Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8273 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8273 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 19/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1)COGNOME NOME NOME a Città di Castello il DATA_NASCITA
2)COGNOME NOME NOME in Romania il DATA_NASCITA
3)COGNOME NOME NOME a Firenze il DATA_NASCITA
4)COGNOME NOME NOME in Germania il DATA_NASCITA
5)COGNOME NOME NOME a Cariati il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugNOME con rinvio alla Corte di Appello di Firenze limitatamente al trattamento sanzioNOMErio applicato a COGNOME NOME, rigettarsi il ricorso di COGNOME NOME nonchØ dichiararsi inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
udite le conclusioni del difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso di NOME COGNOME, l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME e depositato comparsa conclusionale e nota spese.
udite le conclusioni del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese.
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO (in sostituzione dell’AVV_NOTAIO), che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME;
udite le conclusioni del difensore della ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 10 febbraio 2025.
NOME COGNOME propone due ricorsi avverso la sentenza con cui la menzioNOME Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, lo ha condanNOME alla pena di anni 9, mesi 2 di reclusione ed euro 8.800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 633-639-bis, 610, 56-629, 629, 603-bis, 648-ter.1 cod. pen., previa declaratoria di prescrizione del reato di appropriazione indebita di cui al capo C).
NOME COGNOME, con il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce violazione degli artt. 63, 64 e 191 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese dei reati di cui agli artt. 603-bis, 610, 629 cod. pen.
A giudizio della difesa, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sarebbero stati escussi nella qualità di testimoni in violazione degli artt. 63 e 64 in quanto gli stessi, sin dalla fase delle indagini preliminari, sarebbero stati attinti da indizi non equivoci di reità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen
¨ stato affermato, in proposito, che tale violazione comporterebbe la nullità, assoluta insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, delle dichiarazioni rese dai soggetti sopra menzionati con conseguente inutilizzabilità erga omnes delle stesse.
3.1. La difesa ha, inoltre, dedotto l’illogicità delle argomentazioni con cui il Tribunale di Firenze, con ordinanza pronunciata all’udienza del 13 novembre 2019, ha rigettato la richiesta di escutere NOME con le forme di cui all’art. 210 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che lo stesso sarebbe stato un semplice beneficiario dell’appartamento e non l’autore dell’occupazione.
¨ stato, in proposito, rimarcata la fallacia di tale ragionamento in considerazione del principio di diritto secondo cui – ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 633 cod. pen. – non Ł determinante stabilire chi abbia materialmente invaso i locali quanto piuttosto individuare coloro che ne abbiano il possesso effettivo e prolungato senza alcun titolo legittimante.
3.2. La difesa ha, altresì, eccepito che il Tribunale, prima di procedere all’escussione dibattimentale delle citate persone offese, aveva già ascoltato numerosi testimoni che avevano fornito elementi univoci dai quali ricavare l’esistenza di solidi indizi di reità a loro carico con riferimento al delitto di occupazione abusiva; in particolare il custode degli stabili dell’RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME), il responsabile dell’ufficio manutenzione del patrimonio RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME) ed il manutentore degli stabili di INDIRIZZO (NOME COGNOME) avevano già evidenziato l’anomalia delle occupazioni abusive e degli affitti richiesti dal COGNOME per tali occupazioni.
Ne consegue che tutte le persone offese dei reati di cui al capo di imputazione non potevano essere ascoltate senza le garanzie previste dagli art. 63 e 64 cod. proc. pen. in quanto raggiunte da gravi indizi di reità in ordine a reati probatoriamente collegati con quelli oggetto di giudizio.
3.3. La difesa deduce, in punto di prova di resistenza, che, una volta espunte le deposizioni affette da inutilizzabilità patologica, il residuo compendio probatorio risulterebbe privo di concreta valenza dimostrativa, per le seguenti ragioni:
Capo E): l’unico elemento superstite sarebbe l’intercettazione n. 45 dell’8 dicembre 2017, il cui contenuto, ad avviso della difesa, non sarebbe in alcun modo univocamente indicativo della condotta contestata.
Capi G) e H): residuerebbero soltanto alcune captazioni nelle quali il COGNOME si limita a dolersi dell’occupazione abusiva ascritta a NOME, senza alcun riferimento a condotte qualificabili in termini estorsivi.
Capo I): rimarrebbero le intercettazioni in cui COGNOME e COGNOME menzionano il subingresso della Feraru, senza prospettare pressioni o comportamenti estorsivi in loro danno.
Capo B): non emergerebbero agli atti elementi di accusa ulteriori e autonomi rispetto alle dichiarazioni che la difesa assume inutilizzabili per le ragioni già illustrate.
Capo N): le residue dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME unitamente alla conversazione n. 1086 del 4 dicembre 2017 (nella quale COGNOME si limiterebbe ad ammettere un generico ‘sfruttamento’ dei lavoratori, senza collegamento con gli indici di abuso richiamati nel capo d’imputazione nØ con il necessario stato di bisogno), non fornirebbero dati univoci idonei a comprovare, oltre ogni ragionevole dubbio, tanto lo sfruttamento quanto la condizione di bisogno dei lavoratori.
Capo O): espunte le dichiarazioni ritenute inutilizzabili, non sarebbe possibile, secondo la prospettazione difensiva, ricondurre i riscontri documentali e gli esiti delle intercettazioni telefoniche all’ipotizzato reimpiego di proventi di attività illecite da parte del ricorrente.
4.Il ricorrente, con il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, denuncia violazione dell’art. 629 cod. pen. nonchØ carenza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale del reato di estorsione di cui al capo I).
I giudici di merito avrebbero ricostruito la vicenda nel senso che NOME COGNOME avrebbe autonomamente deciso di rilasciare l’immobile occupato, accettando la somma di euro 3.200,00 quale corrispettivo, scelta determiNOME dal negativo andamento della gestione del garage gestito dal COGNOME e dalla sopravvenuta opportunità lavorativa ad Itri; sicchØ l’eventuale coartazione avrebbe riguardato unicamente l’anticipazione dei tempi di riconsegna. Tale impostazione, ad avviso della difesa, risulterebbe incompatibile con la qualificazione estorsiva, poichØ le condotte reputate intimidatorie sarebbero state finalizzate soltanto a sollecitare l’esecuzione di un accordo già liberamente accettato dalla persona offesa.
La difesa rappresenta, in particolare, che COGNOME avrebbe concordato di lasciare l’appartamento in cambio di euro 3.200,00, da corrispondersi in parte alla sottoscrizione della scrittura privata del 4 ottobre 2017 e per il residuo alla consegna fissata per il 14 ottobre 2017; ne consegue che le contestate pressioni non avrebbero potuto assumere efficacia coercitiva rispetto a un evento già determiNOME in via autonoma.
I giudici di merito avrebbero erroneamente affermato che tale accordo sarebbe irrilevante ai fini della sussistenza del contestato reato di estorsione in quanto ‘ gli imputati non avrebbero avuto alcuna possibilità di ottenere giuridicamente il rilascio dell’immobile e avrebbero dovuto attendere il tempo ritenuto opportuno dal COGNOME che l’occupava abusivamente ‘ senza considerare che l’accordo intervenuto tra le parti, sebbene non tutelabile in sede di giudizio civile, costituirebbe comunque espressione di libera contrattazione tra le parti.
Il ricorrente sostiene, infine, che dalle condotte ritenute intimidatorie non sarebbe derivato alcun indebito profitto estraneo al rapporto intercorso, non essendo stata incisa la capacità di autodeterminazione della persona offesa.
5. Il ricorrente, con il terzo e quarto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce violazione degli artt. 629 e 610 cod. pen. nonchØ mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del danno patrimoniale subito dalla persona offesa.
La difesa assume che la sentenza impugNOME non argomenterebbe in ordine all’effettivo
danno patrimoniale subito dal COGNOME, elemento necessario per la configurabilità della contestata estorsione. In particolare, le condotte attribuite al COGNOME non avrebbero inciso sull’assetto patrimoniale del rapporto: nØ sarebbero state modificate le condizioni economiche dell’accordo negoziale, nØ la decisione gravata evidenzierebbe conseguenze economicamente sfavorevoli alla persona offesa riconducibili ai comportamenti degli imputati.
I giudici di appello si sarebbero limitati a richiamare una generica ‘situazione di sopraffazione e conseguente disagio materiale e psichico’ (pag. 50), senza indicare quale rinuncia a una legittima aspettativa economica la vittima avrebbe patito rispetto al rilascio dell’appartamento già liberamente determiNOME.
Si sostiene, pertanto, che il sinallagma dell’intesa intervenuta escluderebbe la sussistenza di un danno patrimoniale, essendosi le condotte addebitate al COGNOME ed ai suoi sodali, al piø, tradotte nella sola anticipazione dei tempi di riconsegna dell’immobile. Ne conseguirebbe l’erronea sussunzione della vicenda nell’art. 629 cod. pen., dovendosi piuttosto ricondurre il fatto, ove ritenuto, all’art. 610 cod. pen.
NOME COGNOME, con il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, eccepisce violazione dell’art. 603-bis cod. pen. nonchØ, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo N) di motivazione.
