procedimento, per reati non connessi, senza che i decreti autorizzativi di quelle operazioni di intercettazione fossero integralmente (e non solo totalmente omissati della motivazione) trasmessi al G.i.p. ed al Tribunale del riesame;
2.3-4. Vizi esiziali di motivazione sono dedotti con riguardo alla valutazione della ritenuta gravità indiziaria per le ipotesi contestate, avendo il Tribunale per il riesame confermato la decisione del G.i.p., che aveva dato credito alle dichiarazioni di un indagato in procedimento connesso (NOME COGNOME, contrabbandiere di t.l.e.) non riscontrato, nel narrato, da elementi individualizzanti; difettano altresì ad avviso dei ricorrenti gli elementi costituti dei reati di estorsione contestati, non riuscendo ad identificarsi né una minaccia concreta, tantomeno un profitto ingiusto;
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione sono dedotti anche con riferimento alla credibilità, non accompagnata da alcuna argomentazione, del COGNOME, avendo il Tribunale travisato integralmente il contenuto delle conversazioni intercettate, poste surrettiziamente a riscontro delle dichiarazioni eteroaccusatorie;
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio -di motivazione (artt. 606, comma 1, lett. b -ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 416 bis.1, cod. pen. e 125 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale confermato la sussistenza ontologica e giuridica della aggravante “mafiosa”, contestata nella sua morfologia dinamica e metodologica, senza offrire in proposito alcuna argomentazione concreta, atteso anche il deserto indiziario posto ad apparente sostegno della contestazione ingravescente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati e, fatta eccezione per i primi due, tendono a ribaltare sul tavolo del controllo di legittimità dell’azione giudiziaria questioni che attingono il merito della valutazione indiziaria, rilevante nell’incidente cautelare, secondo la regola di giudizio scolpita nel testo dell’art. 273 del codice di rito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, RV. 276976; Sez. 2, n. 19186 del 24/04/2024, n.m.).
1.1. Va, invero, rilevato che appare corretta l’impostazione dei giudici di merito, i quali hanno stimato come perfettamente utilizzabili le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da NOME COGNOME alla presenza del difensore, anche nella parte in cui richiamavano il precedente verbale di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza la presenza del difensore (artt. 63 e 64 cod. proc. pen.), non potendosi configurare una sorta di inutilizzabilità derivata (categoria dogmatica in auge nei sistemi di common law, c.d. dei frutti avvelenati dell’albero malato) delle ulteriori e successive dichiarazioni garantite. Osserva in proposito il Collegio che, pur volendo accedere alla tesi della inutilizzabilità “patologica” ed erga omnes delle prime dichiarazioni rese non solo contra se, ma anche erga alios, le complessive censure proposte dai ricorrenti sulla questione in esame non colgono nel segno. Va, in primo luogo, richiamato il principio di diritto secondo cui l’inutilizzabilità, p inosservanza della disposizione sul previo avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese come persona informata sui fatti dal denunciante che invece già risulti sottoposto ad indagine per un reato connesso o collegato, non impedisce che il soggetto reiteri successivamente le dichiarazioni, dandone conferma una volta che siano adempiute le modalità procedimentali imposte dalla legge. (Sez. 2, Sentenza n. 4040 del 19/12/2005, dep. 2006, Rv. 233367 – 01). Ritiene il Collegio che la rinnovazione dell’audizione del soggetto coindagato o indagato in procedimento connesso o probatoriamente collegato appare del tutto legittima, sotto il profilo formale e sostanziale; la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito come debba considerarsi pienamente
utilizzabile l’atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte senza l’osservanza della norma processuale, derivi o mutui il contenuto anche attraverso una generica conferma di esse (Sez. 6, n. 24 del 13/01/1998, COGNOME, Rv. 210322; Sez. 1, n. 41128 del 13/11/2002, COGNOME, Rv. 222714; Sez. 2, n. 4040 del 19/12/2005, Ancora, Rv. 233367; da ultimo Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, COGNOME, Rv. 284826, in motivazione sub 2.3 e 2.4).
