Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24492 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24492 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo in accoglimento dell”XI motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, annullare senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzioNOMErio, con rideterminazione dello stesso attraverso l’eliminazione dell’isolamento diurno nei confronti di tutti gli imputati ex art.587c.p.p.; rigetto nel r ricorso; chiede altresì voler dichiarare inammissibili tutti gli altri ricorsi.
uditi i difensori AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME ed NOME che illustra i motivi e chi l’accoglimento dei motivi di ricorso; AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME che si riporta e chiede l’annullamento della sentenza. AVV_NOTAIO.to NOME COGNOME per COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento; AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO il quale illustra i motivi chiede l’accoglimento; AVV_NOTAIOto COGNOME NOME il quale chiede l’accogl mento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza in data 1 dicembre 2021, esclusa la contestata recidiva nei confronti di COGNOME NOME, confermava le condanne emesse dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli con pronuncia del 19 dicembre 2018 alle pene dell’ergastolo nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME e di anni 30 di reclusione riguardi di COGNOME NOME e COGNOME NOME; il giudice di primo grado e la corte di assi appello ritenevano responsabili tutti gli imputati, in concorso tra loro, dei reati di omi danno di COGNOME NOME NOME tentato omicidio in danno di COGNOME NOMENOME nonché dei reati connessi a tale episodio delittuoso avvenuto il 23 dicembre 2016 in Napoli (detenzione e porto abusivo più armi da sparo, incendio di un furgone e ricettazione dello stesso mezzo) nonché del delitt di associazione mafiosa per avere fatto parte del clan RAGIONE_SOCIALE, operante in Ponticelli di Napo con ruolo direttivo per COGNOME NOME.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati; COGNOME NOME, con ricorso degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedeva l’annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen in relazione agli aum a titolo di continuazione stabiliti per i fatti concorrenti con il più grave episodio di omicid l’irragionevolezza degli stessi aumenti come applicati dal giudice di primo grado e poi conferma in appello. In particolare, con una prima doglianza !3i lamentava che gli aumenti di pena eran stati fissati COGNOME misura complessiva di anni 7 e mesi 10 senza operare la riduzione per il abbreviato e la corte di appello aveva omesso di correggere l’errore del giudice di primo grado
Con altra doglianza si lamentava come l’aumento di pena in concreto irrogato per il reato associativo, pari ad anni 4 di reclusione, doveva ritenersi sproporzioNOME. Infine la corte di ap non aveva preso atto dell’errore di calcolo contenuto a pag. 850 della sentenza di primo grado in cui l’aumento di pena per i delitti di cui al capo 6 (detenzione e porto abusivo di armi stato determiNOME in anno 1 e mesi 6 di reclusione benchè stabilito in mesi 6 di detenzione mesi 9 per il porto e cioè in complessivi anni 1 e mesi 3.
1.3 L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME, chiedeva con distinti motiv qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen:
annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc:.pen in relazione ai d contestati ai capi 1, 5, 6, 7 e 8 dell’imputazione avendo la corte utilizzato ai fini del gi responsabilità i risultati di attività intercettiva disposta in forza di due decreti, n. 383 4108/16, disposti in violazione degli artt. 55, 384, 352, 244 cod.procipen, 13, 15, 117 Cost CEDU e difetto di motivazione della corte di appello COGNOME parte in cui era stata esclusa l’ill dell’attività di intercettazione; al proposito si lamentava che le utenze sulle quali erano disposte le intercettazione in forza dei suddetti decreti erano state carpite dalla polizia giud con modalità irrituale ed illegale. Ed invero, in occasione del controllo effettuato nei rigu COGNOME ed altri soggetti I’ll novembre 2016, la P.G. ricavava dalla consultazione del telef cellulare dello stesso i numeri telefonici poi sottopoisti ad intercettazione senza però che attività, consistita in una perquisizione o comunque ispezione, COGNOME stata espletata nel rispe
fatto invece non avvenuto;
– violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen in relazione ai capi 5,6,7,8 per caren dolo di concorso nel reato e per violazione della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbi materia di concorso di persone del reato per aversi concorso punibile occorre un comportamento materiale esteriore che costituisca contributo alla realizzazione dell’evento mentre, nel caso
esame, la minima attività del NOME .non integrava il suddetto elemento posto che, lo stess non aveva partecipato all’agguato, non aveva concorso COGNOME consegna del cellulare al “filator ed i contatti successivi al fatto erano intercorsi con COGNOME NOME, assclto dal delitto di co in omicidio; perNOME, la corte aveva violato il principio del ragionevole dubbio ricostrue condotta del NOME sulla base di una apodittica congettura in forza della quale era st coinvolto nei fatti, non potendo sostenersi che il cellulare oggetto di srns tra COGNOME e COGNOME lo stesso poi consegNOME ad COGNOME NOME e da questi al soggetto denomiNOME il “filator incaricato di individuare il COGNOME; infine, anche la presenza del ricorrente COGNOME zona dove v bruciato il furgone utilizzato per l’omicidio, era affermata illogicamente anche in consideraz dell’assoluzione del coimputato COGNOMECOGNOME
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME deduceva con motivi nuovi: -violazione dell’articolo 606 comma primo lettere b) c) ed e) codice procedura penale pe violazione degli articoli 352, 357 e 244 codice procedura penale, 13, 15 Costituzione, 8 CEDU con riferimento ai decreti di intercettazione 3835 del 2016 e 4108 del 2016; violazione del norme procedurali relative all’acquisizione e documentazione dell’attività di polizia giudizia merito alla acquisizione riservata delle utenze telefoniche, con i relativi nominativi, sul te cellulare effettuata nel corso di un controllo sul territorio e nel corso delle sommarie inform testimoniali rese presso gli uffici di polizia giudiziaria; al proposito si eccepiva l’inut patologica dei risultati delle intercettazioni a seguito della illegittima acquisizione dei telefonici da sottoporre ad intercettazione. La modalità operativa di individuazione contatti del telefono ispezioNOME o perquisito e delle utenze successivamente sottoposte a intercettazione rendeva inutilizzabili gli esiti della attività di intercettazione; inoltre inutilizzabilità ex artt. 63 comma 2 ed art 210 c.p.p., erano anche i verbali di s.i.t. rese 10.11.16 da COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME posto che gli stessi erano già indagat e/o sottoposti ad indagini per la partecipazione al clan RAGIONE_SOCIALE, motivo per il qual loro escussione a sommarie informazioni testimoniali imponeva alla P.G. di sentirli con le garanzi dell’art. 64 cod.proc.pen. la cui omissione determinava la inutilizzabilità delle loro dichiarazio ex art. 63 comma 2 c.p.p. in riferimento all’ad 210 c.p.p.; l’attività svolta dalla maniera riservata quanto all’accertamento dei contatti e dei numeri di utenze telefoniche nel rubrica del dispositivo mobile in uso a COGNOME NOME e COGNOME NOME, si rilevav innegabilmente GLYPH illegittima GLYPH ed GLYPH abusiva proprio GLYPH perché GLYPH finalizzata GLYPH all’ispezione GLYPH e/o perquisizione COGNOME rubrica telefonica dei contatti ivi registrati (documento informa per poi sottoporre tali utenze alla attività di intercettazione; la mancata documentazione d modalità e delle forme utilizzate per recuperare dai device in oggetto i dati relativ utenze telefoniche aveva di fatto impedito alle parti processuali -difese ed organo giudicant la possibilità di verificare la genuinità degli atti compiuti e la conformità di que legalità processuale. Era stata compiuta dalla P.G. una attività di data searching sui cell di COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME che doveva essere inquadrata nelle fattispecie di perquisizione e/o ispezione informatica e per la quale era necessaria la documentazione della Corte di Cassazione – copia non ufficiale
corrispondenza del dato informatico ricavato all’originale, attraverso una copia del supporto memoria; l’investigazione su sistemi digitali doveva avvenire “adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione” c anche affermato dalle Sezioni Unite, Andreucci, n. 30963 del 2017 COGNOME parte in cui stabilis che le disposizioni introdotte nei codici penale e di procedura:” fanno riferimento a dati, informazioni e programmi COGNOME loro essenza fisica e senza riferimento ai contenuti, prevedendo la possibilità di ricercarli mediante perquisizione del sistema informatico o telematico potrebbe contenere. Altro elemento comune che si rinviene nelle citate disposizioni è riferimento alla possibilità di estrazione di copie dei dati secondo procedure, perNOME tipizzate (cfr. Sez. 3, n. 37644 del 28/5/2015, R., Rv. 265180), che ne assicurino la conform all’originale e la immodificabilità. Invero, come emerge con chiarezza dal complesso dell disposizioni codicistiche dianzi richiamate, l’estrazione della copia con modalità ta assicurarne la conformità all’originale e la sua immodificabilità è prevista allo sco preservare il dato acquisito isolandolo dal sistema che lo contiene, impedendone l successiva elaborazione, trasformazione o eliminazione”;
-violazione dell’articolo 606 comma primo lettera b) con riferimento all’articolo 192 cod procedura penale in relazione agli articoli 110 codice penale e 546 codice procedura penale; totale omessa motivazione con riferimento al contributo causale teoricamente offerto dal ricorrente COGNOME NOME COGNOME realizzazione dell’omicidio in danno di COGNOME NOME e tentativo di omicidio in danno di COGNOME NOME; in particolare si sottolineava sussistere p della presenza del NOME in un luogo diverso da quello di consumazione dei fatti ed, inolt mancava qualsiasi indicazione del contributo concorsuale dello stesso al fatto ed in rapporto causalità efficiente con le condotte dei concorrenti; i giudici del fatto erano incorsi nell’e ritenere che la prova della condotta di partecipazione all’associazione integrasse la prova concorso nel reato di omicidio e tentato omicidio, nonché nei reati satellite, in viola del principio in forza del quale la sola appartenenza ad un’associazione di stampo camorristic non assume “valenza dimostrativa univoca del contributo di ciasc:uno dei componenti alla realizzazione del reato-fine”;
– violazione dell’articolo 606 comma primo lettere c) ed e) con riferimento all’articolo codice procedura penale per totale omessa motivazione con riferimento alla ambiguità interpretativa degli sms ancorché intercettati illegittimamente, posti a fondamento de decisione, motivazione illogica e congetturale sul punto; la corte di merito aveva ritenut attribuire un significato univoco agli sms che erano stati registrati dai telefoni rit possesso degli imputati, sebbene si trattasse di elementi di provai indiziaria dal conten equivoco, incerto e discordante con gli ulteriori elementi indiziari emergenti dagl processuali; si lamentava che un unico sms, il cui contenuto assumeva un valore probatorio neutro, intercorrendo tra due soggetti appartenenti al medesimo sodalizio criminoso, e con quale il NOME comunicava al COGNOME di essere in attesa di COGNOME NOMENOME NOME affil che lo doveva andare a prendere a San Giorgio a Cremano, era stato utilizzato dai giudici della
corte territoriale a sostegno della affermazione .di responsabilità del. COGNOME, a ti concorso, nel reato di omicidio, in violazione dei principi in tema di prova indiziaria e di co di persone nel reato; ripercorso il contenuto degli sms posti a fondamento della ricostruzione fatti e della condanna a titolo di concorso, si deduceva la violazione delle regole in tem valutazione della prova indiziaria sottolineando come l’esistenza di dubbi ragionevoli su plausibilità e razionalità della ricostruzione operata dai giudici del fatto, e rigua presunti partecipi dell’azione, si traducesse in una ipotesi di apparenza o illogicità mani della motivazione.