6.1. Il ricorrente rappresenta che la difesa, già in appello, aveva censurato gli elementi valorizzati dal Tribunale (richiamati alle pp. 69-70), ritenendoli inidonei a dimostrare, da un lato, lo ‘stato di bisogno’ dei lavoratori e, dall’altro, gli indici di ‘sfruttamento’ richiesti dalla fattispecie. In particolare, osserva che non sarebbe sufficiente a tale fine la mera necessità di reperire un’occupazione e un alloggio, poichØ la norma incriminatrice punirebbe non lo sfruttamento in sØ ma l’approfittamento di una condizione di grave inferiorità tale da comprimere la libertà negoziale del lavoratore fino ad indurlo ad accettare condizioni che altrimenti non avrebbe condiviso. Ne conseguirebbe che i giudici di merito avrebbero indebitamente confuso un generico disagio dei lavoratori (e una asserita ‘speculazione’) con i presupposti tipici di cui all’art. 603-bis cod. pen.
6.2. Deduce, inoltre, che la lettura coordiNOME delle sentenze di merito non consentirebbe di individuare i dati fattuali dai quali i giudici avrebbero tratto, in concreto, lo stato di bisogno e gli indici di sfruttamento riferiti ai lavoratori indicati nel capo d’imputazione, soggetti che -ad eccezione di NOME COGNOME e NOME COGNOME– non sono stati escussi in dibattimento.
Le circostanze valorizzate dai giudici di merito non sarebbero desumibili neppure dalle deposizioni del COGNOME e del COGNOME, i quali avrebbero sostanzialmente escluso condizioni di soggezione o sfruttamento; nØ, secondo il ricorrente, potrebbe reputarsi dirimente, ai fini della tipicità del reato, la sola irregolarità amministrativa relativa al non corretto inquadramento del socio di cooperativa quale lavoratore dipendente riferita dal teste di p.g. NOME COGNOME.
6.3. Lamenta, infine, la difesa che la motivazione impugNOME, oltre a non confrontarsi con gli elementi di segno contrario, non indicherebbe puntuali riscontri probatori in ordine alle mansioni effettivamente svolte dai dipendenti del COGNOME, alle concrete condizioni di lavoro e di alloggio, all’orario, all’eventuale assenza di pause, riposi e ferie nonchØ al trattamento economico, con conseguente difetto argomentativo proprio sul requisito dello stato di bisogno.
In tale prospettiva, si evidenzia che COGNOME e COGNOME, cittadini comunitari con significativa
esperienza lavorativa e titolari di partita IVA, avrebbero chiarito che la scelta di abitare gli appartamenti di INDIRIZZO non fu posta quale condizione per l’assunzione ma compiuta liberamente per l’opportunità di un canone inferiore a quello di mercato; e che, comunque, la sistemazione abitativa – essendo successiva all’instaurazione del rapporto – non potrebbe essere utilizzata quale indice rivelatore di uno stato di bisogno preesistente e condizionante. In conclusione, l’istruttoria dibattimentale non avrebbe evidenziato una compressione della volontà contrattuale dei lavoratori in ragione di un bisogno anteriore agli accordi lavorativi e anzi, secondo la stessa ricostruzione delle sentenze di merito, la pretesa condotta ritorsiva di lasciare l’abitazione sarebbe collocata temporalmente dopo l’avvio del rapporto o persino dopo la sua cessazione.
NOME COGNOME, con l’undicesimo ed il dodicesimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, eccepisce violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di estorsione attenuata in relazione al reato di cui al capo I).
La Corte territoriale, pur avendo preliminarmente qualificato la dinamica del fatto come connotata da modesta offensività, ha fondato il rigetto della richiesta difensiva su un generico richiamo al «disagio materiale e psichico cagioNOME» alla persona offesa, senza procedere ad alcun puntuale accertamento in ordine alla concreta entità del pregiudizio effettivamente patito dal COGNOME. La motivazione si rivelerebbe, pertanto, carente sotto il profilo dell’analisi degli elementi fattuali rilevanti ai fini della verifica della gravità dell’offesa, non avendo il giudice di appello operato una specifica disamina degli indici sintomatici della tenuità del danno elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nØ esplicitato le ragioni per le quali, alla luce di tali parametri, il pregiudizio subito dal COGNOME non potesse ritenersi di tenue entità.
NOME COGNOME, con il tredicesimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce violazione degli artt. 81, 133, 633, 639-bis cod. pen. nonchØ illegalità della pena conseguente alla determinazione della pena irrogata a titolo di continuazione in relazione ai reati satellite di occupazione abusiva.
La difesa ha evidenziato che la fattispecie di occupazione abusiva, all’epoca di commissione dei fatti oggetto di giudizio (2016-2018), era punita con la pena alternativa della reclusione e della multa. La pena irrogata sarebbe, pertanto, illegale nella misura in cui Ł stato apportato un aumento a titolo di continuazione sia per la pena pecuniaria che per la pena detentiva.
NOME COGNOME, con il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce violazione degli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen., 56, 610, 612 e 629 cod. pen, travisamento della prova testimoniale nonchØ carenza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione di cui al capo I) ed alla penale responsabilità dell’imputato.
La motivazione, a giudizio della difesa, sarebbe connotata da argomentazioni contraddittorie e manifestamente illogiche e dalla sostanziale obliterazione delle doglianze difensive. La difesa ha, in particolare, rimarcato che NOME COGNOME non avrebbe, nel corso della sua deposizione dibattimentale, riferito di aver subito violenze, minacce ovvero intimidazioni finalizzate ad abbandonare l’appartamento da lui occupato mentre la sua compagna NOME COGNOME si sarebbe limitata a riferire del danneggiamento, nella fase di smontaggio, di un armadio che si trovava nell’appartamento in questione, circostanza che non potrebbe di certo integrare una condotta di minaccia penalmente rilevante.
Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine alla doglianza con cui la
difesa aveva eccepito la mancanza di prova di una diretta correlazione tra i ritenuti comportamenti intimidatori e il rilascio dell’appartamento da parte della persona offesa, non essendo stato accertato se il COGNOME si sia allontaNOME per via delle minacce o per ottenere ulteriore denaro a lui promesso dal COGNOME.
10. Il ricorrente, con il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce violazione degli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen., travisamento della prova decisiva nonchØ carenza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di tentata estorsione di cui ai capi E), G) ed H) ed alla penale responsabilità dell’imputato.
10.1. In relazione al reato di cui al capo E), il ricorrente deduce che la Corte distrettuale non avrebbe svolto una puntuale verifica dell’attendibilità delle persone offese, resa necessaria dal contrasto tra le rispettive versioni: NOME COGNOME, infatti, avrebbe smentito quanto riferito dal marito NOME circa presunte richieste di denaro avanzate dal ricorrente, dichiarando, per contro, che il COGNOME avrebbe offerto diecimila euro per indurre il coniuge a lasciare l’appartamento. Da tali dichiarazioni emergerebbe, dunque, che l’azione dell’imputato era orientata al rilascio dell’immobile previo pagamento di una somma rilevante e non – come contestato – ‘al fine di ottenere il pagamento della somma di 500,00 euro per l’occupazione dell’appartamento’.
Si censura, inoltre, che la Corte territoriale non avrebbe chiarito i profili del concorso del ricorrente nelle condotte attribuite a COGNOME NOME e COGNOME NOME, con conseguente carenza motivazionale.
10.2. Con riferimento al reato di cui al capo G), la difesa prospetta, parimenti, travisamento della prova in relazione all’affermazione secondo cui NOME sarebbe stato destiNOMErio di danneggiamenti e minacce di morte da parte del COGNOME che intendeva farsi corrispondere somme per l’occupazione dell’appartamento; assunto che troverebbe ‘inconfutabile smentita’ nella trascrizione della deposizione resa dalla persona offesa all’udienza del 13 novembre 2019, ove lo COGNOME avrebbe dichiarato di aver denunciato il COGNOME per i suoi ‘tentativi’ di cacciarlo di casa. Anche in tale capo, il ricorrente si duole dell’omessa indicazione dei profili concorsuali del ricorrente rispetto alle condotte ascritte a COGNOME NOME e COGNOME NOME, con vizio motivazionale sul punto.
10.3. Quanto al reato di cui al capo H), la difesa evidenzia che la persona offesa NOME COGNOME avrebbe riferito che il marito era stato minacciato dal COGNOME al solo scopo di indurre la coppia ad abbandonare l’appartamento occupato e non per costringerla a consegnare somme di denaro, come invece ritenuto dai giudici di merito, con conseguente travisamento della prova dichiarativa.
11.AVV_NOTAIO COGNOME, con il terzo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce violazione degli artt. 533, 546 cod. proc. pen., 633 e 639-bis cod. pen. nonchØ carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello con cui era stata dedotta l’estraneità dell’imputato rispetto alle condotte di occupazione abusiva di cui al capo B).
La Corte di merito non avrebbe argomentato in ordine alla responsabilità del COGNOME, a titolo di concorso morale, in relazione alle occupazioni abusive di cui alle lettere b1, b4, b7, b8, b9, b10, b11 e b12; la difesa ha argomentato in proposito che il ricorrente non avrebbe posto in essere condotte di agevolazione in favore dei singoli autori dei reati di occupazione abusiva, anzi assumendo comportamenti finalizzati all’allontanamento degli occupanti con conseguente insussistenza dell’ipotizzata responsabilità concorsuale.
12. AVV_NOTAIO COGNOME, con il quarto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce violazione degli artt. 533, 546 cod. proc. pen., 603-bis cod. pen. nonchØ manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo N).
¨ stata, in particolare, evidenziata l’insussistenza dei necessari indici di sfruttamento, negando che siano emersi nel corso dell’istruttoria elementi quali l’abnorme estensione dell’orario di lavoro, l’imposizione di condizioni lavorative degradanti ovvero la corresponsione di salari ridotti ‘a situazioni di miseria’. A giudizio della difesa, il solo anomalo inquadramento del rapporto quale rapporto autonomo piuttosto che subordiNOME, ancorchØ con irregolari trattenute, non determinerebbe, di per sØ, la riconducibilità dei fatti alla fattispecie contestata.
