Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23306 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23306 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Teramo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 6/6/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni, a mezzo memoria del difensore del ricorrente, Avv.
NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6/6/2022, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 4/3/2019 dal Tribunale di Vercelli, con la quale NOME COGNOME era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 10, d. Igs. 10 marz 2000, n. 74, e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, in continuazione con il reato giudicato con sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 21/1/2015 (irr. 16/9/2016).
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unica censura – la violazione degli artt. 62, 63, 178, 191, 431, comma 2, 491, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna soltanto in forza di una prova – le dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato NOME COGNOME – affetta da inutilizzabilità assoluta e patologica, anche nei confronti di terzi, perché assunta da soggetto che ab initio avrebbe dovuto esser sentito come indagato, in violazione degli artt. 63, comma 2, cod. proc. pen., 220 disp. att. cod. proc. pen.; la risposta negativa offerta dalla sentenza alla relativa eccezione, sul presupposto che il difensore non avrebbe tempestivamente richiesto l’espunzione di queste dichiarazioni dal fascicolo per il dibattimento, sarebbe peraltro viziata, in quanto la radicale inutilizzabilità della prova supererebbe anche l’eventuale inerzia di parte o un’acquisizione concordata degli atti, rivestendo carattere assoluto. Con la stessa decisione, poi, la Corte di appello avrebbe violato anche l’art. 62 cod. proc. pen., che pone il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
Occorre premettere che la colpevolezza del COGNOME è stata affermata, in entrambi i gradi di giudizio, prevalentemente in forza delle dichiarazioni rese dal coimputato NOME COGNOME (escusso dalla Guardia di Finanza in sede di accertamento tributario), poi trasfuse in un processo verbale di constatazione e, infine, in una comunicazione di notizia di reato a suo carico (contenente anche i processi verbali di constatazione a carico di “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“). Ques dichiarazioni – ha affermato la stessa Corte di appello – erano state erroneamente introdotte nel fascicolo per il dibattimento, ma mai espunte per mancanza di una tempestiva richiesta del difensore in tal senso, a norma dell’art. 491, comma 2, cod. proc. pen., e dunque ritenute pienamente utilizzabili. Doveva trovare applicazione, quindi, il principio in forza del quale “la disposizione del comma 1” secondo cui determinate questioni preliminari sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente – “si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento”.
5. La conclusione dei Giudici di merito non appare condivisibile.
In termini generali, deve essere qui ribadito che la mera allegazione di un atto o di un documento al fascicolo per il dibattimento, di cui all’art. 431 cod. proc. pen., ha funzione soltanto strumentale rispetto alla formazione della prova e non equivale all'”acquisizione” del contenuto dell’atto o del documento medesimo. È al momento in cui il giudice ne dispone la lettura, o manifesta comunque la decisione di volersene avvalere, che deve invece aversi riguardo sia per la verifica dello stesso grado di correttezza dell’inserimento nel fascicolo per il dibattimento, sia per l’effettiva attuazione del generale principio della formazione della prova al dibattimento nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 5593 dell’11/4/1995, COGNOME, Rv. 202880; successivamente, tra le altre, Sez. 1, n. 35847 del 16/5/2019, COGNOME, Rv. 276618).
6.1. Richiamato tale principio, ecco allora che il Tribunale – sollecitato all’espunzione dal fascicolo della comunicazione ex art. 347 cod. proc. pen. (e dei relativi allegati) all’esito dell’istruttoria, quando ne aveva dichiarato l’utilizzab ai sensi dell’art. 511, comma 5, cod. proc. pen. – non avrebbe dovuto ritenere tout court tardiva l’eccezione, richiamando l’art. 491, comma 2, citato, ma avrebbe dovuto verificare la correttezza “sostanziale” dell’inserimento stesso, nell’ottica della sua utilizzabilità ai fini della decisione.
In particolare quanto alle dichiarazioni del coimputato COGNOME, inserite nella stessa comunicazione di notizia di.reato, il Giudice avrebbe dovuto verificare – giusta l’eccezione proposta – se le stesse fossero state rese in violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.; ossia, se si trattasse di dichiarazioni: a) indizianti; b) rese in assenza di garanzie; c) rese da chi avrebbe dovuto essere sentito sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini. A questo riguardo, il Giudice avrebbe dunque dovuto accertare se a carico del dichiarante fossero già stati acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, COGNOME, Rv. 243417. Si veda anche Sez. 5, n. 39498 del 25/6/2021, COGNOME, Rv. 282030, secondo cui in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo ste della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità).
7.1. Tale indagine, in caso di esito positivo, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inutilizzabilità delle stesse dichiarazioni, nella parte viziata, com espressamente previsto dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.; inutilizzabilità che,
se accertata, avrebbe peraltro operato erga omnes, dunque anche nei confronti del COGNOME.
Ebbene, una tale verifica non si riscontra nella sentenza impugnata, e pertanto dovrà essere compiuta in sede di rinvio. Nell’occasione, peraltro, si valuterà anche se sussistano dichiarazioni del COGNOME non viziate (ancora) ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., e delle stesse – se riscontrate, e scisse dalle successive – si eseguirà una lettura alla luce dell’ulteriore materiale probatorio acquisito.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, 4 maggio 2023
Il Ce – gliere estensore
Il Presidente