1.4 Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME chiedevano con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen:
– violazione degli artt. 606 lett. b) ed e), 546 cod.proc.pen. in relazione ai principi in concorso di persone nel reato essendo stata ritenuta la penale responsabilità del ricorren nonostante l’assenza di elementi a carico dello stesso con riferimento alle fasi ideat decisionale ed esecutiva del delitto; l’errata applicazione delle norme sul concorso derivava da mancata individuazione di un contributo essenziale al verificarsi dell’evento prestato da COGNOME il quale non aveva individuato il cd. filatore né conosceva lo stesso, essendosi al più limitat mera consegna di un telefono; in ogni caso mancava la prova materiale che il telefono adoperato COGNOME fase esecutiva COGNOME proprio quello consegNOME dall’imputato ed inoltre, dal contenuto d messaggi, non si ricavava un intervento dell’COGNOME COGNOME si conoscevano i motivi per cui il ca
COGNOME NOME avesse tale corrispondenza telefonica; mancava qualsiasi contatto tra COGNOME e il c.d. filatore idoneo a confermare la tesi accusatoria; dalle dichiarazioni del collabo COGNOME emergeva un ruolo dell’COGNOME nel gruppo criminale indipendente, non stabilmente partecipe e dedito esclusivamente al traffico di stupefacente; il ricorrente era stato se escluso dalle altre azioni dimostrative e delittuose del clan che il ricorso ricostruiva riporta dichiarazioni di COGNOME ed il contenuto dei messaggi dai quali risultava che COGNOME non aveva mai partecipato ad azioni di fuoco organizzate dal gruppo criminoso; la presenza di tutti i cor all’interno dell’abitazione ricavata dall’aggancio di un unico ripetitore di INDIRIZZO decisivo provava per COGNOME atteso che la sua abitazione ricade a seicento metri dal ripetito nello stesso quartiere Ponticelli; nelle fasi esecutive dell’omicidio non vi era alcun inter dell’COGNOME e la presenza dello stesso nel luogo di incendio del furgone non poteva ricavarsi d dati di aggancio della cella mancando altresì il messaggio o la comunicazione sulla base della quale tale posizionannento era stato affermato; infine, la sola appartenenza all’associazione no poteva ritenersi elemento idoneo a fornire un apporto causale alla commissione del fatto;
violazione degli artt. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen., omessa ed illogica motivazione in or alla ritenuta sussistenza della responsabilità in relazione al reato associativo ed alla aggrav di cui all’art. 416 bis comma 4 cod.pen.; la responsabilità ex art. 416bis cod.pen. era s illogicamente ritenuta sulla base di due dichiarazioni accusatorie generiche e contraddittor nonché in forza della dichiarazione del COGNOME che aveva escluso l’inserimento stabile di COGNOME nel clan; mancava poi qualsiasi elemento di riscontro; riportate le dichiarazioni COGNOME si sottolineava il ruolo indipendente svolto da COGNOME nel commercio di droghe leggere e l’assenza di stabile inserimento;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla asserita sussis della aggravante della premeditazione; in particolare l’eliminazione del COGNOME seguiva la notte il 21 e il 22 dicembre ed il lasso temporale che intercorreva tra la presunta predisposizione mezzi e l’azione era praticamente inesistente;
annullamento della sentenza per difetto di motivazione con riferimento al diniego dell attenuanti generiche.
1.5 Con un primo ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME si chiedeva:
annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc pen. in relazione ai de contestati ai capi 1,5,6,7,8 avendo la corte utilizzato i risultati di attività intercettiva 3835/16 e 4108/16) disposta in violazione degli artt. 55, 384, 352, 244 cod.proc.pen., 13,15,11 Cost., 8 CEDU; difetto di motivazione con riguardo a tale questione per avere la corte esclus l’illegalità dell’intercettazione sulla base di plurime argomentazioni viziate; in partic estremi delle utenze erano stati carpiti dalla P.G. con modalità irrituali ed illegali a seg attività ispettiva o di perquisizione senza il rispetto delle garanzie previste dalla Costitu dal codice di rito (primo decreto); anche il secondo decreto atteneva ad un’utenza individuata seguito ad un controllo a carico di COGNOME con funzione ispettiva o di perquisizione di mancava qualsiasi documentazione e difettava la possibilità di verificare la genuinità e legal
degli atti compiuti; la Corte di cessazione, nel procedimento. cautelare, non aveva. valuta l’impossibilità di conoscere l’autore materiale dell’attività di rilevamento di numeri, applicavano i principi della sentenza Lanzetta (Cass. 3435/2003), l’estrapolazione dei numeri d utenza comportava una attività intrusiva della sfera privata priva di autorizzazione dell’aut giudiziaria ed, in ogni caso, per costante giurisprudenza (Cass. 1125/2021), il giudicato cautel in punto di inutilizzabilità degli esiti captativi non produceva alcun effetto vincolan determinazioni del giudice del procedimento principale; in ogni caso in sede di appello si eran esposti termini nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto del procedimento cautelare rispet quali la motivazione della corte di appello, secondo cui l’attività di PG doveva qualificarsi ai dell’art. 348 cod.proc.pen., era da ritenersi irragionevole; né poteva ritenersi che la disc dettata dall’art. 191 cod.proc.pen limitasse tassativamente l’inutilizzabilità alle sole acquisite in violazione delle previsioni del codice di procedura penale, ed anzi, la prova otte attraverso metodi in violazione dei diritti dell’individuo, ha natura essenzialmente ill l’ispezione del cellulare COGNOME disponibilità del COGNOME non era diretta ad assicurare le f prova bensì finalizzata ad estrapolare dati che avrebbero consentito di roseguire il monitoragg captativo interrottosi a seguito del disfacimento da parte dei componenti del gruppo delle sched specificamente dedicate per le comunicazioni; la sentenza impugnata doveva pertanto essere annullata per avere fondato il giudizio di responsabilità su prove acquisite illegalmente;
– annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per violazione dell 649 cod.proc.pen. in relazione al fatto associativo contestato al capo 1) avendo errato la co di assise di appello nel ritenere che la sentenza di assoluzione emessa dal GIP di Napoli ne giugno 2015 nel separato procedimento avesse interrotto la permanenza con conseguente esclusione del ne bis in idem per le condotte poste m essere da COGNOME successive al giugno 2015 e difetto di motivazione sul punto; posto, infatti, che la sentenza di secondo grado in d 25 gennaio 2017 emessa nel separato procedimento aveva affermato la responsabilità dell’imputato (pronuncia poi annullata con rinvio dallla corte di cessazione), non poteva riten che la pronuncia di assoluzione di primo grado avesse interrotto la permanenza; l’interruzion della permanenza in caso di contestazione aperta alla data della sentenza di primo grado presuppone necessariamente un reato effettivamente commesso e ciò non si verifica nel caso di assoluzione sicché avendo l’appello effetto pienamente devolutivo ed oggetto un nuovo giudizio sull’impianto accusatorio sarà la condanna pronunciata all’esito dell’appello a produr l’interruzione giudiziale della permanenza; conseguentemente la permanenza doveva ritenersi cessata alla data del 2017 di emissione della sentenza di appello di condanna cosi che doveva farsi applicazione del divieto di ne bis in idem in quanto tale giudizio aveva ad oggetto anche i fatti presi in considerazione nel presente procedimento;
– annullamento della sentenza ex art. 606 b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenu responsabilità del COGNOME per il fatto di omicidio ch cui al capo 5) e difetto di motivazion punto; si deduceva il travisamento dei dati probatori costituiti dal contenuto degli sms, l’asse di riscontri alla dichiarazione del collaboratore COGNOME circa la causale dell’omicidio, per
totalmente generica poiché lo stesso aveva genericamente riferito di attriti esistenti senza nu specificare in ordine al fatto; dalla lettura dei messaggi scambiati il 22 e 23 dicembre si ril che gli obiettivi del gruppo erano multipli e riguardanti soggetti appartenenti alla fazione d NOMECOGNOME cosi che la riferibilità dell’omicidio al gruppo COGNOME era stata affermata violazione dei principi in tema di valutazione degli indizi, anche tenuto conto del fatto soprannome della vittima indicato dal COGNOME non coincideva con quello indicato negli sms; manifestamente illogica doveva ritenersi poi l’attribuzione all’imputatc dell’utenza 351179645 in primo perché la corte aveva escluso il riconoscimento vocale effettuato dalla TARGA_VEICOLO e, poi, quanto le ulteriori due circostanze relative alla presenza della polizia sotto l’abitazio ricorrente ed al recupero di una autovettura da parte di COGNOME NOME ,erano state affermate in assenza di qualsiasi valutazione delle censure mosse dalla difesa circa la conducenza degli elementi probatori; in particolare si era dedotto come non vi COGNOME traccia precisa della att compiuta il 10 dicembre 2016 e come il contenuto del messaggio srns scambiato da COGNOME non ne permetteva l’attribuzione certa allo stesso; sul punto la corte si era adagiata s conclusioni dell’informativa redatta un mese dopo i fatti; anche in relazione alla rilevanza dichiarazioni del COGNOME per l’individuazione di quella utenza si ere incorsi nel travisame delle risultanze probatorie posto che non vi era traccia della consegna dell’auto nei messag scambiati il 4 dicembre e lo stesso COGNOME aveva collocato a gennaio-febbraio, quindi ben dopo i fatti, il mandato diretto a recuperare l’auto; in conclusione la riferibilità dell’omicid clan COGNOME e la partecipazione del ricorrente ai fatti era fondata su argomentazioni apoditti e meramente apparenti;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla asserita sussis della aggravante della premeditazione; i messaggi scambiati nei giorni precedenti avevano ad oggetto obiettivi multipli, non vi era certezza circa la causale dell’omicidio così che non era provata a monte una volontà omicidiaria avente ad oggetto il solo COGNOME che potesse giustifica il riconoscimento dell’aggravante;
annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al ten omicidio di COGNOME ed alla affermazione di responsabilità di COGNOME sulla base di crit puramente oggettivi; la corte riteneva che il fatto storico del duplice attentato COGNOME ricondu al paradigma dell’aberratio ma, in forma contraddittoria, la sentenza impugnata si era espressa poi in riferimento al tentato omicidio benché tale seconda fattispecie richiede uno schema a bas tipicamente dolosa incompatibile con il dolo misto a colpa o a responsabilità oggetti dell’aberratio ictus; una volta elevata l’aberratio a meccanismo di imputazione del fatto in danno di COGNOME, non poteva essere applicato il meccanismo degli aumenti per il reato continuato bensì quello previsto dall’art. 82 comma 2 cod.pen. sicchè, COGNOME determinazione della pena dell’ergastolo, doveva ritenersi assorbita la sanzione prevista da detta norma, dovendosi p calcolare ai fini dell’isolamento diurno il solo aumento di pena in continuazione per gli alt delittuosi; in ogni caso per il tentato omicidio di COGNOME non poteva riconoscersi l’aggravante premeditazione trattandosi di vittima occasionale dell’azione di fuoco;
– annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per avere la corte appello qualificato come armato il sodalizio di cui al capo n. 1) e ritenul:o il COGNOME respons del fatto associativo e difetto di motivazione sul punto; pur avendo premesso di non tenere cont delle dichiarazioni dei collaboratori riferite a periodi antecedenti al giugno contraddittoriamente la sentenza impugnata aveva valorizzato le dichiarazioni di COGNOME e COGNOMECOGNOME non era stata esposta l’attendibilità intrinseca del COGNOME, soggetto assuntore psicofarmaci, il quale non aveva indicato COGNOME NOME come soggetto componente del clan nell’interrogatorio del 5 giugno 2017; si contestava poi la qualificazione del sodalizio armato affermata senza tenere conto della data di contestazione dei fatti e delle dichiarazi del COGNOME intervenute solo nel 2017;
– annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al del contestato al capo 1) quanto alla ritenuta funzione dirigenziale svolta dal ricorrente e dife motivazione in ordine all’attribuzione del ruolo di vertice; con i motivi di appello si contestate le dichiarazioni del teste COGNOME NOME mentre la corte di appello aveva inferito il di vertice sulla base dell’omicidio COGNOME con un processo illogico;
annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc,pen. in relazione ai de di cui ai capi 6,7,8 quanto alla responsabilità per i reati di porto e del:enzione di armi ut nonché per la ricettazione e l’incendio del furgone affermata sulla base di criteri esclusivame oggettivi; il concorso dell’imputato in tali fatti era stato affermato in violazione dei princ all’art. 110 cod.pen. posto che la mera consapevolezza non integrava un vero contributo alla realizzazione del fatto; ciò valeva anche per il concorso COGNOME ricettazicne che è reato istant che si consuma al momento della ricezione del bene;
annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 ritenuta sia sotto il profilo del metodo relazione a quello dell’agevolazione; al proposito si deduceva che il metodo mafioso non poteva ravvisarsi sulla base delle sole connotazioni dell’azione mentre l’agevolazione non era fondat su elementi concreti bensì sulle dichiarazioni del collaboratore COGNOME rimaste prive di riscon – annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al dini delle circostanze attenuanti generiche; l’affermazione del giudice di secondo grado doveva ritenersi motivazione di mero stile;
– annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione a aumenti a titolo di continuazione stabiliti per i reati concorrenti con l’omicidio; gli au pena erano stati fissati COGNOME misura complessiva di anni 7 e mesi 10 senza operare la riduzion per il rito abbreviato e la corte di appello aveva omesso di correggere l’errore del giudice di p grado. Con altra doglianza si lamentava come l’aumento di pena in concreto irrogato per il reato associativo pari ad anni 4 di reclusione doveva ritenersi sproporzioNOME. Infine la corte di app non aveva preso atto dell’errore di calcolo contenuto a pag. 850 della sentenza di primo grado in cui l’aumento di pena per i delitti di cui al capo 6 (detenzione e porto abusivo di armi stato determiNOME in anno 1 e mesi 6 di reclusione benchè stabilito in mesi 6 di detenzione
mesi 9 per il porto e cioè, in complessivi anni 1 e mesi 3.
1.6 Con un secondo ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME si deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art 173 disp. att. cod.proc.pen.:
– nullità ex art. 606 lett. b) c) ed e) cod.proc.pen. per violazione degli artt. 266, 267, 2 cod.proc.pen. e art. 8 CEDU; premesso che veniva NOMEto un profilo diverso e completamente nuovo rispetto a quello già devoluto al tribunale del riesame ed alla Corte d cassazione in fase cautelare, si deduceva la inutilizzabilità patologica delle attiv intercettazione svolte con i decreti autorizzativi nn. 3835, 4108, 4133, 4144 del 2016; dif alla base di tali decreti vi era stata un’attività illegittima inerente le modalità di acquis numeri telefonici da sottoporre ad intercettazione, derivante dalle operazione di poli giudiziaria sui telefoni cellulari di COGNOME NOME e COGNOME NOME riguardanti il numer utenza del COGNOME nonché ulteriori utenze ricavate dall’esame del cellulare sottoposte poi a
intercettazione; la modalità operativa di individuazione dei .contatti del telefono inutilizzabili gli esiti delle attività di intercettazione e la motivazione sul punto doveva apparente; difatti, se i soggetti convocati presso i locali della P.G. non dovevano riten raggiunti da alcun indizio di reato, l’acquisizione delle utenze doveva ritenersi del tutto arbi illegittima ed abusiva; quanto alla motivazione svolta dalla Corte di cassazione COGNOME senten 20247/2018, COGNOME stessa si era dato atto dell’assenza di obbligo di autorizzazione quant all’individuazione del numero di utenza telefonica dell’apparecchio esamiNOME ma, nel caso di specie, l’accertamento aveva riguardato proprio l’individuazione dei contatti intrattenuti d utenze ispezionate così che, indirettamente, la pronuncia di legittimità rafforzava la difensiva; inoltre, ai sensi di Cass. 2817/2008 la inutilizzabilità doveva ritenersi colpir contenuto delle intercettazioni che ogni NOME dato desumibile dalla prova illegittimame acquisita ed, infatti, nel caso di specie, si era violata la disposizione dell’ad 267 cod.pro secondo cui le intercettazioni possono essere disposte solo quando vi siano gravi indizi di rea la cui sussistenza era smentita dalla stessa informativa di polizia; pertanto, trattando illegittimità sostanziale, il risultato doveva ritenersi non utilizzabile anch dell’accertamento della prova perché eseguito fuori dai casi consentiti dalla legge; errata dove anche ritenersi l’individuazione delle utenze riferibili a COGNOME, effettuata sulla base di el privi di univocità sia con riferimento alla circostanza del passaggio in auto della polizia nei dell’abitazione dello stesso che con riguardo al riscontro delle dichiarazioni del COGNOME COGNOME ad oggetto il momento in cui COGNOME l’avrebbe contrattato da una delle utenze in questione; pertanto, sussistendo dubbio circa la riferibilità a COGNOME degli sms inviati da quella ut non poteva ritenersi sussistente prova al di là di ogni ragionevole dubbio in ordine al delit concorso in omicidio;
1.7 Con un ulteriore ricorso sempre nell’interesse del COGNOME l’AVV_NOTAIO deduceva:
ad integrazione del secondo motivo che la motivazione doveva ritenersi apodittica circa i criteri di attribuzione dell’utenza, il contenuto di un messaggio che doveva ritenersi travis l’attribuzione degli agguati in danno di COGNOME e COGNOME per i quali il ricorrente non stato imputato;
nullità ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta sussistenza del d tentato nei confronti di COGNOME mancando sia il requisito dell’idoneità degli atti che della u direzione così che tale fatto andava riqualificato nei termini delle lesioni personali aggravat ogni caso mancava la motivazione in ordine all’elemento psicologico del COGNOME non emergendo alcun elemento dal quale desumere la consapevolezza e la volontarietà dell’azione di colpire un soggetto diverso da COGNOME; dalla motivazione non emergeva un quadro probatorio idoneo a configurare il concorso del ricorrente nell’azione criminosa ai danni di COGNOME sia in termini mate che morali;
nullità ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all’aggravante ex art. 577 n. 3 cod.p difatti l’aggravante della premeditazione era stata affermata cumulativamente per tutti imputati con una valutazione generica mentre l’arco temporale individuato dal giudice di appell
non quel lasso di tempo apprezzabile necessario; .
nullità ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al concorso in detenzione e abusivo di armi non essendovi elementi sulla base dei quali ritenere che COGNOME avesse ricettato prima e detenuto poi l’arma; sarebbe stato necessario motivare in ordine all’esistenza di element dai quali ricavare che il COGNOME COGNOME consapevole che l’omicidio sarebbe stato commesso con un’arma provento di furto così che in ogni caso la prova logica non poteva essere utilizzata co riferimento al delitto di ricettazione;
violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui 424 cod.pen. quanto al concorso nell’incendio del furgone posto che l’utenza attribuita al COGNOME non aveva mai agganciato quella di INDIRIZZO così che la sentenza si fondava su una prova inesistente;
nullità ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen e travisamento della prova in relaz all’aggravante 416bis.1 cod.pen. quanto alla valutazione delle dichiarazioni del collaborato COGNOME dalle quali non poteva ricavarsi che la causale dell’omicidio COGNOME l’affermazione dell cosca sul territorio; in ogni caso, stante la natura soggettiva dell’aggravante mafiosa, necessaria la motivazione in ordine all’elemento psicologico in capo a ciascuno dei concorrenti quindi anche con riguardo alla consapevolezza in capo a COGNOME;
nullità ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen quanto agli art. 62bis, 81, 133 cod. dovendosi ritenere irragionevoli gli aumenti di pena inflitti per i delitti di cui ai ca comunque per assenza della motivazione rispetto al discostamento dal minimo edittale; irragionevole doveva poi ritenersi l’aumento stabilito per il delitto di cui all’art. 41 riguardo al limitato periodo temporale; erroneo era il calcolo della pena inflitta in relazi capo 6 valutato in anni 1 e mesi 6 sebbene il giudice avesse stabilito mesi 6 per la detenzione mesi 9 per il porto e quindi complessivi anni 1 e mesi 3; in ogni caso, non avendo COGNOME mai detenuto, portato ed utilizzato l’arma, doveva stabilirsi un aumento di pena inferiore agli an con conseguente irrogazione della sanzione in anni 30 in luogo dell’ergastolo, posto che in sede di abbreviato l’ergastolo può essere irrogato soltanto ove per i reati in continuazione ve stabilita una condanna superiore ad anni 5; infine i giudici di merito avevano omesso di valutar l’incensuratezza dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Devono innanzi tutto essere analizzate alcune questioni comuni ai diversi ricorsi; con l impugnazioni avanzate nell’interesse degli imputati COGNOME, COGNOME ed COGNOME è stata avanzata sotto diversi profili la questione della inutilizzabilità degli esiti delle inter (decreti n. 3835/16 e n. 4108/16 ) disposte sulle utenze cellulari ritenute in uso temporaneo a stessi, per illegittima acquisizione dei dati a seguito delle attività di polizia compiute sui di COGNOME e COGNOME convocati presso gli uffici di Polizia 1’11 ed il 30 novembre del 2016.