Il ricorrente censura, quindi, la motivazione della Corte territoriale, che – anzichØ accertare in concreto l’eventuale sussistenza di retribuzioni inferiori ai parametri di riferimento, violazioni della disciplina su orario, riposi e ferie, inosservanze in materia di sicurezza e igiene nonchØ l’assoggettamento dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di controllo o sistemazioni alloggiative degradanti- avrebbe fatto discendere tali profili automaticamente dal mero irregolare assetto giuridico dei rapporti, con argomentazione apodittica e sostanzialmente apparente.
Si contesta, inoltre, l’individuazione dello stato di bisogno in una generica vulnerabilità idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione dei lavoratori, deducendo in proposito che sarebbe incongruo ritenere che lo stato di bisogno sia individuabile in tutte quelle situazioni nelle quali una persona si adoperi per dare risposta alle esigenze di svolgere un’attività lavorativa ed avere a disponibilità di un’abitazione, essendo necessari invece che il lavoratore versi in condizioni di mancanza materiale o morale idonee a determinare un approfittamento di tali condizioni da parte del datore di lavoro.
I giudici dell’appello avrebbero, infine, inoltre erroneamente fondato la condanna sulle espressioni utilizzate dal COGNOME nel corso di una conversazione telefonica (nel corso della quale lo stesso riferiva di essere ‘il padrone del vapore’ e di sfruttare gli operai), espressioni sicuramente sgradevoli ma inidonee a dimostrare l’effettivo sfruttamento dei lavoratori.
NOME COGNOME, con il quinto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce violazione degli artt. 533, 546, 581 cod. proc. pen., 648-ter.1 cod. pen., carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello in tema di autoriciclaggio nonchØ manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo O).
I giudici di appello, limitandosi a riprodurre quanto descritto nella motivazione della sentenza di primo grado, non si sarebbero confrontati con le doglianze con cui la difesa aveva dedotto la mancanza di prova in ordine alla provenienza delle somme di denaro contante versate sui conti correnti della moglie del ricorrente (NOME COGNOME).
La difesa ha, altresì, eccepito che l’intercettazione della conversazione intercorsa tra il NOME e la sorella in data 4 dicembre 2017 non costituirebbe, a seguito di una corretta lettura contenutistica, una sorta di confessione delle condotte di ripulitura del denaro -come erroneamente affermato dal Tribunale- ma una ‘critica feroce delle scelte di altri componenti della famiglia’ (vedi pag. 33 del ricorso).
¨ stata, inoltre, rimarcata l’assoluta carenza di motivazione in ordine all’idoneità delle condotte ad ostacolare concretamente l’accertamento della provenienza delittuosa di tali somme, non essendo possibile – a dire del ricorrente- attribuire alle dazioni in favore della moglie il significato di una concreta attività impeditiva dell’individuazione della fonte.
La declaratoria di infondatezza riservata alla seconda parte del motivo di appello in tema di autoriciclaggio sarebbe frutto di un travisamento: la difesa non chiedeva, infatti, di analizzare
in quale momento temporale sarebbero avvenuti gli acquisti degli immobili e del garage da parte della RAGIONE_SOCIALE ma di accertare la data del conferimento di denaro per verificare se una parte delle dazioni fosse intervenuta prima dell’entrata in vigore della nuova fattispecie incriminatrice (gennaio 2015).
14.NOME COGNOME, con il sesto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce violazione degli artt. 62-bis, 81, 133 cod. pen. nonchØ carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
La motivazione con cui i giudici di appello hanno rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sarebbe fondata su argomentazioni apodittiche e mere formule di stile ed improntata piø ad una critica dell’atteggiamento complessivo del COGNOME piuttosto che ad una concreta analisi delle condotte oggetto di giudizio, del corretto comportamento processuale del ricorrente e dei parziali adempimenti riparativi.
I giudici di appello, inoltre, non avrebbero esposto alcun criterio a fondamento della determinazione dell’aumento a titolo di continuazione e non avrebbero dato conto dei parametri impiegati per determinare i singoli aumenti, senza peraltro prendere in considerazione le circostanze favorevoli enucleate dalla difesa per ogni singolo episodio in continuazione.
15. NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, lo ha condanNOME alla pena di anni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 1.010,00 di multa per il reato continuato di cui agli artt. 633-639-bis e 629 cod. pen.
16. NOME COGNOME, con il primo e secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., 56, 629 e 610 cod. pen., travisamento della prova testimoniale nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione di cui al capo I) ed alla mancata qualificazione del fatto nel reato di violenza privata ovvero nell’ipotesi tentata di estorsione.
16.1. Il ricorrente ha, preliminarmente, eccepito la contraddittorietà tra le due decisioni di merito e la conseguente violazione del principio devolutivo e del principio della reformatio in peius : Ł stato, in proposito, rilevato che i giudici di appello avrebbero fondato la condanna su circostanze fattuali (vendita della roulotte, danneggiamento dell’armadio della COGNOME) la cui rilevanza probatoria era stata esclusa dal primo giudice, il quale aveva ritenuto che l’estorsione in danno del COGNOME si era concretata in due soli atti intimidatori (distacco del collegamento volante tra il garage e l’abitazione in uso al COGNOME, sparizione degli effetti personali della nonna della NOME).
16.2.I giudici di appello, inoltre, avrebbero travisato la prova dichiarativa laddove hanno affermato che il COGNOME avrebbe continuato ad occupare l’alloggio dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ancora per 5 mesi dopo la cessione del garage’ (pag. 47 della sentenza impugNOME). Tale affermazione sarebbe incontrovertibilmente smentita dalle risultanze istruttorie indicate in ricorso (scrittura privata datata 22 settembre 2017 attestante la cessione del garage, scrittura privata datata 4 ottobre 2017 attestante il rilascio dell’appartamento da parte del COGNOME e la contestuale immissione in possesso della Feraru, conversazioni intercettate e dichiarazioni rese dal COGNOME e dalla COGNOME all’udienza del 27 novembre 2019) che dimostrerebbero con certezza come la coppia abbia abbandoNOME l’appartamento quattordici giorni dopo la cessione del garage.
16.3. Con ulteriore doglianza, la difesa censura la qualificazione, operata dai giudici di
merito, dei distacchi di energia elettrica quali condotte minacciose poste in essere dagli imputati per costringere il COGNOME a lasciare tempestivamente l’immobile occupato. Tale ricostruzione, secondo il ricorrente, sarebbe in radicale contrasto con le risultanze istruttorie e, segNOMEmente, con le dichiarazioni rese dal COGNOME e dalla COGNOME circa la natura degli episodi.
In particolare, i testi non avrebbero descritto un fatto di natura intimidatoria, bensì ‘ l’oggetto di una discussione in cui i pretesi autori della minaccia respingevano da sØ l’addebito di essere stati autori materiali del fatto, e si adoperavano poi perchØ la condizione di disagio, cagioNOME dal distacco della luce, venisse elimiNOME ‘ (vedi pag. 19 del ricorso). Ne conseguirebbe l’insussistenza di una minaccia, difettando la percezione, da parte dei destiNOMEri, della prospettazione di un male ingiusto, non meramente accidentale e riconducibile alla volontà degli agenti, quale mezzo di coazione all’abbandono dell’appartamento.
A conforto di tale assunto, la difesa richiama, da un lato, la condotta degli imputati, che avrebbero costantemente negato la paternità dei distacchi attribuendoli a terzi, e, dall’altro, l’atteggiamento del COGNOME, il quale, protestando con veemenza, avrebbe mostrato di non essere intimorito dalle reiterate interruzioni di corrente.
Infine, la difesa evidenzia che, dopo la sottoscrizione della scrittura privata e il versamento del denaro, NOME COGNOME sarebbe rimasto estraneo alla successiva evoluzione dei fatti, giacchØ le condotte miNOMErie finalizzate ad accelerare lo sgombero sarebbero state attuate esclusivamente da NOME COGNOME, unico soggetto interessato al rapido rilascio dell’immobile.
16.4. La difesa censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui le condotte ritenute intimidatorie sarebbero state volte ad accelerare il rilascio dell’appartamento da parte del COGNOME, poichØ gli imputati, pur avendo corrisposto la somma pattuita, non avrebbero potuto ottenere ‘legalmente’ il rilascio, con la conseguenza che la persona offesa avrebbe potuto permanere nell’immobile a proprio piacimento.
Tale ricostruzione, ad avviso del ricorrente, sarebbe illogica e contraddittoria alla luce della sequenza temporale degli eventi, dell’assenza di qualsivoglia prospettazione di un pregiudizio alla coppia in caso di mancato rilascio da parte di NOME COGNOME nonchØ delle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, i quali non avrebbero mai manifestato l’intenzione di trattenersi nell’appartamento, anche perchØ il COGNOME aveva già reperito casa e lavoro ad Itri e, infatti, ha lasciato la casa appena due settimane dopo il rilascio del garage.
Da ciò deriverebbe l’insussistenza dell’elemento del danno patrimoniale in capo alla persona offesa, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, il mero riferimento dei giudici di merito alla possibilità per il COGNOME di rimanere ad libitum nell’appartamento, trattandosi di evenienza meramente ipotetica. La difesa aggiunge che il rilascio in tempi brevi corrispondeva a una precisa volontà della persona offesa e che, una volta ottenuto lavoro ad Itri, il COGNOME non avrebbe avuto alcun interesse economicamente apprezzabile a permanere nell’immobile. I giudici di merito, limitandosi a valorizzare tale ipotetico dato temporale, avrebbero fatto ricorso ad un meccanismo di identificazione del preteso danno men che presuntivo, pretermettendo ogni argomentazione in ordine alla necessaria individuazione di una situazione idonea ad incidere negativamente sull’assetto economico del COGNOME. L’asserita carenza di prova circa un danno economico ingiusto imporrebbe, quantomeno, la riqualificazione del fatto nel reato di violenza privata.