Occorre, peraltro, richiamare anche la giurisprudenza secondo cui il principio dell’invalidità derivata previsto dall’art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicchè la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla. (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 – 03).
Questa Corte ha, in passato, anche perciò rilevato che il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall’indagato, senza assistenza difensiva, alla polizia giudiziaria, non si comunica al successivo interrogatorio nel quale il pubblico ministero, edotto di tali dichiarazioni, sottoponga l’indagato, ritualmente assistito dal difensore (Sez. 1, n. 8632 del 10/02/2009, COGNOME e altri, Rv. 242847); in effetti, in tema di inutilizzabilità – a differenza che per la materia della nullit non opera il principio della propagazione, cosicché, in forza del principio vitíatur sed non vitiat, la sanzione processuale dell’inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007, COGNOME e 7 altri, Rv. 236694): non trova, quindi, applicazione il principio fissato dall’art. 185, comma uno, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12105 del 04/03/2008, P.G. in proc. Fiaccabrino, Rv. 239746). La tesi dell’inutilizzabilità derivata (il frutto malato dell’albero avvelenato), si pone, d resto, in contrasto anche con i principi richiamati dalla Corte costituzionale, che con la sentenza 3 ottobre 2019 n. 219, ha avuto modo di precisare: “È da considerare infatti pacifico l’assunto secondo il quale l’istituto della inutilizzabili abbia vita totalmente autonoma rispetto al regime ed alla stessa natura giuridica delle nullità, non essendo anzi mancati tentativi definitori che hanno fatto riferimento ad una ipotesi di difetto funzionale della “causa” dell’atto probatorio, vale a dire come una inidoneità dell’atto stesso a svolgere la funzione che l’ordinamento processuale gli assegna (Sez. un., n. 13426 del 2010). Un simile “vizio”, peraltro, risponde anch’esso – al pari delle nullità – ai paradigmi dell tassatività e legalità, dal momento che è soltanto la legge a stabilire quali siano e come si atteggino – i diversi divieti probatori. Infine, è lo stesso sistema normativo ad avallare la conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla violazione di un divieto probatorio, non possa trovare applicazione Corte di Cassazione – copia non ufficiale
un principio di “inutilizzabilità derivata”, sulla falsariga di quarto è previsto invec nel campo delle nullità, dall’art. 185; comma 1, cod. proc. peri., a norma del quale«la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo». Derivando il divieto probatorio e la conseguente “sanzione” della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi “estensione” di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa. Del resto, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione secondo la quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (ex plurimis, Sezione 6, n. 5457 del 12 settembre 2018, dep. 2019)”, principi riaffermati dalla medesima Corte costituzionale con la successiva sentenza 26 novembre 2020 n. 252 ove è stata richiamata e ribadita “l’impossibilità – ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità – di riferire all’inutilizzabilità il regime del derivato”, che l’art. 185, comma 1, cod. proc. pen. contempla solo nel campo delle nullità (stabilendo, in specie, che «[ha nullità di un atto rende invalidi gli at consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»)”.
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche devono, allora, ritenersi corrette le conclusioni cui sono pervenuti sul punto i giudici di merito della cautela posto che l’atto di rinnovazione (in questo caso il verbale di interrogatorio reso dal COGNOME con l’assistenza del difensore previa formulazione degli avvisi ex lege) ben poteva richiamare il contenuto di un atto inutilizzabile (vale a dire il verbale dell dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria senza i prescritti avvisi) che in tal modo proprio, attraverso il richiamo al suo contenuto, entra a fare parte del primo, il richiamo fatto in modo espresso, nel senso che risulta inequivocabile la volontà del dichiarante di rievocare quanto già detto in precedenza (nell’atto pur ex se inutilizzabile). Né il mero dato formale della mancata espressa reiterazione per esteso ed in modo pedissequo delle singole dichiarazioni già rese in precedenza può in alcun modo inficiare, dunque, la validità dell’atto successivo, contrariamente a quanto prospettato dalle difese dei ricorrenti.