La doglianza non è fondata sotto diversi profili; invero va in primo luogo rammentato, come anche sottolineato dalla corte di appello nell’impugnata pronuncia, che proprio sul punto quest Corte di cassazione ha già affermato che l’acquisizione da parte della polizia giudiziaria
numero . di utenza telefonica mobile attraverso, l’esame, all’insaputa dell’indaga dell’apparecchio cellulare a lui in uso rientra tra gli atti urgenti e “innominati” demanda organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. ben., e, come tale, soggetta ad una preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e neppure alla necessaria documentazione prevista dall’art. 357 cod. proc. peri., che non fa riferimento alle attivi operazioni di cui all’art. 348 cod. proc. peri (Sez. 6, n. 20247 del 27/03/2018, Rv. 273273 – 0
In motivazione, la sentenza predetta, emessa proprio in questo procedimento COGNOME fase cautelare, ampiamente motiva detta scelta affermando espressamente che:” in primo luogo, va posto nel dovuto rilievo che l’esame di un apparato telefonico cellulare per estrarne, all’insap del titolare, il relativo numero telefonico non è qualificabile né come perquisizione ex art. cod. proc. pen., dato che la Polizia giudiziaria non è evidentemente andata alla ricerca del cor del reato o di cose ad esso pertinenti, né come ispezione di cose, posto che l’utenza non qualificabile come traccia o NOME effetto materiale del reato, come previsto dall’art. 244, co 1 e 246 cod. proc. pen.; ancora, l’ottenimento, con le modalità di cui si è detto, della ut telefonica cellulare non è in alcun modo assimilabile alla acquisizione dei dati del tra telefonico per la quale, come affermato da Cass. Sez. Unite 13/7/1998 n. 21, Gallieri, Rv 211197, vi è la necessità della previa autorizzazione della Autorità giudiziaria dato che non si è tr qui di accertare i contatti che detta utenza avrebbe intrattenuto con altre utenze ma solo, l ripete, di individuare il mero numero di utenza telefonica dell’apparecchio esamiNOME, così che del tutto estraneo al tema in trattazione quello proposto da diversi ricorrenti in meri affermate violazioni, anche convenzionali, del diritto alla riservatezza… Si tratta evidentemente, di quelle attività urgenti ed “innominate” di Polizia giudiziaria di cui all’a 348 cod. proc. pen. finalizzate alla assicurazione delle fonti di prova mediante la raccolta di elementi utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole, come riconosc del resto dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire, per un verso, l’acquisizione di un cellulare e dei dati segnalati sul display si collocano tra gli att demandati alla Polizia giudiziaria e, come tali, non subordinati a preventiva autorizzazione de Autorità giudiziaria (Cass. Sez. 4, 8/5/2003 n. 3435, Lanzetta, A/ 230060) e, dall’NOME, anche la ulteriore rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato COGNOME memoria di un apparecchio di telefonia mobile, è una operazione non assimilabile all’acquisizione dei dati traffico conservati presso il gestore dei servizi telefonici e non necessita, quindi, del dec autorizzazione dell’autorità giudiziaria, potendo conseguire ad una mera attività di ispezione telefono da parte della polizia giudiziaria (così, Cass. Sez, 1, 13/3/2013, Romeo, Rv 255973) 3.7 Diretta conseguenza della qualificazione delle modalità con le quali la Polizia giudizia mediante esame dell’apparecchio cellulare del COGNOME, è venuta in possesso del relativo numero telefonico come attività ex art. 348 cod. proc. pen. è poi quella per la quale l’att stessa non era soggetta a necessaria documentazione ex art. 357 cod. proc. pen., dal momento che la norma processuale da ultimo citata non fa riferimento alle attività ed operazioni di c richiamato art. 348 cod. proc. pen., il tutto poi a prescindere dalla osservazione, comunq Corte di Cassazione – copia non ufficiale
decisiva, che l’omessa documentazione di attività documentabili ex art. 357 cod. proc. pen. no determina alcuna nullità o inutilizzabilità (così Cass. Sez. 5 12/12/2015 n. 25799, Pm in pr Stasi, Rv 267260)…. In definitiva, quindi, l’acquisizione da parte della Polizia giudiziaria modalità sopra indicate, del numero di utenza cellulare del COGNOME è avvenuto del tutt legittimamente e altrettanto legittimamente, quindi, lo stesso è stato sottoposto intercettazione urgente da parte del Pm con il decreto 4108/2016 così come del tutto legitti sono anche i successivi decreti emessi sempre in via di urgenza dal Pm per l’intercettazione dell utenze che risultavano aver intrattenuto contatti telefonici con la prima utenza del COGNOME
Tale conclusione, da cui non ritiene questo Collegio doversi discostare, non appare isolata ne panorama giurisprudenziale della Corte di legittimità dovendosi richiamare altri preceden conformi sul punto e secondo cui l’utilizzazione dei dati segnalati sul display di un apparecc di telefonia mobile non necessita del decreto di autorizzazione del g.i.p. in quanto tali elem non sono assimilabili al contenuto di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la c utilizzazione è disciplinata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.; l’acquisizione del cellulare rientra, trattandosi di oggetto da cui trarre tracce o elementi di prova, tra gli atti demandati agli organi di Polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. , e tale, non è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria (Sez n. 3435 del 08/05/2003, Rv. 230060 – 01).
Se è vero pertanto che, come ampiamente e diffusamente segnalato dai ricorrenti, in tema di intercettazioni, il giudicato cautelare formatosi in punto di inutilizzabilità degli esiti c seguito di pronuncia della Corte di cassazione, non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice dibattimentale del procedimento principale, che provvede con autonomia piena a rivalutare le relative questioni, anche in ordine alla legittimità del mezz prova (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, (dep. 13/01/2021 ) Rv. 280271 – 01), tuttavia ciò non toglie che la conclusione cui è pervenuta la Corte di legittimità COGNOME fase cautelare si inse in un più ampio solco giurisprudenziale e nel contesto del quale è stato ripetutamente affermata la legittimità della individuazione da parte della polizia giudiziaria non soltanto del n dell’utenza in uso al soggetto ma anche di quelle contattate, come puntualmente avvenuto nel caso di specie; difatti al proposito va richiamato quell’orientamento secondo cui la rilevazi del numero di una utenza contattata, conservato COGNOME memoria di un apparecchio di telefonia mobile, è una operazione non assimilabile all’acquisizione dei dati di traffico conservati press gestore dei servizi telefonici e non necessita, quindi, del decreto di autorizzazione dell’aut giudiziaria, potendo conseguire ad una mera attività di ispezione del telefono da parte del polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 24219 del 13/03/2013, Rv. 255973 – 01). Tale ultima pronunci afferma anch’essa in motivazione principi del tutto analoghi a quelli in precedenza esaminat stabilendo in particolare che:” La dedotta inutilizzabilità non sussiste, in quanto la rilevazione de numero dell’utenza contattata, conservato COGNOME memoria di un telefono cellulare, non è operazione assimilabile all’acquisizione dei dati di traffico conservati presso il gestore dei s telefonici. Già Sez. U, n. 21 del 13/7/1998 (dep. 24/9/1998), Gallieri, Rv. 211197 chiarì c
l’acquisizione dei cd. tabulati del traffico. telefonico soggiace necessità della autorizzazione giudiziaria perché “essi costituiscono la documentazione in forma intellegibile flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle conversazioni aggiungendo c “l’acquisizione del tabulato, rappresentando un momento del trattamento dei dati, non può che soggiacere alla stessa disciplina quanto a garanzie di segretezza e di libertà de comunicazioni …”. Si comprende bene, alla luce di questa premessa, come la rilevazione di un numero telefonico per mezzo della semplice ispezione di un oggetto, quale è l’apparecchio telefonico cellulare, non sia operazione riconducibile al trattamento dei dati relativi al informatico di dati relativi alle comunicazioni”.
Ne deriva affermare che le molteplici doglianze NOMEte appaiono infondate alla luc dell’orientamento già espresso in sede di giudicato cautelare che appare conforme a molteplici pronunce di questa Corte di cassazione; e va sottolineato sul punto che non appare conforme a quanto contenuto COGNOME detta sentenza n. 20247 del 27/03/2018 affermare che i principi sarebbero stati espressi solo e limitatamente alla operazione di acquisizione del numero di utenza telefonica del cellulare ispezioNOME, avendo invece quella pronuncia espressamente stabilito: che anche la ulteriore rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato COGNOME memoria di un apparecchio di telefonia mobile, è una operazione non assimilablle all’acquisizione dei d di traffico conservati presso il gestore dei servizi telefonici e non necessita, quindi, del di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, potendo conseguire ad una mera attività di ispezi del telefono da parte della polizia giudiziaria (così, Cass. Sez. 1, 13/3/2013, Romeo, 255973)”. Con la conseguenza di avere affermato la piena e completa utilizzabilità di tutte operazioni compiute sia che avessero avuto ad oggetto l’individuazione del numero telefonico del cellulare esamiNOME sia quello delle altre utenze in memoria e precedentemente contattate”.