16.5.La motivazione sarebbe priva di qualsiasi valutazione circa la sussistenza di una correlazione causale tra le condotte intimidatorie ipotizzate ed il rilascio accelerato
dell’abitazione da parte del COGNOME; Ł stato in particolare rimarcato che se l’abbandono dell’immobile abusivamente occupato dalla persona offesa Ł avvenuto non quale effetto delle minacce asseritamente ricevute bensì per la volontà della persona offesa di ottenere i denari a lui promessi al fine di impiegarli a titolo di caparra per la nuova abitazione già individuata in Irti, non sarebbe possibile qualificare la fattispecie estorsiva come consumata. 17. NOME COGNOME, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., travisamento della prova testimoniale nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità concorsuale nella commissione del reato di cui al capo I).
La Corte territoriale, in particolare, ha affermato che il ricorrente avrebbe adiuvato il fratello NOME nella commissione del reato di estorsione con la piena consapevolezza del disegno criminoso sotteso alla trattativa. Tale affermazione si porrebbe in contrasto con quanto accertato da entrambi i giudici di merito in ordine all’inesistenza di un sodalizio criminale fra i fratelli COGNOME ed al coinvolgimento del ricorrente nella sola vicenda narrata dal COGNOME, circostanze incontestabili che hanno condotto all’assoluzione dello stesso per tutte le altre imputazioni di estorsione, autoriciclaggio ed occupazione abusiva diverse da quella relativa all’appartamento da lui personalmente occupato.
Entrambe le motivazioni sarebbero fondate su affermazioni apodittiche, ipotetiche e del tutto inidonee a chiarire in che cosa sarebbe consistito il concorso di NOME COGNOME nella realizzazione delle condotte estorsive di cui al capo I). In particolare, Ł stato rimarcato che la sottrazione dei beni collocati nel garage e la vendita della roulotte sono state attribuite dal COGNOME e dalla COGNOME al solo COGNOME, senza alcun riferimento all’odierno ricorrente.
La difesa, con riferimento ai distacchi della corrente destiNOME all’abitazione del COGNOME, ha evidenziato quanto dichiarato dalla coppia COGNOMENOMECOGNOME in ordine alla carenza di una indicazione specifica di NOME COGNOME quale autore del materiale distacco del cavo che dal garage nella disponibilità del COGNOME portava la luce alla casa occupata dal COGNOME.
18. NOME COGNOME,con il quinto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. e 62 n. 4 cod. pen. nonchØ carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del danno.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto riferimento ‘al valore del bene mobile danneggiato’, riferimento ritenuto del tutto incomprensibile ed illogico in considerazione del fatto che il danno ingiusto del reato di estorsione in esame Ł stato individuato dagli stessi giudici di merito nel ‘fatto immateriale di una supposta accelerata presa di possesso dell’appartamento occupato dal COGNOME‘.
D’altro canto, l’ulteriore riferimento alla necessità di compiere una complessiva valutazione comprensiva del danno materiale e morale non sarebbe accompagNOME da alcuna specifica valutazione di questa complessiva valenza, bensì esclusivamente da una formula di stile che peraltro, appare contrastante con quanto affermato dal primo giudice in ordine alla modesta gravità del fatto ed alla conseguente applicazione del minimo della pena (vedi pag. 77 della sentenza di primo grado).
19. Il ricorrente, con il sesto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. e 114 cod. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima importanza dell’apporto causale.
La Corte territoriale avrebbe in maniera del tutto illogica e contraddittoria affermato che la condotta del ricorrente sia identica a quella del fratello NOME, affermazione smentita da
quanto in precedenza affermato dagli stessi giudici di appello in relazione al ruolo di dominus della vicenda di NOME COGNOME e dall’estraneità del ricorrente alla materiale commissione delle intimidazioni diverse dai distacchi di luce (vedi pagg. 13, 44, 45, 46 e 48 della sentenza oggetto di ricorso).
20. Il ricorrente, con il settimo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 311 cod. pen. nonchØ mancanza motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di estorsione di lieve entità.
La Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che nell’atto di appello erano già stati evidenziati tutti i profili tipici della speciale diminuente introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale del 15 giugno 2023 (natura e circostanze del fatto, scarsa gravità delle condotte miNOMErie, tenuità del danno) e, di conseguenza, argomentare in ordine alla configurabilità o meno di tale diminuente.
21. NOME COGNOME, con l’ottavo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 533-546 cod. proc. pen., 62-bis cod. pen., del principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3-27 Cost. ed 11, 49, 117 della Carta dei diritti fondamentali della Comunità Europea nonchØ manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della marginalità del contributo causale del ricorrente nell’unica fattispecie estorsiva per cui ha riportato condanna ed alla natura esclusivamente gregaria del suo ruolo con conseguente necessità di adeguare la pena alla concreta posizione processuale di NOME COGNOME, posizione sicuramente diversa da quella ben piø significativa del fratello NOME.
Parimenti i giudici dell’appello avrebbero ignorato la minima importanza del contributo causale asseritamente fornito dal ricorrente, la straordinaria modestia del danno arrecato alla persona offesa, l’assenza di qualsiasi forma di violenza fisica e la complessiva tenuità dell’intera vicenda, elementi che avrebbero dovuto indurre la Corte distrettuale a mitigare la pena incongrua ed eccessiva determiNOME dal primo giudice.
22. NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, lo ha condanNOME alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato continuato di estorsione.
23. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione e della sua penale responsabilità.
La Corte territoriale non avrebbe confutato i motivi di appello con cui si lamentava il mancato accertamento da parte del primo giudice della paternità degli episodi estorsivi commessi in danno del COGNOME e della COGNOME e della loro idoneità a perfezionare la contestata estorsione; in particolare:
·In relazione all’episodio dell’interruzione dell’energia elettrica: la difesa ha affermato che, dalle dichiarazioni della COGNOME e del COGNOME, risulterebbe che quest’ultimo avrebbe chiesto spiegazioni al COGNOME, il quale dava la colpa ai fratelli COGNOME che a loro volta negavano la responsabilità incolpandosi a vicenda per poi chiedere al COGNOME di riattaccare la corrente (pagg. 45, 47, 48, 64, 65 e 66 della trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza del 27 novembre 2019).
·In relazione all’episodio dell’armadio danneggiato: la RAGIONE_SOCIALE si sarebbe limitata a riferire che le era stata messa fretta per il rilascio dell’immobile ‘con l’offerta di inviare due ragazzi per smontarle l’armadio che invece era stato rotto e sbarbato” (pag. 48 della sentenza oggetto di
ricorso nonchØ pagg. 66 e 67 della menzioNOME trascrizione), propalazioni sicuramente inidonee a dimostrare il coinvolgimento del COGNOME in tale episodio.
·Quanto al mancato rintraccio degli effetti personali della nonna della COGNOME custoditi nel garage in uso al COGNOME, i giudici di appello si sarebbero limitati a valorizzare quanto riferito dalla COGNOME in ordine alle confidenze fattele dalla nonna in ordine alla presenza di tali effetti personali all’interno della vettura del ricorrente. Ad opinione della difesa, tali dichiarazioni sarebbero state travisate dalla Corte di merito in quanto la COGNOME non avrebbe mai riferito di aver collegato tale episodio alle pressanti richieste di lasciare l’immobile da lei occupato (pagg. 64, 68 e 69 della trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza del 27 novembre 2019).
¨ stata, inoltre, eccepita la violazione del principio devolutivo in considerazione del fatto che i giudici di appello avrebbero utilizzato per giustificare la condanna due aspetti di violenza e minaccia (la vendita della roulotte ed il danneggiamento della vettura della COGNOME) in relazione ai quali il Pubblico ministero non aveva proposto impugnazione nonostante il primo giudice li avesse ritenuti irrilevanti, prestandosi a spiegazioni di incerta attribuzione.
24. NOME COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La motivazione sarebbe del tutto assente in relazione al motivo di appello con cui la difesa aveva chiesto l’applicazione del disposto dell’art. 114 cod. pen. in considerazione del ruolo marginale e subordiNOME rispetto al ruolo del COGNOME svolto dall’odierno ricorrente.
La complessiva motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità del COGNOME sarebbe, inoltre, manifestamente illogica nella parte in cui i giudici di merito, dopo aver affermato il ruolo preminente di NOME COGNOME in ordine all’intera fattispecie estorsiva, si sono determinati ad applicare un identico trattamento sanzioNOMErio ai due correi, senza tenere conto che il COGNOME si sarebbe limitato a staccare il cavo che partendo dal garage nella sua disponibilità portava l’energia elettrica all’appartamento occupato dal COGNOME e dalla COGNOME.
25. NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, l’ha condanNOME alla pena di anni 1, mesi 9 di reclusione ed euro 143,00 di multa per il reato continuato di cui agli artt. 633-639-bis, 56-629, 610 e 614 cod. pen.
26. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 629 cod. pen., travisamento del fatto nonchØ manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di estorsione di cui ai capi E), G) ed H).