La decisione del giudice del riesame è, dunque, ineccepibile in quanto conforme ad un principio più volte affermato dalla Suprema Corte (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271230; seguita da Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, n.m.; Sez. 2, n. 24492, del 19/4/2023, COGNOME, Rv. 284826; Se:!, 2, n. 13564, del 13/03/2024, n.m., ric. Busana).
Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato in diritto.
1.2 Il secondo motivo, oltre che manifestamente infondato in diritto è pure formulato- genericamente, non essendo stato specificato a quali decreti autorizzativi si riferisca la dedotta nullità, né quali sarebbero le captazioni confluite da altro processo, né quale incidenza (essenziale o meno) abbiano avuto sul giudizio formulato dal Tribunale; il Collegio condivide pertanto l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captati derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma è onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione” (Sez. 1, 31046 del 21/09/2016, dep. 21/06/2017, Pio, Rv. 270903; da ultimo, sez.6, n. 29172 del 28/04/2023, n.m.); l’eccezione che i decreti autorizzativi contenessero degli omissis non può pertanto essere sindacata in sede di legittimità, considerato che detti decreti non sono stati allegati al ricorso.
1.2.1. Sotto il diverso profilo (pure questo aspecifico come il precedente) della dedotta inosservanza della legge processuale (art. 270 cod. proc. pen.), in quanto sarebbero state utilizzate intercettazioni disposte in un altro procedimento per le quali in atti non sono stati depositati i relativi decreti autorizzativi (adottati processo a quo della cui esistenza non si dubita, lamentandosi solo l’omessa allegazione), deve rilevarsi che la questione oggi sottoposta al giudizio di legittimità, nonostante il chiaro tenore testuale dell’art. 270, c:omma 2, del codice di rito, è stata oggetto di specifica e risalente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004 – dep. 23/11/2004, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 229244) seguita dal costante orientamento consonante delle sezioni semplici (solo tra le più recenti: Sez. 2, n. 30815, del 26/4/2012, Rv. 253415; Sez. 1, n. 19791, del 672/2015, Rv. 263571; Sez. 3, n. 46085, del 28/3/2018, Rv. 275351, che limita il ricorso sul punto alla sola mancanza o manifesta illogicità della motivazione; Sez. 6, n. 41515, del 18/9/2015, Rv. 264741, che impone al ricorrente l’onere di allegare e dimostrare la illegittimità del decreto adottato nel processo a quo; da ultimo, Sez. 2, n. 51180, del 29/10/2019, non massimata, ric. Procida ed altri). La granitica giurisprudenza formatasi in materia ha evidenziato che “ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazio comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione nel processo ad quem del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l’Autorità giudiziaria competente per il “diverso” procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime”. Il dato testuale dell’art. 270 cod. proc. pen. prevede il solo deposito
dei verbali e delle trascrizioni e non quello dei decreti e, comunque, tale omissione non è sanzionata dall’art. 271- cod. proc. pen. con l’inutilizzabilità delle intercettazioni. Sotto tale profilo la risposta della Corte territoriale alla doglianza corretta ed il motivo di ricorso manifestamente infondato.
1.3. I successivi tre motivi di ricorso richiedendo alla Corte di legittimità un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto; non si confrontano inoltre con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti.
Il Tribunale ha dato atto della complessiva attività posta in essere dagli indagati, tesa ad imporre l’acquisto del t.l.e.; infatti, nell’incontro nel corso del qual NOME COGNOME ha minacciato COGNOME, NOME COGNOME pretendeva il pagamento della nuova fornitura, oltre quello del t.l.e. già sequestrato, ed è in quel momento che si è inserita la minaccia riportata in imputazione. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, si deve rilevare che il delitto previsto dall’art. 513-bis cod. pe punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali, realizzate con atti di coartazione, che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie, rette da intento locupletativo (elemento specializzante differenziale indicato da Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagno, Rv. 278735), consistenti nell’ostacolare o coartare l’altrui libera concorrenza. Si legge a pagina 28 della motivazione della sentenza appena citata che le due distinte fattispecie incriminatrici, diversamente collocate nella organica sistematica codicistica: «offendono beni giuridici diversi, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, COGNOME, cit.), con la previsione dell’elemento di fattispecie relativo all’ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell’attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, COGNOME, Rv. 268640). Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formal degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campo/o, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946).». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del pari infondati i motivi spesi in tema di affidabilità soggettiva della voce narrante e di attendibilità del narrato. Il Tribunale ha dato atto che la credibilità delle affermazioni della persona offesa si evince dai riscontri alle sue dichiarazioni, costituiti dalle intercettazioni effettuate, dalle quali emerge la sottoposizio / COGNOME alle condizioni imposte dagli indagati. A tal proposito, si deve evidenziare
che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 11 del 2000, Audino, Rv. 215828, cit.) hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie».