2.2 I difensori COGNOME esposizione dei motivi sul punto hanno anche richiamato la violazione d diverse norme introdotte anche recentemente nel codice di rito ed aventi ad oggetto l’acquisizione di dati sensibili contenuti in supporti quali gli apparecchi cellulari; si è riferimento alla norma generale di riferimento contenuta nell’art. 244 cod.proc.pen. e second cui:” L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato” lamentandosene la violazione per assenza del decreto del pubblico ministero; all’art. 247 comma 1 bis cod.proc.pen. secondo cui:” Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracc comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protett da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette a assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione” circostanze queste non verificate nel caso in esame; all’art. 352 comma l bis cod.proc.pen. che stabilisce analo possibilità urgente solo in caso di arresto in flagranza, fermo di indiziato di delitto ed esecu di ordinanza cautelare e secondo cui:” Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia gi adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirn
l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o. telematici, ancorché . protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovi occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato c possono essere cancellati o dispersi”; all’art. 354 comma 2 cod.proc.pen. sugli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone in base al quale:” Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertam rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai pr informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziari altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla lor immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato cose a questo pertinenti [113 disp. atti”.
Orbene proprio con riferimento a dette disposizioni che le difese hanno assunto essere state violate si è affermato che la disciplina contenuta nell’art. 354, comma secondo, cod. proc. pen che ha come unico ambito applicativo l’attività della polizia giudiziaria sul luogo e sulle trac reato, prevede l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei d informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalit comporta l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in c la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di estratti. (Sez. 5, n. 22695 del 03/03/2017, Rv. 2701:39 – 01); con altra precedente pronuncia è stabilito che l’estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecn irripetibile anche dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdo unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei da informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalit comporta l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli (Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015, Rv. 264572 – 01).
Ne consegue che anche sotto tali profili le doglianze avanzate appaiono non fondate.
2.3 Tuttavia, anche a volere ammettere che il controllo eseguito sui cellulari del COGNOME e COGNOME in occasione della loro convocazione presso gli uffici di polizia fu illegittimo p disposto in contrasto con il combiNOME disposto delle norme in precedenza esaminate, da ciò non deriverebbe comunque la conseguenza della illegittimità dei successivi decreti autorizzativi e inutilizzabilità delle intercettazioni poi dispste, invocata dai difensori ricorrenti; al propo essere ricordato come il principio della invalidità derivata, ricavato dalla teoria del common dei frutti dell’albero avveleNOME (Fruits of poison tree) e secondo cui se la fonte (l’albero) della prova o la prova stessa è viziata, allora ogni cosa ottenuta (il frutto) tramite essa è a sua
viziata, sia estraneo all’ordinamento italiano, come già ripetutamente .affermato in dive interventi sia di questa Corte di cassazione che del giudice delle leggi chiamato ripetutamente pronunciarsi sul punto. In particolare si è affermato in un primo momento che il principio secon cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarat non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le p illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nell forme consentite (Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Rv. 251361 01); il principio risul ripetutamente ribadito da altre successive pronunce secondo cui il principio dell’invalid derivata previsto dall’art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizz sicchè la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più riten nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da qu inutilizzabili, idonee a giustificarla (Sez. 6, n. 5457 del 12/09/2018, Rv. 275029 – 02).
A fronte di tale ricostruzione del giudice di legittimità anche COGNOME elaborazione della costituzionale si è pervenuti alla medesima conclusione; innanzitutto cpn la pronuncia n. 219 de 2019 sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, sec comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 del Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la c violazione i ricorsi richiamavano.
In tale pronuncia il giudice delle leggi ha espressamente preso posizione sul tema della inutilizzabilità derivata affermando che:”è lo stesso sistema normativo ad avallare la conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla violazione di un divieto proba non possa trovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata”, sulla falsariga di è previsto invece, nel campo delle nullità, dall’art. 185, comma 1, coa’. proc. pen., a norma quale «a nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dich nullo». Derivando il divieto probatorio e la conseguente “sanzione” della inutilizzabilità da espressa previsione della legge, qualsiasi “estensione” di tale regime ad atti diversi da quelli si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previ legislativa….”; si afferma ancora COGNOME stessa sentenza che:” La tesi del giudice rimettente, secondo la quale la illegittimità della perquisizione dovrebbe condurre – come soluzion costituzionalmente imposta – alla “inutilizzabilità” del sequestro del ccrpo del reato, second nota teoria dei “frutti dell’albero avveleNOME“, rinverrebbe, d’altra parte, la propria d’essere COGNOME circostanza che l’art. 191 cod. proc. peri. svolgerebbe una funzione di tipo “poli costituzionale”, in quanto mirerebbe ad assicurare una effettiva tutela ai valori costituzi coinvolti, disincentivando le loro violazioni finalizzate all’acquisizione della prova attrav strumento della inutilizzabilità dei relativi risultati. Sarebbe proprio grazie a tale d utilizzabilità – sostiene il giudice rimettente – che si «scoraggeranno e disincentiveranno qu pratiche di acquisizione della prova con modalità illegali (e talora francamente illecite) violano i diritti costituzionali al cui presidio sono appunto posti i divieti rinvenibili ne
rito e nelle norme speciali». In questa prospettiva, la stessa ratio essendi delle censure a rendere automaticamente “contaminata” la utilizzabilità del sequestro, ove questo derivi da una perquisizione in ipotesi eseguita fuori dai casi consentiti dalla legge – finisce ineluttabil per coinvolgere scelte di “politica processuale” che la stessa Costituzione riserva al legislato
La suddetta interpretazione circa l’impossibilità di ricavare il principio della inutili derivata in via interpretativa, come pure vorrebbero i ricorsi avanzati nell’odierno procedime che NOMEno l’inutilizzabilità delle intercettazioni legittimamente disposte sulle utenze per effetto della illegittima acquisizione dei numeri sulle quali venivano poi eseguite a segui quell’accesso agli apparecchi di COGNOME e COGNOME, risulta ribadita dalle successive pronunce della stessa Corte costituzionale intervenuta sempre !su analoghi punti; in particolare la sentenz n. 252 del 2020, richiamando espressamente la pronuncia n. 219 dell’anno precedente già esaminata, fissa una chiara interpretazione della categoria e dello spazio operativo del in uti lizzabil ità : ” distinguendo nettamente tale fenomeno dai profili di inefficacia conseguenti alla violazione di una regola sancita a pena di nullità dell’atto. Anche tale vizio resta, per soggetto – come le nullità – ai paradigmi della tassatività e della legalità. Essendo il diri prova un connotato essenziale del processo penale, in quanto componente del giusto processo, è solo la legge a stabilire – con norme di stretta interpretazione, in ragione della loro n eccezionale – quali siano e come si atteggino i divieti probatori, «in funzione di scelte di “p processuale” che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolez esercitare». Di qui l’impossibilità – ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legit -di riferire all’inutilizzabilità il regime del “vizio derivato”, che l’art. 185, comma 1, pen. contempla solo nel campo delle nullità”. E la stessa pronuncia aggiungeva che:” Lo stesso assunto del giudice a quo – evocativo della cosiddetta teoria dei “frutti dell’albero avvelena secondo il quale la soluzione proposta sarebbe stata necessaria al fine di disincentivare pratiche di acquisizione delle prove con modalità lesive dei diritti fondamentali (rendendole “n paganti”), rivelava come le questioni coinvolgessero scelte di politica processuale riservate legislatore. L’obiettivo di disincentivare possibili abusi risultava, perNOME, per dall’ordinamento vigente tramite la persecuzione diretta, in sede disciplinare o, se del ca anche penale, della condotta “abusiva” della polizia giudiziaria, come del resto ripetutament affermato dalla giurisprudenza di legittimità”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Chiamata nuovamente a pronunciarsi sul tema in relazione ad alcuni profili solo parzialmente differenti NOMEti dal giudice remittente, con la recente pronuncia n. 247/2022 la Co costituzionale ha confermato il precedente orientamento; ed a fronte delle nuove NOMEzioni circa la sussistenza all’interno dell’ordinamento di fattispecie di inutilizzabilità disciplinate dall’art. 191 comma 2 bis e dall’alt,. 103 cod.proc.pen. la corte, in tale ultima pronuncia, ha osservato:” come, “proprio in ragione delle peculiarità “funzionali” che caratterizzano il sistema delle inutilizzabilità e dei connessi divieti probatori, in ragione d che mirano a preservare, esista una gamma “differenziata” di regole di esclusione, alle qual corrisponde un altrettanto differenziato livello di lesione dei beni che quelle regole inten
: il tutto, come è ovvio, in funzione .di scelte di “politica processuale” che sol legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare” (sentenza n. 219 del L’osservazione è riferibile anche alla fattispecie disciplinata dall’art. 103 cod. proc. pen., alla quale, perNOME, è di immediata evidenza la ragione che ha indotto il legislatore a det regole più severe quanto all’inutilizzabilità dei risultati probatori ottenuti con tr connettendosi al fatto che le ispezioni e le perquisizioni eseguite presso gli uffici dei di incidono non soltanto sull’inviolabilità del domicilio, ma anche sull’inviolabilità del d difesa: diritto che – come nota anche l’Avvocatura dello Stato – di là dalla natura “servente” il rimettente gli attribuisce, si erge a “principio supremo” dell’ordinamento costituzionale”.
L’applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che non sussistendo un principio generale della invalidità derivata, anche a volere ammettere che l’operazione di acquisizion delle utenze contattate dai cellulari in uso a COGNOME e COGNOME da parte della polizia avvenuta illegittimamente perchè effettuata in violazione dei citati articoli del codice di r ciò non deriverebbe però l’inutilizzabilità delle successive attività di captazione degl effettuate in forza di autonomi decreti di intercettazione privi di qualsiasi vizio. Così che acquisizioni non potrebbero inficiare l’utilizzabilità delle successive intercettazioni effettua utenze identificate a seguito dell’analisi del traffico cellulare e dei contai:ti presenti nelle rubriche.
Ne consegue che al termine della predetta analisi tutte le doglianze avanzate dai difensori s nei ricorsi principali che con i motivi aggiunti su tali aspetti si rivelano non fondate.
2.4 Conseguentemente anche le doglianze avanzate in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni quali soggetti informati dei fatti rese nelle stesse occasioni del novembre del 2 dal COGNOME e dagli altri soggetti convocati presso gli uffici di polizia che si assumono effe in violazione degli artt. 63 e 64 cod.proc.pen. non assumono rilevanza; invero l’eventual inutilizzabilità di dette dichiarazioni, non si riverbera sulle successive intercettazioni sec osservazioni già ampiamente svolte per le stesse analoghe ragioni circa l’insussistenza di inutilizzabilità derivate.