26.1. Con riferimento al capo E), la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alle doglianze difensive con cui si evidenziava che la sentenza di primo grado conterrebbe una descrizione delle condotte violente e miNOMErie non finalizzata all’indebita pretesa di somme di denaro da parte degli occupanti degli immobili dell’RAGIONE_SOCIALE ma al rilascio dell’immobile stesso, con conseguente insussistenza dell’elemento materiale del reato di estorsione.
La motivazione non chiarirebbe, peraltro, se le violenze e minacce poste in essere fossero finalizzate alla riscossione dell’affitto o invece ‘ una locupletazione che il COGNOME si sarebbe procurato dopo lo spoglio, locando, nelle sue intenzioni, a terzi ‘ (vedi pag. 3 del ricorso).
Il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello sarebbe, a giudizio della difesa, coerente solo se il risultato voluto fosse il rilascio dell’immobile (con conseguente sussistenza del solo reato di cui all’art. 610 cod. pen.) e non se la violenza mirasse ad
ottenere il canone di locazione, in quanto non ci sarebbe niente di piø illogico ‘ di blandire qualcuno promettendogli euro 10.000 al fine di farsi pagare 500 euro a stanza ‘ (vedi pag. 4 del ricorso).
Peraltro, le condotte attribuite alla COGNOME non sarebbero ‘accompagnate dalla richiesta di un comportamento rivolta alle persone offese’ (vedi pag. 3 del ricorso) con conseguente sicura insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.
26.2. Con riferimento ai capi G) ed H), la motivazione sarebbe carente in ordine all’individuazione dell’ingiusto profitto ed erronea laddove i giudici di appello hanno affermato che ‘ se non fosse stato pagato il canone non dovuto, si sarebbe dovuto liberare l’immobile ‘ (pag. 62 della sentenza impugNOME) senza individuare con precisione il fine a cui la violenza si Ł fatta mezzo.
A giudizio della difesa, la prospettazione di una minaccia volta allo sgombero successiva alla richiesta di un canone non dovuto non sarebbe condotta idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di estorsione; ciò perchØ tra la minaccia e il comportamento richiesto deve sussistere un rapporto di mezzo a fine che sussista nel momento in cui la coartazione Ł posta in essere o tentata, essendo necessario individuare tale rapporto non rispetto una finalità illecita qualsiasi ma specificamente a quella che implica la qualifica ai sensi dell’articolo 629 cod. pen.
26.3. La ricorrente ha, inoltre, ritenuto ravvisabile un vistoso travisamento del fatto, in particolare i giudici di appello avrebbero erroneamente interpretato quanto dichiarato dalla teste COGNOME (a pagina 102 della trascrizione della sua deposizione ‘devi andare via lì ci sono i soldi del suo ragazzo’) nel senso ‘devi andare via o dare i soldi al mio ragazzo’ mentre la lettura dell’intera deposizione ed, in particolare, delle frasi riportate nella pagina successiva della trascrizione (‘Con me, perchØ mi hai colpito la porta?’) e della successiva risposta della COGNOME ‘non ce l’ho niente con questa storia’ dimostrerebbero inequivocabilmente che la ricorrente diceva all’COGNOME di non sapere nulla della storia dei soldi e degli appartamenti.
27. NOME COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 195, 500 e 512 cod. pen. conseguente all’illegittima acquisizione del verbale di s.i. rese da NOME.
27.1. La ricorrente ha eccepito che la Corte territoriale, dopo aver evidenziato come il Tribunale avesse acquisito le dichiarazioni di NOME ai sensi dell’art. 512, comma primo, cod. proc. pen. in assenza dei presupposti di legge, avrebbe erroneamente acquisito tali dichiarazioni ai sensi dell’art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. sul presupposto che il testimone sarebbe stato sottoposto a violenza/minaccia per indurlo a non deporre.
Tale affermazione non terrebbe conto del fatto che l’art. 500 cod. proc. pen. regolerebbe ad opinione della difesa- esclusivamente l’ipotesi in cui il soggetto, presente al dibattimento, si rifiuti di deporre previa investitura del ruolo qualificato di testimone e non la diversa ipotesi in cui il dichiarante non si presenti in udienza, ciò in considerazione della inesistenza di un meccanismo acquisitivo diretto fondato su fattori che abbiano perturbato la fonte inducendola a non presentarsi al dibattimento e del fatto che l’art. 514 cod. proc. pen. sancisce che i casi di acquisizioni consentite ‘ integrino un numerus clausus insuscettibile di estensioni analogiche ‘ (vedi pag. 8 del ricorso).
27.2. La difesa ha lamentato, inoltre, l’assenza dei concreti elementi per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia per non deporre; a tal fine non sarebbero, infatti, idonei e sufficienti nØ il mero racconto da parte del soggetto che si sottrae alla deposizione (perchØ in tal modo si creerebbe una circolarità soggetta all’arbitrio del dichiarante) nØ la testimonianza resa dalla polizia giudiziaria in violazione dell’art. 195,
comma quarto, cod. proc. pen.
La ricorrente afferma, infine, che la scelta dello NOME di non sottoporsi all’esame sarebbe frutto di una sua libera scelta con conseguente operatività della norma di chiusura dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La dedotta violazione di legge travolgerebbe, alla stregua della prova di resistenza, il capo M) di cui i verbali illegittimamente acquisiti sarebbero unica prova con effetto invalidante anche sugli altri capi.
28. NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza emessa in data 23 ottobre 2020 con cui il Tribunale di Firenze lo ha condanNOME alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 143,00 di multa per il reato continuato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.
29. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 633 e 639-bis cod. pen. nonchØ carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato continuato di occupazione abusiva.
29.1. I giudici di merito, con motivazione a tratti inesistente e senza indicare specifici elementi a corredo della declaratoria di responsabilità, hanno ritenuto che il COGNOME, nella sua veste di portiere dello stabile, abbia tollerato l’occupazione abusiva di appartamenti dell’RAGIONE_SOCIALE e, quindi, che lo stesso debba rispondere a titolo di concorso nel reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per omesso controllo.
A giudizio della difesa la motivazione non specificherebbe i periodi temporali di occupazione degli immobili, il contributo causale fornito dal ricorrente nelle contestate occupazioni abusive nØ elementi attestanti l’esistenza di rapporti di complicità o mera connivenza con gli autori materiali dei singoli reati.
29.2. ¨ stato, in proposito, affermato che i giudici di appello non avrebbero correttamente valutato le dichiarazioni rese dal teste COGNOME (dipendente della società cui era affidata la gestione degli immobili dell’RAGIONE_SOCIALE), il quale avrebbe riferito di essere stato informato dal COGNOME -in occasione di un sopralluogo effettuato nel 2016- che alcuni degli appartamenti erano stati abusivamente occupati con la ‘supervisione’ di NOME COGNOME.
La Corte distrettuale, travisando le dichiarazioni del teste COGNOME, ha ritenuto tali circostanze inidonee a dimostrare l’estraneità del COGNOME alle contestate occupazioni con affermazione ritenuta apodittica e priva di fondamento probatorio; la difesa ha, in proposito, rimarcato l’incompatibilità -in punto di logica- tra l’affermazione di responsabilità ed il fatto che il COGNOME abbia riferito al COGNOME la situazione di diffusa illegalità presente all’interno delle strutture abitative in esame.
29.3. La difesa ha, inoltre, lamentato l’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME in considerazione delle significative contraddizioni interne che le caratterizzano, avendo il dichiarante fornito tre versioni diverse in ordine ai rapporti economici intrattenuti con il COGNOME.
La motivazione con cui i giudici di appello hanno fondato la condanna sulle dichiarazioni del COGNOME nonostante la loro evidente imprecisione ed inattendibilità in ordine alla motivazione ed all’importo della dazione di denaro in favore del ricorrente, sarebbe del tutto incoerente e contraddittoria, non spiegando le ragioni per cui le dichiarazioni di un teste giudicato inattendibile possano essere sufficienti per affermare la penale responsabilità del COGNOME. 29.4. La motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso che le condotte del COGNOME possano rientrare nel concetto di connivenza non punibile sarebbe carente e meramente assertiva; in particolare i giudici di appello non avrebbero indicato le condotte omissive che avrebbero agevolato la commissione dei contestati reati di occupazione abusiva e non si
sarebbero adeguatamente confrontati con le doglianze difensive con cui era stata rimarcata la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME con conseguente carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità del COGNOME.
NOME COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62bis cod. pen. nonchØ carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni poste a fondamento della richiesta difensiva con conseguente carenza di motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso, con cui NOME COGNOME eccepisce violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. Ł fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1.1. Secondo quanto stabilito dall’art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. ‘se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini’ le dichiarazioni da essa rese non possono essere utilizzate.
Il Collegio intende, sul punto, conformarsi al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui l’inutilizzabilità prevista dall’art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall’inizio dell’esame o dopo l’emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. rispetto ai fatti oggetto di accertamento (Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 280277 – 01; Sez. 1, n. 25390 del 03/04/2025, NOME COGNOME, Rv. 288177 – 01).
Ne consegue, pertanto, che le vicende devono presentare caratteristiche tali da consentire di ravvisare, in concreto, la presenza di elementi dotati di adeguato spessore indiziante, idonei ad attribuire al dichiarante la qualità sostanziale di indagato, non essendo a tal fine sufficienti meri sospetti, congetture investigative o intuizioni personali dell’autorità procedente (vedi Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243417-01; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 277947 – 01).
La verifica della sussistenza della qualità di indagato in reato connesso o collegato va, pertanto, condotta secondo il criterio sostanziale « della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese » (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 267729-01; Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, COGNOME, Rv. 279606).