In ogni caso, si deve dare atto che in tema di attendibilità obiettiva della fonte dichiarativa (NOME COGNOME), il Tribunale del riesame ha esplicitamente trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, gli argomenti “di merito” oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell’ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminato le censure proposte dagli odierni ricorrenti con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Il Tribunale c: 1/…… della cautela si è poi ampiamente occupato di esporre, nel cronologico divenire, le ragioni che hanno indotto a ritenere affidabile la fonte dichiarativa ed attendibile
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, RV. 276976; Sez. 2, n. 19186 del 24/04/2024, n.m.). Consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698); pertanto, le censure in esame non sono ammissibili, in quanto pretendono di fornire una ricostruzione alternativa a quella effettuata dal giudice del merito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
il suo prodotto narrativo, facendo peraltro riferimento a dati esterni obiettivi d conforto (conversazioni intercettate tra i ricorrenti ed altri indagati, la cui lett autonomamente indiziante non può esser confutata dalla giurisdizione di legittimità, in assenza di evidenti e macroscopici travisamenti dell’elemento colloquiale). Né sulla genuinità del narrato la difesa ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato un astratto interesse al mendacio, per ragioni debitorie. L’argomento proposto all’attenzione del Tribunale appare manifestamente infondato e come tale il Tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede. Il Tribunale ha poi dato ampiamente conto della avvenuta consumazione della fattispecie descritta al capo 2, per avere gli agenti conseguito il profitto ingiusto, con corrispondente danno per l’offeso.
1.4. Quanto rappresentato dal Collegio di merito rende pertanto contezza, per le esplicite modalità dell’azione ed il contesto soggettivo ed ambientale in cui la vicenda è maturata, della concreta integrazione delle aggravanti ad effetto speciale contestate, avendo gli agenti usato modalità tipiche, in quel contesto territoriale, della criminalità mafiosa ed avendo indotto (ex actis) l’offeso a percepire come tale la intimazione sofferta, tanto da indurlo alla collaborazione nel timore per vita sua e dei prossimi congiunti.
1.4.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione circostanziale tesa a stigmatizzare la mafiosità del metodo (oggi inserita nella organica complessità codicistica in ragione del principio della riserva di codice enfaticamente enunciato all’art. 3 bis cod. pen., secondo cpli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica AVV_NOTAIO del diritto penale) ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un “metodo” e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l’evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità e dal contesto, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia (in questa fattispecie, per vero, indubitabile), dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo o di contesto) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata).
Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata: Nella concreta fattispecie, lo stesso evolversi precipitoso dei fatti che hanno indotto NOME COGNOME alla collaborazione funge da cartina di tornasole di quanto già aliunde emerso attraverso il dato intercettivo.
1.4.2. Del pari è a dirsi per l’aggravante, pure ad effetto speciale, dell’aver fatto uso di armi nella minaccia. Il dato è offerto dalla stessa descrizione ontologica dell’occorso.
1.5. Gli argomenti esposti con motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l’obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per affermare l’ontologica e giuridica sussistenza delle fattispecie estorsive contestate ai capi 1 e 2, così come aggravate.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per le parti private ricorrenti, la condanna, ai sensi dell’art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata ai ricorrenti detenuti a cura del direttore dell’istituto penitenziario di detenzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.