2.5 Reiterativi ed anche in fatto appaiono poi il terzo motivo del ricorso principale avanz nell’interesse dell’imputato NOME ed il secondo motivo aggiunto a firma AVV_NOTAIO, con i quali si contesta il difetto di motivazione e la violazione della regola dell’ol ragionevole dubbio in relazione all’affermazione di responsabilità dello stesso imputato per i f di omicidio e tentato omicidio a titolo di concorso di persone ex art. 110 cod.pen..
Premesso che la regola di giudizio compendiata COGNOME formula “al di là di ogni ragionevol dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca COGNOME illog manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv 270108 – 01), non appare a questo Collegio che l’impugnata pronuncia di appello, quanto all’affermazione di responsabilità del NOME a titolo di concorso nei fatti delittuosi, sia da alcuna illogicità, tanto più manifesta.
I giudici di merito, con valutazione conforme e che costituisce, quindi, un unico appara argomentativo, hanno ricostruito il coinvolgimento del COGNOME COGNOME fase esecutiva di q delitto, individuando dapprima la partecipazione dell’imputato ad un tentativo di agguato giorno precedente i fatti e sottolineato poi come il ricorrente COGNOME stato prelevato pres propria abitazione dal coimputato COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME una abitazione ove si trovavano gli complici in attesa della informazione circa l’individuazione della vittima; inoltre, la sent appello, espone COGNOME parte motiva dedicata a tale imputato che, a tali elementi, si aggiungevan ancora ulteriori indizi gravi e concordanti ricavati dall’uso dell’utenza cellulare nello stesso Poggioreale, ove era stato incendiato quel furgone utilizzato per accedere al luogo consumazione dell’omicidio ed altresì, circostanza assai significativa che neppure i rico contestano, l’avvenuta contemporanea interruzione di tutte le utenze intestate oltre che NOME anche a COGNOME, COGNOME e COGNOME subito dopo l’agguato dal ché si ricavava con inferenza logica l’avvenuta esecuzione di un progetto comune.
A fronte di tali elementi le doglianze avanzate nei ricorsi NOMEno letture alternativ confutate dai giudici di merito aventi ad oggetto la collocazione del Pr ncipe la mattina dei essendosi sottolineata l’impossibilità di collocare lo stesso COGNOME propria abitazione di Pontic considerazione del contenuto di quegli sms dai quali risultava la :sua convocazione presso l’abitazione del COGNOME proveniente da San Giorgio a Cremano e, quindi, la partecipazione del stesso alla riunione prodromica l’omicidio. Così che tutte le doglianze riportate nel ric principale e nei motivi aggiunti appaiono avere trovato adeguata risposta da parte del giudice d appello rispetto al quale la riproposizione di una lettura alternativa espone i motivi alla ce di inammissibilità.
2.6 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo del ricorso avanzato nell’interesse di COGNOME NOME NOME doglianze in relazione all’affermazion di responsabilità riproponendo però argomenti già analizzati e confutati dalla corte di merit giudice di appello, con le argomentazioni esposte COGNOME scheda dedicata proprio ad COGNOME COGNOME impugnata sentenza, ha, prima, ricostruito il quadro generale di inserimento del suddett ricorrente nel clan COGNOME e, poi, specificamente analizzato quegli elementi sulla base dei qu si riteneva che proprio COGNOME avesse partecipato attivamente alla fase preparatoria e esecutiva del delitto, dapprima fornendo un telefono cellulare al soggetto rimasto ignoto (c. “filatore”) incaricato di individuare il COGNOME COGNOME avvertire il gruppo di fuoco, poi partecipa riunione operativa svoltasi con i correi la mattina del 23 dicembre presso l’abitazione COGNOME, ancora dopo recandosi sul luogo dell’incendio del furgone ul:ilizzato per l’omicidio infine disattivando la scheda SIM prima utilizzata in contemporanea con gli altri coimputa coinvolti. Ora se è vero che per ciascuno di tali episodi il ricorso ripropone possibilità alte contestando la ricostruzione dei fatti è certo comunque che il logico collegamento di tutt elementi probatori operati dalla corte di merito, costituiti dal contenuto dei messaggi scambiati tra i coimputati, dalle celle di aggancio delle utenze in quel momento in uso, da contemporanea interruzione delle stesse, sono tutti tasselli di un unico mosaico ch
correttamente la corte di appello ha proceduto a valorizzare congiuntamente e valutare senza incorrere in alcuna illogicità tanto più manifesta.
Occorre ricordare come in tema di valutazione congiunta e complessiva della prova indiziaria si è affermato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probato non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna COGNOME propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ov ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in lu collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678 – 01); il principio risulta già anticipato da precedenti interventi Sezioni Unite secondo cui l’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basat regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incert provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatt accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superament relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nel 192, comma secondo, cod. proc. pen.. PerNOME l’apprezzamento unitario degli indizi per l verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univoca – di ciascun indizio deve allora pa al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nel valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’ins può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigor metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudi (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191230 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve portare ad escludere la sussistenza dei dedotti vizi anche COGNOME valutazione della posizione dell’COGNOME posto che corte di appello ha dapprima proceduto ad analizzare proprio i singoli indizi e, poi, effettuato valutazione complessiva in forza della quale concludeva per il coinvolgimento anche di detto ricorrente COGNOME consumazione dell’omicidio COGNOME e del tentato omicidio COGNOME.
Quanto agli altri motivi avanzati nell’interesse di COGNOME COGNOME relazione all’affermazion responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione camorristica armata, le doglia non possono trovare accoglimento posto che la corte di merito, nell’analizzare l’imputazione i riferimento a detta specifica posizione processuale, ha proceduto con il riassumere l dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia i quali ne confermavano l’inserimento orga
nel clan COGNOME ( COGNOME COGNOME COGNOME) ed indicavano il preciso ruolo svolto n settore degli stupefacenti sempre nell’interesse del gruppo criminale; e la corte di appello ha omesso di motivare sulla doglianza, poi riproposta con il presente ricorso, circa la n compatibilità di detto inserimento rispetto all’autonomia nel settore del traffico di “erb viene proprio specificamente analizzata e spiegata in considerazione dell’evoluzione operativa del clan COGNOME anche in quel settore che non escludeva il rapporto iorganico di COGNOME.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi fondate su una corre analisi del materiale probatorio che in quanto priva di qualsiasi illogicità non appare censura COGNOME presente sede di legittimità.
Prive di vizi appaiono anche le conclusioni circa la sussistenza della premeditazione nei fatti omicidio e tentato omicidio alla luce della precisa analisi dei tempi di preparazione del esposte dalla corte di appello ed individuate in un arco temporale di circa 30 ore, e cioè di alm oltre un giorno intero, ricavato da precise circostanze di fatto; analogamente priva dei lament vizi appare l’esclusione delle attenuanti generiche motivata oltre che sulla estrema gravità fatti anche in ragione della negativa personalità dell’imputato.
2.7 Quanto alle doglianze avanzate nell’interesse di COGNOME NOME il primo motivo del ricors AVV_NOTAIO ed il secondo motivo del primo ricorso dell’AVV_NOTAIO hanno trovato integrale risposta nelle osservazioni svolte ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della presente pronuncia quali si è analizzata la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni per effe illegittima acquisizione dei dati delle utenze concludendo per il rigetto delle doglianze.
In relazione, poi, al motivo avanzato nel secondo punto del ricorso AVV_NOTAIO ed al primo punto dell’AVV_NOTAIO (primo ricorso) relativo all’affermazione di responsabilità delitto di organizzazione di un’associazione camorristica, in relazione alla possibilità conflitto di giudicati ovvero della sovrapposizione di distinti giudizi con conseguente violaz del principio del ne bis in idem, va preliminarmente ricordato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte di cassazione in relazione al tempo del commesso reato nelle fattispecie permanenti e nel delitto associativo in particolare.
Sul tema occorre certamente fare riferimento ai principi affermati da una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, Itv. 199171) chiamata a pronunciarsi sul quesito della individuazione del momento interruttivo del reato permanente rispetto alla contestazione. In motivazione la suddetta pronuncia affermava in particolare che il quesito in esame, come meglio si dirà, deve essere risolto sulla base dell’interpretazione singolo capo di accusa, ed avendo, inoltre, riguardo all’interferenza ,Fra la struttura del permanente ed il principio della correlazione fra accusa e sentenza, enunciato negli artt.516-52 cod. proc. pen.. Secondo le citate norme il giudice del dibattimento può decidere soltanto su un fatto che sia stato portato a conoscenza dell’imputato nei modi di legge, vale a dire mediant il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio, ovvero mediante gli ul atti di contestazione, consentiti, nel corso del dibattimento, dall’art.516 per il caso in cui risulti diverso da come originariamente contestato, dall’art.517 per l’ipotesi in cui emerga
reato connesso o una nuova circostanza aggravante ed.infine dall’art.518 per il caso in cui risu un fatto nuovo. Ove poi il fatto risulti diverso da quello contestato nei modi anzidetti deve es disposta, con ordinanza, a norma dell’art.521/2 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P e dall’inosservanza di queste regole consegue, ex art.522 cod. proc. pen., la nullità de sentenza. Sull’applicazione di tali norme, qualora all’imputato sia stato contestato un re permanente, non può non influire la particolare struttura di questa ipotesi criminos caratterizzata dal fatto che, secondo la descrizione della norma incriminatrice, il proce consuma tivo non si esaurisce “uno actu”, ma è invece suscettibile di protrarsi nel tempo, per persistenza dell’offesa al bene giuridico tutelato, quale effetto di una condotta volontari soggetto attivo, perdurante anche dopo l’avverarsi degli elementi costitutivi del reato (cfr. C I 25 gennaio 1993 n. 714, Daprea, mass. 192.800; Cass. III 29 marzo 1984 n. 2893, COGNOME, mass. 163.396). Invero, nell’ipotesi in cui il capo d’imputazione sì limiti ad indicare solta data iniziale del reato o quella della denunzia, ma non anche la data di cessazione dell permanenza, la stessa idoneità del reato in esame a durare nel tempo comporta che l’originaria contestazione si estenda all’intero sviluppo della fattispecie criminosa e che, pertanto, l’impu sia chiamato a difendersi, sin dall’origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva, perdurante sino alla cessazione della condotta o dell’offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado. In tal caso, pertanto, giudice del dibattimento deve valorizzare, ai fini della condanna o comunque ad ogni effett penale, anche la persistenza della condotta, emersa dall’istruttoria dibattimentale, dopo que date, senza che sia necessaria un’ulteriore specifica contestazione. A diversa conclusione deve invece pervenirsi nel caso in cui l’atto di accusa indichi, oltre all’eventuale data iniziale quella di interruzione della permanenza. In tal caso, invero, essendo stata contestata una durat della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi dell’offesa soltanto qualora esso stato oggetto di un’ulteriore contestazione a cura del P. M. Infatti, la posticipazione della finale della permanenza incide sull’individuazione del fatto, cosi come inizialmente contesta comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, certamente non secondaria o accessoria, in quanto essa influisce sulla gravità de/reato e sulla misura della pena e può inoltre condizion l’operatività di eventuali cause estintive. Ne consegue che, nell’ipotesl da ultimo considerat protrarsi della permanenza oltre la data anzidetta, deve essere contestato all’imputato a norm dell’art.516 cod. proc. pen., che regola appunto la modifica della contestazione per fat diverso”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I suddetti principi risultano costantemente ribaditi da successive pronunce essendosi affermato che ai fini della verifica, nell’ipotesi di reato permanente, dei presupposti di operatività del di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), qualora la contestazione del fatto oggetto giudicato rechi soltanto l’indicazione della data di inizio della consumazione, il termine f della condotta criminosa deve essere individuato con riferimento alla data di pronuncia dell sentenza di primo grado prescindendo dalla circostanza che l’esito del giudizio sia stato
condanna o di assoluzione, atteso che detta decisione contiene pur sempre un accertamento fattuale il quale, per la natura del reato che ne costituisce l’oggetto, non può aver riguar solo momento iniziale della condotta ma deve necessariamente tenere conto della sua durata nel tempo (Sez. 6, n. 12302 del 04/10/2000, Rv. 217950 – 01); ancora si afferma che in tema di divieto di un secondo giudizio riguardante un reato permanente, nell’ipotesi in cui contestazione indichi soltanto il momento iniziale della condotta, senza specificare il moment della sua eventuale cessazione, quest’ultima deve ritenersi intervenuta alla data della sentenz di primo grado, a nulla rilevando la data del conclusivo giudicato (Sez. 2, n. 23695 d 22/03/2012, Rv. 253187 – 01).