La sanzione dell’inutilizzabilità non postula, infatti, che il dichiarante abbia già acquisito la veste formale di imputato o di indagato, trovando applicazione anche nei confronti di chi, pur versando sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualifica processuale (Sez. 2, n. 1863 del 19/12/2005, Portogallo, Rv. 233362 – 01; Sez. 6, n. 12174 del 17/12/2004, Napoli, Rv. 231719 – 01).
Spetta al giudice, dunque, verificare in termini sostanziali -prescindendo da indici formali, quali l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reatol’oggettiva attribuibilità della qualità di indagato al soggetto nel momento in cui le dichiarazioni siano rese (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 – 01; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282030- 01; Sez. 6, n. 25425 del 4/03/2020, COGNOME Rv. 279606 – 01).
1.2. La sentenza impugNOME si Ł discostata dai principi sopra richiamati, fondando l’affermazione di responsabilità su dichiarazioni assunte in violazione delle garanzie previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., con conseguente indebita utilizzazione di prove che
avrebbero dovuto essere espunte dal compendio probatorio.
Deve, al riguardo, essere evidenziato che NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati escussi, nel corso delle indagini preliminari, quali persone informate sui fatti e, successivamente, esaminati come testimoni nel giudizio di primo grado, nonostante che, sin dal momento della prima escussione, risultassero già attinti da gravi indizi di reità in ordine al reato di occupazione abusiva. NØ può trascurarsi che sussisteva un incontestabile nesso di collegamento probatorio tra i reati contestati agli imputati nel presente procedimento e le occupazioni sine titulo degli alloggi di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE realizzate dai medesimi dichiaranti in epoca anteriore alla loro audizione.
Invero, dalla ricostruzione fattuale recepita in entrambe le sentenze di merito emerge con chiarezza che tali soggetti furono sottoposti a sommarie informazioni quando era già prescinde dall’avvenuta o meno formale iscrizione nel registro delle notizie di reato.
emersa, in termini di certezza, la loro abusiva occupazione degli immobili dell’RAGIONE_SOCIALE, dovendosi ribadire che l’operatività delle garanzie previste dall’art. 63 cod. proc. pen. Sotto il medesimo profilo, risulta parimenti erronea la loro successiva escussione nella veste di testimoni nel corso del dibattimento, giacchØ, già prima del loro esame, erano stati assunti altri testimoni dell’accusa che avevano puntualmente chiarito il pieno coinvolgimento dei predetti nelle reiterate violazioni degli artt. 633 e 639-bis cod. pen. oggetto di attenzione investigativa.
Ne deriva che l’assunzione della prova dichiarativa in assenza delle prescritte avvertenze e garanzie ha determiNOME una violazione delle regole poste dall’art. 64 cod. proc. pen., con ricadute dirette sul regime di utilizzabilità del materiale così formato.
Peraltro, non vi Ł spazio per dubitare del collegamento tra i reati di violenza privata, estorsione, sfruttamento del lavoro ed autoriciclaggio contestati agli imputati e le occupazioni abusive poste in essere da NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Deve, in proposito, essere rimarcato come le condotte criminose oggetto del presente procedimento fossero funzionalmente orientate allo sfruttamento, da parte degli imputati, dello stato di inferiorità dei predetti soggetti, i quali venivano costretti a corrispondere al COGNOME e ai suoi accoliti somme di denaro quale prezzo imposto per poter permanere all’interno delle abitazioni che i ricorrenti avevano loro illecitamente procurato.
Ne consegue che la motivazione della decisione impugNOME, nella parte in cui valorizza tali dichiarazioni senza confrontarsi con la loro inutilizzabilità e senza verificare l’effettiva qualità sostanziale rivestita dai dichiaranti al momento delle rispettive escussioni, risulta viziata, imponendo la rinnovata valutazione del compendio probatorio alla luce dei richiamati principi e delle connesse preclusioni probatorie.
1.3. Deve, peraltro, rilevarsi l’erroneità dell’assunto fatto proprio dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto che le già menzionate persone offese dei reati di cui agli artt. 610, 629 e 603bis cod. pen. sarebbero state correttamente escusse nella veste di testimoni sul presupposto che le stesse non sarebbero state autrici materiali delle invasioni degli alloggi dell’RAGIONE_SOCIALE, essendosi limitate a fare ingresso in immobili previamente invasi dagli imputati su indicazione di questi ultimi.
Una simile ricostruzione, tuttavia, non considera che, in tali frangenti, l’offesa al bene giuridico presidiato dall’art. 633 cod. pen. si Ł arricchita di un quid novi, sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo, in quanto riconducibile ad una condotta autonoma e ulteriormente lesiva posta in essere dai dichiaranti.
Occorre, in proposito, ribadire che la fattispecie di invasione di terreni o edifici prevista dall’art. 633 cod. pen. postula una condotta strutturalmente complessa, la quale non si esaurisce nell’arbitraria introduzione nel bene altrui, ma richiede altresì la finalità di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, mediante l’instaurazione di un rapporto di fatto incompatibile con quello del titolare del diritto.
Ne discende che l’ingresso successivo in un immobile già oggetto di precedente invasione non Ł, di per sØ, elemento idoneo ad escludere la riferibilità ai nuovi occupanti di una autonoma condotta penalmente rilevante, ove essa sia sorretta dalla volontà di mantenere l’occupazione e di consolidare un potere di fatto sul bene, con conseguente protrazione e aggravamento della compressione delle prerogative dominicali. L’ulteriore permanenza e l’utilizzazione dell’alloggio, in quanto espressive di un distinto atteggiarsi della signoria di fatto sul bene, integrano dunque un apporto causale proprio, idoneo ad ampliare l’offesa già prodotta.
In tale prospettiva, giova richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nei reati a carattere permanente, qualunque forma di agevolazione o contributo prestato prima della cessazione della condotta tipica integra concorso nel reato, quanto meno sotto il profilo morale. Ne consegue che risponde del delitto anche chi, pur non avendo partecipato alla fase iniziale dell’invasione ex art. 633 cod. pen., intervenga successivamente per rafforzare o protrarre l’azione criminosa, concorrendo così alla sua permanenza (Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, Maniscalco, Rv. 274902 – 01).
Tutto ciò premesso va rimarcato come l’assunzione di informazioni senza il rispetto delle garanzie difensive, in applicazione dei principi giuridici appena esposti, imponga di ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese da NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.4. Va, infine, rilevato come il ricorrente abbia puntualmente assolto l’onere di specificazione in ordine all’incidenza dell’eventuale espunzione dei risultati delle dichiarazioni ritenute inutilizzabili ai fini della c.d. ‘prova di resistenza’ (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01).
Il ricorso ha, infatti, correttamente evidenziato che, per quanto emerge dalla sentenza impugNOME, l’elemento decisivo ai fini dell’affermazione della responsabilità penale degli imputati, con riguardo a tutti gli episodi oggetto di contestazione, Ł rappresentato dalle dichiarazioni – inutilizzabili per le ragioni già illustrate – rese dai soggetti ora menzionati. Sul punto giova richiamare l’insegnamento di Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216249-01, secondo cui la decisione impugNOME, quand’anche formalmente viziata per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, va annullata solo ove si accerti che la prova illegittimamente acquisita abbia esplicato una efficacia dimostrativa determinante nel percorso argomentativo del giudice di merito, incidendo in modo reale sul convincimento e sul dictum , nel senso che l’opzione decisoria adottata non sarebbe stata la medesima senza l’utilizzazione di quella risultanza, pur in presenza di altri elementi probatori, di per sØ ritenuti non sufficienti a sorreggere identico esito.
In motivazione, Sez. U, COGNOME richiama, a sua volta, anche Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, NOME, Rv. 210199-01, che, sebbene riferita a ipotesi di inutilizzabilità conseguenti a innovazioni legislative, ha affermato che il procedimento probatorio deve considerarsi ancora ‘in fieri’ allorchØ la Corte di Cassazione sia investita del sindacato sulla motivazione concernente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; con la conseguenza che, nell’esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali, la stessa Corte ha il potere-dovere di rilevare che la decisione gravata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto difetto di utilizzazione.
Tale evenienza ricorre anche nel caso in esame, per la totalità dei ricorrenti: il vizio di inutilizzabilità si riverbera, infatti, in un vizio motivazionale, poichØ la motivazione valorizza in modo centrale apporti dichiarativi che devono essere espunti dal compendio, con ciò imponendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugNOME ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, affinchØ proceda alla verifica della ‘resistenza’ della decisione una volta sottratte le risultanze probatorie dichiarate inutilizzabili.
Si tratta, all’evidenza, di una valutazione che attiene al merito e che Ł rimessa al giudice del rinvio, il quale, nella pienezza dei suoi poteri decisori, dovrà apprezzare in concreto se, eliminati gli elementi acquisiti contra legem, residuino ulteriori prove, autonomamente idonee e di per sØ sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità penale degli imputati.
Va, altresì, ricordato che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, Ł investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può procedere a una rinnovata valutazione del fatto con autonomia di giudizio, non rimanendo vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma potendo accedere a una complessiva rivalutazione del compendio probatorio, all’esito della quale Ł legittimato ad approdare anche a soluzioni diverse da quelle raggiunte dal precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. Rv. 285801-02).
Pertanto, alla luce dei principi richiamati, la sentenza impugNOME va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, affinchØ verifichi la tenuta logica e probatoria degli elementi residui nonchØ l’eventuale rilevanza di ulteriori risultanze, e proceda, conseguentemente, a un nuovo giudizio conforme ai criteri sopra delineati in relazione ai delitti di cui ai capi b), d), e), f), g), h), i), n) ed o).