Il suddetto principio può effettivamente ritenersi diritto vivente esser dosi anche recenteme confermato, in relazione all’analogo tema della previsione di diverse disposizioni sanzioNOMErie di successione delle leggi penali nel tempo, che il regime sanzioNOMErio applicabile al reato di all’art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione de permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in forma cd. aperta, ovvero “sino ad oggi” e cioè alla data del rinvio a giudizio; ed in applicazione del principio, la Corte ha pre che nelle ipotesi di contestazione in forma cd. aperta, quando cioè il capo di imputazione contes la partecipazione “in permanenza attuale”, vale quale momento .Thale consumativo della condotta associativa quello coincidente con la sentenza di primo grado, alla cui data, pertant va individuata la pena prevista (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 – 01).
Tale essendo l’interpretazione di questa Corte di cassazione deve essere esclusa la fondatezza delle doglianze con le quali entrambi i ricorsi deducono la violazione della regola del ne bis in idem e corrette appaiono sul punto le valutazioni espresse dalla corte di assise di appello al pu B) della motivazione ed alla nota n. 5, ove si sottolinea l’assenza di sovrapposizione dei d giudizi stante la diversità delle frazioni temporali prese in considerazione nei due distinti della condotta posta in essere dal COGNOME, perNOME nel primo procecI mento qualificata a tito di partecipazione e nel presente a titolo di direzione.
Né fondata appare la doglianza pure avanzata in relazione allo spostamento della data di consumazione dei fatti nell’NOME procedimento sino alla prima sentenza di appello del 25 gennaio 2017, essendo stata pronunciata sentenza di condanna in riforma della assoluzione in primo grado. La tesi secondo cui in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria avente a oggetto un reato permanente la protrazione della condotta punibile dovrebbe farsi cessare alla data del dispositivo di secondo grado, appare invero essere formulata in violazione dei princi di diritto già in precedenza esaminati. Vale quale riferimento il principio affermato dalla già pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994 cit.) che in motivazion affermano come:” nell’ipotesi in cui il capo d’imputazione sì limiti ad indicare soltanto la iniziale del reato o quella della denunzia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, la stessa idoneità del reato in esame a durare nel tempo comporta che l’originaria contestazione si estenda all’intero sviluppo della fattispecie criminosa e che, pertanto, l’imputato sia chi a difendersi, sin dall’origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fat
ma anche con riguardo a quella successiva, perdurante sino alla cessazione della condotta o dell’offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado”. E tale finale affermazione espressamente riferita a fatti avvenuti non oltre la sentenza di primo grado deve porta conseguentemente ad escludere che nel giudizio di appello di riforma della sentenza assolutoria possano essere prese in considerazioni condotte permanenti protrattesi dopo la prima pronuncia stante che il regime delle nuove contestazioni è per sua natura immanentemente destiNOME al solo giudizio di primo grado ed in appello la data di consumazione dei fatti non potrebbe pi spostarsi in avanti.
La suddetta conclusione risulta perNOME già recepita da più pronunce di questa Corte d cassazione; secondo una chiara affermazione in tema di reato associativo, laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, la pronunci della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione de permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell’imputato trascende necessariamente l’oggetto del giudizio (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259482 – 01). Precedentemente era già stato preso in considerazione proprio il terna della riforma in appello della sent assolutoria di primo grado avente ad oggetto un reato permanente affermandosi che in tema di delitti associativi, la permanenza del reato cessa con la pronuncia di primo grado, in quanto, seguito dell’istruttoria dibattimentale espletata in tale fase, si accerta compiutamente il fa giudicare e si cristallizza l’imputazione, non più modificabile nei gradi di giudizio successiv regola non muta nel caso di condanna in appello che segua una pronuncia assolutoria di primo grado COGNOME quale, comunque, si definisce l’accertamento del fatto in contestazione. Ne deriv che, in tale ipotesi, la condotta che si protragga successivamente alla pronuncia assolutor intervenuta in primo grado integra un nuovo reato (Sez. 5, n. 36928 del 18/04/2008, Rv. 241579 – 01). In motivazione tale ultima pronuncia, riferita proprio al caso specifico della rifo appello della sentenza assolutoria di primo grado avente ad oggetto un reato associativo, precisa che:” la cessazione della permanenza del reato deve essere ricondotta al preciso accertamento del fatto in contestazione, che, come già detto, consegue alla istruttoria dibattimentale esplet in primo grado. Sotto tale profilo non vi è alcuna differenza tra sentenza di condanna e sentenz di assoluzione perché entrambe vengono pronunciate sul fatto compiutamente accertato che, come detto cristallizza la imputazione che non può essere più modificata (nel senso indicato vedi Cass., Sez. 6 penale, 4 ottobre 2000 – 29 novembre 2000, n. 12302). Quando a seguito di assoluzione in primo grado vi sia appello del Pubblico Ministero con conseguente sentenza di condanna in secondo grado non si sposta il momento della cessazione della permanenza del reato, che non può essere ricondotto alla pronuncia di condanna in secondo grado restando fissato tale momento alla pronuncia di assoluzione in primo grado, perché, come già rilevato, l’accertamento del fatto in contestazione è oramai definito con la pronuncia di primo grado e rivalutazione della vicenda in appello non potrà che intervenire sul fatto compiutament accertato. Da ciò consegue che ove mai la condotta dell’imputato dovesse protrarsi, come è accaduto nel caso di specie, dopo la pronuncia assolutoria intervenuta con sentenza di primo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
grado, correttamente tale condotta sarà considerata un nuovo reato e non sarà ravvisabile nessuna violazione del principio del ne bis in idem”.
L’applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare l’infondatezza anche di tal doglianza poiché i fatti contestati nel presente procedimento hanno avuto ad oggetto condotte associative poste in essere da giugno del 2015 in poi e cioè proprio successivamente l’emissione della sentenza di primo grado nel separato giudizio avente ad oggetto l’accusa di partecipazion ad associazione camorristica a carico del COGNOME.
Il ricorso AVV_NOTAIO profila un ulteriore aspetto di violazione della regola del ne bis in idem sotto il profilo dell’avvenuta utilizzazione nei due procedimenti distinti delle medesime di prova ed in particolare delle dichiarazioni rese dai medesimi collaboratori di giustizia; or il tema viene affrontato dalla corte di assise di appello COGNOME parte motiva dedicata alla posi associativa del RAGIONE_SOCIALE con valutazioni che appaiono del tutto prive dei lamentati vizi. Già nota n. 9 la sentenza impugnata precisa perfettamente che le dichiarazioni dei collaboratori pres in esame riguardano soltanto il nuovo periodo di contestazione dei fatti, con esclusione quin della lamentata sovrapposizione di prove nei due giudizi, e tale conclusione non appar rispondere ad una asserzione priva di riscontro concreto posto che, lo stesso giudice di appell oltre a riportare quelle accuse riguardanti condotte poste in essere dal 2016, preci espressamente poi come un elemento assai significativo dello svolgimento dell’attività diretti del clan, andasse individuato COGNOME preparazione degli agguati in danno di COGNOME e COGNOME nonché nell’esecuzione dell’omicidio COGNOME e cioè tutti episodi assolutamente estranei al separa giudizio. In tal modo la corte di assise di appello si è conformata all’orientamento di legit secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall’imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direz dell’organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso precedente procedimento per il delitto di cui all’art. 461-bis cod. pen., conclusosi con sente assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che queg elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio. In applicazione del principio Corte ha affermato che la chiamata in correità, quale elemento di prova principale, deve avere ad oggetto un’accusa relativa al periodo oggetto di successiva contestazione, rispetto al qua vanno, altresì, ricercati i riscontri individualizzanti (.Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Rv. – 01). Principio come detto esattamente osservato nel caso in esame ove si è fatta utilizzazion di chiamate incrociate provenienti da diversi collaboratori ed aventi ad oggetto fatti successi 2015, ritenute riscontrate dalla predisposizione ed attuazione di condotte criminali in danno altri affiliati indicative della posizione verticistica ricoperta dal ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.8 II terzo motivo del ricorso AVV_NOTAIO ed il primo motivo del :secondo ricorso dell’AVV_NOTAIO, con i quali si muovono critiche all’affermazione di responsabilità per i del omicidio e tentato omicidio di cui al capo n.5), propongono doglianze in fatto a fronte di
motivazione della corte di assise di appello priva di illogicità tanto più manifesta. Il giudice secondo grado, al punto C) della motivazione, procede all’analisi specifica della posizione del COGNOME NOME sulla base dei motivi di gravame avanzati avverso la pronuncia del G.U.P. e confuta le tesi difensive circa i dubbi aventi ad oggetto l’identificazione delle utenze in uso al p ricorrente, puntualmente riproposti con i ricorsi, cui perviene sulla base sia di un dato dichiar proveniente dal COGNOME che ritiene riscontrato, sia in forza dell’avvenuta verifica della prese delle forze dell’ordine nei pressi dell’abitazione del COGNOME a seguito del quale era stato invia sms al coimputato COGNOME. Trattasi di ragionamento di puro fatto privo dei lamentati vizi pertanto non censurabile COGNOME presente sede se non attraverso la riproposizione di quei dubbi già confutati dal giudizio di appello.
Accertata la riconducibilità al COGNOME dell’utenza poi utilizzata dallo stesso per comunic tramite sms nelle fasi preparatorie ed esecutive dell’omicidio, la cprte di assise di ap procedeva ad analizzare quei messaggi scambiatisi tra tutti i correi che vedevano proprio COGNOME svolgere un’attività direttiva nelle fasi culminanti nell’attentato in danno di COGNOME ed così pervenendo anche sul punto a conclusioni prive dei lamentati vizi.
Quanto poi alla responsabilità anche per il tentato omicidio COGNOME, che entrambi i rico contestano sotto il profilo dell’assenza di qualsiasi forma di concorso punibile ed in specie di i giudici di merito hanno ricondotto la condotta esecutiva all’ipotesi dell’aberratio plur disciplinata dal secondo comma dell’art. 82 cod.pen. secondo cui:” qualora oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla stabilita per il reato più grave aumentata fino alla metà”. Orbene anche a volere accedere alla tesi che configura quale elemento soggettivo dell’aberratio ictus plurilesiva il dolo misto a colpa, e cioè la volontaria aggressione alla vita della vittima designata e la prevedibilità della l anche di altri per le modalità esecutive del delitto’ quale necessario criterio di imputaz l’applicazione dei sopra esposti principi deve portare a concludere per la non fondatezza del doglianze posto che la preventiva predisposizione di un agguato in danno di un soggetto frequentatore di un popoloso quartiere in piena ora meridiana in un giorno particolare (2 dicembre), nei pressi di una sala scommesse abitualmente frequentata dal pubblico, con la predisposizione di più armi da fuoco ha comportato anche l’attribuzione dell’evento del tentat omicidio al ricorrente senza che tale valutazione appare censurabile. Tanto più che dall’anali dei messaggi immediatamente antecedenti l’esecuzione del delitto risulta che il c.d. filat aveva avvertito della presenza del COGNOME intento a parlare con altri, così che l’ordine impartit COGNOME in quel momento venne assunto quando era più che prevedibile l’aggressione anche ad altri soggetti. Al proposito occorre richiamare i principi stabiliti dalla pronuncia delle Sezio Antonucci; si è difatti affermato che l’espressa adesione del concorrente a un’impresa criminosa, consistente COGNOME produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all’uso cruento illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato desigNOME come esecutore materiale anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la v
di fuga. Ne consegue che ricorre un’ipotesi di concorso ordinario a norma dell’art. 110 cod. pen e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell’aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all’effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesi bene della vita e dell’incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili svi quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di que già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo al produzione dell’evento dannoso (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 (dep. 09/01/2009 ) Rv. 241574 – 01).
Corretto appare pertanto il riferimento della corte di assise di appello ai criteri di imputa soggettiva del tentato omicidio sia per COGNOME che per i rimanenti imputati, COGNOME, che pure hanno proposto analoghe doglianze.
Quanto poi al calcolo della pena, poiché l’aberratio ictus plurilesiva c.ostituisce una fattis autonoma e non una circostanza aggravante correttamente i giudici di merito procedevano ad un aumento della sanzione base fissata per il più grave delitto di omicidio in relazione al f commesso in danno dell’RAGIONE_SOCIALE.
Difatti al proposito con più pronunce che seppur remote occorre richiamare si è affermato che l’ipotesi prevista dall’art. 82 cpv. Cod. pen. costituisce una figura criminosa assimilab concorso di reati e non già una circostanza aggravante dell’ipotesi contemplata nello stess articolo al primo comma (Sez. 1, n. 11169 del 23/10/1981, Rv. 151346 – 01). Principio ribadito da altra successiva pronuncia secondo cui l’offesa di persona diversa da quella alla quale l’offes era diretta (“aberratio ictus” con pluralità di eventi lesivi) dà luogo ad una fattispecie cri autonoma e unitaria, con autonoma previsione di pena determinata con aumento “per relationem” rispetto a quella prevista per il reato più grave. Pertanto, tale aumento di pe servendo esso stesso a determinare la pena edittale – base ex art. 82 comma secondo cod. pen., non rientra nel calcolo imposto dal riconoscimento di continuazione o di circostanza aggravante (Sez. 1, n. 4210 del 06/02/1985, Rv. 169007 – 01). Anche le doglianze con le quali si è lamentata l’errata determinazione della pena COGNOME valutazione dell’aumento per il tentato omicidio appaion pertanto non fondate.
Quanto agli altri motivi avanzati nei distinti ricorsi proposti nell’interesse del COGNOME
-l’aggravante della premeditazione (vedi posizione COGNOME) risulta ampiamente motivata con riguardo a vari aspetti della ricostruzione del fatto che in relazione alla organizzazi dell’omicidio già il giorno precedente l’attentato, che hanno portato la corte di assis appello a ritenere che l’intenzione delittuosa sorse con congruo anticipo rispetto alla fa esecutiva e venne mantenuta inalterata per tutto l’arco temporale come dimostrato dalle vicende relative alla localizzazione della vittima;
-manifestamente infondata appare la doglianza in tema di armi posto che con le osservazioni svolte al punto E) della motivazione di appello la corte di assise spiega come siano imputati agli imputati i fatti di detenzione e porto di arma da sparo in forza d
appartenenza di tutti i predetti al medesimo gruppo criminale e quindi della disponibili di armi per tutti i suoi appartenenti nonché il distinto delitto di ricettazione di quel f utilizzato per la fuga dal luogo di consumazione dei fatti e poi rinvenuto in fiamme;
-il concorso nel fatto di incendio del furgone viene correttamente motivato dalla corte assise in relazione alla accertata programmazione in concorso della fase esecutiva del delitto che portava i correi a sopprimere le tracce del reato dando alle fiamme il mezzo utilizzato dal COGNOME per recarsi ed allontanarsi dai luoghi;
-l’aggravante dell’agevolazione mafiosa ed in specie camorristica è stata affermata alla luce della finalità del delitto commesso per riaffermare il potere della famiglia COGNOME capeggiata proprio dal NOME in quel frangente con motivazione esente dai denunciati vizi;
-la funzione dirigenziale del COGNOME all’interno del gruppo criminale trova adeguata e congrua risposta COGNOME trattazione in sede di appello della posizione di tale ricorrente vengono segnalati vari elementi ricavabili da plurime circostanze di fatto tut logicamente interpretate circa lo svolgimento in concreto di tale ruolo direttivo alle q si aggiungeva anche la valutazione della chiamata di correità del COGNOME;
-l’aggravante dell’essere l’associazione armata viene adeguatamente motivata al punto 4 della sentenza impugnata ove si fa riferimento al possesso di plurime armi da fuoco, alcune anche sequestrate in danno di alcuni componenti del gruppo criminale, nonché alle modalità esecutive dell’efferato delitto che manifestano palesemente la disponibili stessa;
-alcun errore sussiste in relazione agli aumenti di pena stabiliti per continuazione pos che la corte di assise di appello, valutati gli stessi COGNOME misura finale di anni 7 e me che ridotti per il rito ammontano ad una pena superiore ad anni 5, correttamente stabiliva la sanzione finale dell’ergastolo;
-alcun vizio sussiste COGNOME determinazione degli aumenti per continuazione che il giudice di merito appare avere stabilito nell’esercizio del proprio potere discrezionale c statuizioni prive di qualsiasi vizio anche avuto riguardo all’entità della sanzione inflit il delitto associativo commesso COGNOME sua espressione più grave del ruolo direttivo;
-manifestamente infondato appare il motivo avanzato in relazApne alla pena inflitta in continuazione per il delitto di cui al capo n.6 posto che anche dalla sentenza di prim grado si rileva l’entità finale COGNOME stessa misura stabilita dal giudice (pagina 850); in caso il motivo appare proposto in difetto di interesse quanto agi; aumenti di pena stabili per il reato di cui al capo 6 poiché anche a volere ridurre detta sanzione di mesi 3 cos come dedotto dalla difesa l’effetto finale dell’inflizione in continuazione di una sanzi superiore ad anni 5 non muterebbe.
2.9 Infondati appaiono poi i motivi di doglianza relativi alla posizione di COGNOME NOME difensori hanno lamentato vizi in relazione agli aumenti a titolo di continuazione stabiliti fatti concorrenti con il più grave episodio di omicidio stante l’irragionevolezza degli aum applicati dal giudice di primo grado confermati in appello. Orbene deve ritenersi che alcuna
irragionevolezza deducibile con ricorso per, cassazione sussiste . nel procedimento di determinazione della pena posto che i giudici di merito dopo avere stabilito che gli aumenti p continuazione erano stati fissati COGNOME misura complessiva di anni 7 e mesi 10 hanno così affermato che, pur operata la riduzione per il rito abbreviato su detta sanzione, la pena fin era superiore ad anni 5 con la conseguenza che l’ergastolo con isolamento veniva sostituito dalla pena dell’ergastolo per effetto della riduzione per il rito.
Manifestamente infondata è poi la doglianza in punto determinazione dell’aumento per continuazione per il delitto di associazione camorristica posto che l’aumento fissato COGNOME misu di anni 4 è stato adeguatamente motivato dal giudice di merito in relazione alla gravità del condotte nell’esercizio del proprio potere discrezionale non censurabile COGNOME presente sede.
Quanto infine all’ultima doglianza con la quale si lamentava l’errore di calcolo contenuto a pa 850 della sentenza di primo grado in cui l’aumento di pena per i delitti di cui al capo 6 (detenzi e porto abusivo di armi) era stato determiNOME in anno 1 e mesi 6 di reclusione benchè stabilito in mesi 6 di detenzione e mesi 9 per il porto e cioè in complessivi anni 1 e mesi 3 trattasi di evidente errore materiale COGNOME fissazione delle singole pene per ciascuna delle fattispecie fronte della esatta determinazione della sanzione complessiva pari proprio ad anni 1 e mesi 6 già stabilita COGNOME sentenza di primo grado a pagina 850 e poi ribadita in appello.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc:essuali
‘ “() e°