2. La pronuncia di annullamento con rinvio, adottata in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, deve essere estesa, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., anche ai coimputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ricorrendone i presupposti normativamente richiesti, ancorchØ costoro non abbiano articolato autonome e specifiche censure in relazione al medesimo segmento decisorio oggetto di caducazione, afferente all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati.
Sul punto, Ł opportuno ribadire che, ai fini dell’operatività dell’istituto dell’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, il coimputato deve essere qualificato come ‘non ricorrente’ non soltanto quando sia rimasto estraneo al giudizio di legittimità ma anche quando, pur partecipandovi, non abbia investito con un motivo puntuale la parte della sentenza poi annullata in accoglimento di doglianze prive di carattere esclusivamente personale. In altri termini, la mera presenza nel giudizio di cassazione non esclude l’applicazione dell’art. 587 cod. proc. pen. qualora l’impugnazione non abbia preso di mira, con specifica devoluzione, il punto oggetto della decisione rescindente.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che l’effetto estensivo dell’annullamento
opera in favore di tutti i coimputati che versino nella medesima condizione processuale e sostanziale, allorchØ la statuizione rescindente sia sorretta, come nella fattispecie, da motivi di natura oggettiva poichØ inerenti all’oggettiva inutilizzabilità delle prove poste a fondamento della decisione e, pertanto, non riconducibili a ragioni strettamente personali (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756 – 01; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686-01; Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 278226 – 01; Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv. 286939 – 02).
Ne deriva che l’annullamento pronunciato nei confronti di NOME COGNOME deve essere esteso anche agli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, posto che la censura accolta non attiene a profili individuali o esclusivamente personali, bensì involge un vizio che incide oggettivamente sul compendio probatorio utilizzato; di talchØ la ratio decidendi impone l’adozione della medesima soluzione rescindente anche in favore dei coimputati che non abbiano formalmente impugNOME, con specifico motivo, tale parte della decisione.
3. Il secondo motivo proposto da NOME COGNOME (con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO) ed il primo motivo dedotto da NOME COGNOME, con cui i ricorrenti deducono carenza di motivazione in ordine alla rispettiva penale responsabilità per i reati di cui ai capi E), G) ed H), sono fondati.
Occorre, in via preliminare, rilevare come i giudici di merito abbiano ancorato l’affermazione di colpevolezza dei ricorrenti in modo pressochØ esclusivo al contenuto delle dichiarazioni rese da NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME (cfr. pagg. da 37 a 46 della pronuncia di primo grado e pagg. da 50 a 62 della decisione impugNOME).
Tuttavia, per quanto già esposto al paragrafo n. 1, le predette deposizioni risultano inutilizzabili, poichØ assunte in violazione del disposto degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., con correlata assenza di un supporto probatorio legittimamente acquisito idoneo a sorreggere il giudizio di responsabilità.
Ne deriva che, espunte dal materiale valutabile le sole risultanze probatorie effettivamente valorizzate a fondamento dell’affermazione di colpevolezza, residua una carenza assoluta di prova circa la responsabilità penale dei ricorrenti in ordine ai reati di cui ai capi E), G) ed H). Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugNOME limitatamente a tali capi, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto, nel rispetto dei principi di diritto sopra richiamati.
Il terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME (a firma dell’AVV_NOTAIO) ed il primo motivo di ricorso dedotto da NOME COGNOME, con cui i ricorrenti lamentano carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato continuato di occupazione abusiva, sono fondati.
La decisione di condanna nei confronti di COGNOME COGNOME COGNOME, infatti, risulta fondata in via determinante sulle dichiarazioni -anch’esse da ritenersi inutilizzabili perchØ acquisite in violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.- rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME (cfr. pagg. da 60 a 66 della sentenza di primo grado e pagg. da 64 a 69 e 78-79 della sentenza oggetto di impugnazione).
Le ulteriori emergenze dichiarative, pure richiamate dai giudici del merito, non apportano, per contro, alcun elemento logico e direttamente dimostrativo idoneo a collegare COGNOME e COGNOME alla realizzazione delle contestate occupazioni abusive risolvendosi, al piø, in
riferimenti di contesto privi di univoca valenza indiziante.
In particolare, il teste NOME COGNOME, custode degli stabili RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO e 15, si Ł limitato a riferire che COGNOME era custode degli immobili siti in INDIRIZZO e che tali stabili erano interessati da numerose occupazioni abusive; il teste NOME COGNOME, responsabile dell’ufficio manutenzione della società incaricata della gestione del patrimonio immobiliare dell’RAGIONE_SOCIALE, ha, addirittura, dichiarato di essere stato avvisato da COGNOME circa il preoccupante incremento delle occupazioni abusive in occasione di un sopralluogo svolto dallo stesso COGNOME ‘nel 2016 o 2017’ (cfr. pagg. da 11 a 13 della sentenza di primo grado). Tali dichiarazioni, per come riportate e valorizzate dai giudici di merito, non contengono elementi specifici e individualizzanti atti a sostenere -oltre il ragionevole dubbio- un contributo concorsuale dei ricorrenti nella consumazione delle condotte di occupazione abusiva.
In definitiva, l’accertata inutilizzabilità delle principali (e sostanzialmente uniche) risultanze probatorie poste a base della condanna, unitamente all’assenza di autonome evidenze idonee a colmare il vuoto dimostrativo, impone l’annullamento della sentenza impugNOME anche in relazione al reato continuato di occupazione abusiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
5.I motivi con cui i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione commesso in danno di NOME COGNOME (secondo, terzo e quarto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME; primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME; primo, secondo e terzo motivo dedotti da NOME COGNOME; primo motivo dedotto daNOME COGNOME) sono fondati.
5.1. Deve, in via preliminare, essere nuovamente riaffermata l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME poichØ acquisite in violazione delle garanzie sancite dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., secondo quanto già puntualmente illustrato al § 1.
NØ può ritenersi che le ulteriori risultanze istruttorie valorizzate dai giudici del merito -la deposizione resa dalla teste NOME COGNOME, le intercettazioni telefoniche richiamate nelle sentenze di merito e le due dichiarazioni sottoscritte dal COGNOME in data 15/12/2017 e in data 16/12/2017- siano idonee a supplire alla carenza probatoria così determiNOMEsi, difettando di un apporto dimostrativo univoco in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 629 cod. pen. -come puntualmente detto dalle difese in tema di prova di resistenza-
Tali emergenze, infatti, alla luce del complessivo percorso motivazionale (cfr. pagg. 20-24 e 48-53 della sentenza di primo grado nonchØ pagg. da 42 a 50 della pronuncia impugNOME), si risolvono in elementi meramente descrittivi del contesto e in dati di contorno, privi di una specifica, convergente e non equivoca valenza indiziante; elementi che, per grado di precisione, gravità e significatività, non appaiono quindi sufficienti a fondare un giudizio di certezza processuale circa l’integrazione della fattispecie incriminatrice contestata.
5.2.Tanto premesso, va rilevata la fondatezza delle doglianze con le quali i ricorrenti hanno denunciato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
La sentenza impugNOME, nel confermare la decisione di primo grado, si affida a considerazioni formulate in modo eccessivamente conciso e scarsamente individualizzante, senza dar conto, con argomentazione puntuale e coerente, delle specifiche censure articolate nei rispettivi atti di gravame. In particolare, la Corte territoriale non risulta essersi
adeguatamente confrontata con i rilievi difensivi relativi, tra l’altro, alla genericità del percorso motivazionale del primo giudice e alla dedotta mancanza di prova circa la concreta configurabilità del delitto di estorsione.
5.3. Piø nello specifico, merita di essere rimarcato come i giudici di appello non abbiano offerto un’adeguata e persuasiva giustificazione in ordine all’effettiva idoneità intimidatoria delle condotte ascritte nel capo di imputazione.
La Corte distrettuale, limitandosi a richiamare, con affermazioni di taglio meramente assertivo e congetturale, una non meglio precisata ‘situazione di sopraffazione e conseguente disagio materiale e psichico’ (cfr. pag. 50 della sentenza impugNOME), non ha preso in considerazione -nØ ha confutato con argomenti specifici- i dati dichiarativi di segno diverso segnalati dalle difese.
Invero, il COGNOME, nel corso della deposizione resa in dibattimento, ha riferito: di non avere mai subito violenze, minacce o intimidazioni finalizzate a costringerlo ad abbandonare l’appartamento da lui occupato; di non avere mai provato timore nei confronti del COGNOME; di avere autonomamente deliberato di rilasciare l’immobile, accettando la somma di euro 3.200,00 quale corrispettivo; che tale scelta era stata determiNOME dal negativo andamento della gestione del garage da lui condotto e dalla sopravvenuta opportunità lavorativa ad Itri. SennonchØ, a fronte di tali indicazioni, la pronuncia gravata non esplicita adeguatamente per quali ragioni dette dichiarazioni dovrebbero ritenersi recessive o comunque non decisive nØ chiarisce come, pur in presenza di un simile narrato, possa dirsi integrata la componente della minaccia richiesta per la configurabilità dell’estorsione.
La sentenza impugNOME omette, pertanto, di misurarsi con la deduzione difensiva secondo cui, dalla lettura complessiva delle dichiarazioni del COGNOME e della COGNOME, emergerebbe l’insussistenza dell’elemento costitutivo della minaccia, difettando -in capo ai destiNOMEri delle condotte- la percezione della prospettazione di un male ingiusto, riconducibile alla volontà degli agenti, quale strumento di coazione finalizzato all’abbandono dell’appartamento. Anche sotto tale profilo, la motivazione si arresta a formule generiche, senza ricostruire in concreto l’effettivo significato oggettivo delle asserite intimidazioni e la loro incidenza sulla sfera di autodeterminazione della persona offesa.
5.4.Parimenti non risulta affrontata, con adeguata struttura argomentativa, la censura concernente la dedotta mancanza di prova di una diretta correlazione tra i ritenuti comportamenti intimidatori e il rilascio anticipato dell’immobile.
La Corte territoriale, in particolare, non indica quali elementi logici o probatori consentano di affermare che il COGNOME si sia allontaNOME in ragione delle minacce, anzichØ -come dallo stesso riferito e come rimarcato dalla difesa- per avere già reperito casa e lavoro ad Itri, senza peraltro manifestare l’intenzione di permanere nell’appartamento.
Ne consegue che la motivazione si appalesa, in conclusione, carente di un effettivo scrutinio circa la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra le condotte intimidatorie ipotizzate e l’anticipazione del rilascio dell’abitazione da parte del COGNOME, risolvendosi in una mera enunciazione del risultato senza l’esplicitazione del percorso logico-giuridico che dovrebbe sorreggerlo.
5.5. Analoga insufficienza argomentativa Ł ravvisabile con riguardo al profilo dell’ingiusto profitto e del correlativo danno, non avendo i giudici di merito adeguatamente chiarito se e in quale misura le condotte ritenute intimidatorie abbiano determiNOME, in capo ai ricorrenti, un profitto indebito e comunque estraneo al rapporto intercorso.
Le risultanze istruttorie -per come correttamente riportate dalle difese-attestano come l’eventuale coartazione abbia riguardato unicamente l’anticipazione dei tempi di riconsegna
dell’immobile, senza incidere sulle condizioni economiche dell’accordo.
In particolare, la decisione gravata non spiega in che modo la condotta contestata avrebbe modificato l’assetto patrimoniale del rapporto, posto che non risulta mutata nØ la causa dell’intesa (pagamento quale corrispettivo del rilascio), nØ le condizioni economiche che il COGNOME aveva liberamente accettato.
A fronte di tali dati storico-fattuali, la sentenza impugNOME non evidenzia quali conseguenze economicamente sfavorevoli la persona offesa avrebbe patito per effetto delle condotte ascritte ai ricorrenti nØ indica quale rinuncia ad una legittima aspettativa patrimoniale sarebbe stata imposta alla vittima in ragione del rilascio anticipato dell’appartamento già liberamente determiNOME.
Ancora, difetta qualsivoglia puntuale valutazione circa l’esistenza di un interesse economicamente apprezzabile del COGNOME a permanere nell’immobile sino alla scadenza originariamente prospettata, interesse che -ove sussistente- avrebbe dovuto essere specificamente individuato e argomentato, al fine di rendere intellegibile l’assunto della realizzazione di un danno ingiusto e, specularmente, di un profitto non dovuto.
5.6. In definitiva, la motivazione della sentenza impugNOME deve ritenersi apparente, risolvendosi in una sintetica rievocazione della vicenda processuale e del materiale probatorio senza alcuna effettiva valutazione critica delle censure prospettate in sede di appello e senza l’indicazione di un adeguato apparato logico-argomentativo in ordine: alla concreta portata intimidatoria delle condotte; alla percezione, da parte dei destiNOMEri, della minaccia di un male ingiusto riconducibile alla volontà degli agenti; alla sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte e il rilascio anticipato dell’immobile nonchØ alla configurabilità di un ingiusto profitto con correlativo danno in capo alla persona offesa. Tale mancanza di un adeguato percorso logico-giuridico comporta la fondatezza dei motivi di ricorso proposti dai ricorrenti e impone, anche in applicazione dei principi di diritto richiamati al paragrafo 1 della presente decisione, l’annullamento della sentenza impugNOME con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello fiorentina che dovrà procedere ad un nuovo esame della vicenda, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
In sede di rinvio il giudice di merito sarà chiamato a rivalutare, con puntuale e coerente analisi delle risultanze probatorie, la fondatezza delle censure difensive formulate, verificando -in particolare- la sussistenza o meno degli elementi costitutivi della fattispecie di estorsione contestata e l’eventuale riferibilità soggettiva delle condotte ai singoli ricorrenti.
Il quarto motivo di ricorso, con cui NOME COGNOME lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al suo coinvolgimento nel reato di estorsione di cui alla lettera I) Ł fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto integrato il concorso del ricorrente nella condotta estorsiva valorizzando, in via sostanzialmente esclusiva, il preteso coinvolgimento di NOME COGNOME nei reiterati distacchi del cavo destiNOME ad alimentare di energia elettrica l’appartamento occupato da NOME e da COGNOME. Tale approdo Ł raggiunto attraverso un percorso argomentativo che si connota per tratti marcatamente assertivi e congetturali poichØ l’addebito viene desunto unicamente da quanto genericamente riferito da NOME COGNOME nel corso dell’esame dibattimentale.
In particolare, la Corte di merito richiama la dichiarazione del COGNOME secondo cui egli avrebbe subito plurime interruzioni della fornitura elettrica, materialmente eseguite da COGNOME NOME, giacchØ il cavo che riforniva l’abitazione traeva origine da un garage nella disponibilità di quest’ultimo; aggiungendo che, interpellato da COGNOME in ordine ai responsabili, COGNOME NOME avrebbe indicato ‘a volte COGNOME NOME e a volte COGNOME NOMENOME,
coinvolgimento che, peraltro il ricorrente avrebbe sempre negato nei colloqui con il COGNOME (cfr. pagg. da 42 a 50 della sentenza impugNOME).
Orbene, siffatta trama motivazionale non si confronta in modo adeguato con i requisiti della prova richiesti in tema di concorso nel delitto di estorsione, giacchØ non offre elementi logico-probatori specifici e individualizzanti atti a dimostrare che NOME COGNOME abbia consapevolmente partecipato, con contributo causale e con la necessaria adesione psicologica, alla realizzazione della condotta intimidatoria oggetto di giudizio.
Le circostanze valorizzate risultano, per un verso, generiche ed equivoche -essendo riferite dal COGNOME in termini non univoci quanto a modalità, tempi e collegamento effettivo tra i distacchi e l’odierno ricorrente- e, per altro verso, prive di riscontri esterni, poichØ l’attribuzione a NOME COGNOME discende da una mera indicazione ‘di seconda mano’ proveniente da COGNOME NOME, mai direttamente verificata dal dichiarante e non corroborata da ulteriori acquisizioni oggettive.
Ne consegue che l’inferenza compiuta dalla Corte di appello, lungi dal fondarsi su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, si risolve in un improprio slittamento verso forme di responsabilità oggettiva, poichØ l’addebito viene ricostruito per mera contiguità con i coimputati e sulla base di indizi sopravvalutati, senza che essi evolvano, nella loro considerazione unitaria, in una rappresentazione complessiva dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio.
In tale prospettiva, la motivazione impugNOME si presenta, altresì, carente nella parte in cui omette di misurarsi con dati di contesto di segno contrario, ed in particolare con l’accertata estraneità di NOME COGNOME rispetto alle ulteriori imputazioni originariamente addebitategli che ha condotto alla sua assoluzione per tutte le contestazioni ad eccezione di quella concernente l’appartamento da lui personalmente occupato. Tale elemento, lungi dall’essere di per sØ decisivo, avrebbe richiesto un vaglio motivazionale piø rigoroso e puntuale circa l’effettiva partecipazione dell’imputato all’isolato episodio estorsivo, non potendosi colmare il deficit dimostrativo con congetture o automatismi inferenziali.
Il rispetto del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l’assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie.
In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugNOME non si riveli coerente al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall’art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente NOME COGNOME e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato.
La sentenza deve essere, pertanto, annullata in relazione al reato di estorsione di cui alla lettera I) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto, affinchØ proceda a un rinnovato esame del materiale probatorio utilizzabile e dia conto, con motivazione non apparente, della sussistenza -o meno- di un contributo concorsuale di NOME COGNOME sorretto da prova oltre il ragionevole dubbio, ciò in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
7. I motivi con cui NOME COGNOME deduce violazione di legge e vizi di motivazione in
ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 603-bis cod. en (5, 6, 7, 8, 9, e 10 del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, 4 del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO), sono fondati.
7.1. Deve essere, preliminarmente, evidenziato che il Collegio ritiene di dover riaffermare il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, anche in presenza di c.d. ‘doppia conforme’, permane in capo al giudice del gravame l’obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione, con puntuale indicazione dei risultati probatori acquisiti e dei criteri di valutazione adottati. Ne consegue che il giudicante non può limitarsi a una mera e neutra elencazione degli elementi istruttori raccolti, ma deve operarne una sintesi critica idonea a rendere trasparente la base fattuale del ragionamento decisorio.
Da ciò discende che, a fronte di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice del gravame non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramente tralaticio alla motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 38478 dell’11/06/2019, COGNOME, Rv. 276753-01;Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME, Rv. 286406 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 27746 del 03/04/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 29549 del 01/07/2025, RAGIONE_SOCIALE Building, non massimata).
Anche quando l’impugnazione riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, sussiste l’obbligo di una motivazione propria, puntuale e analitica, su ciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio della c.d. motivazione apparente.
Con specifico riguardo al giudizio di appello, il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado Ł legittimo solo se l’apparato argomentativo complessivo risulti congruo rispetto all’esigenza di giustificazione propria del nuovo provvedimento e se si misuri, pena un inammissibile svuotamento delle garanzie del doppio grado, con le deduzioni e allegazioni difensive dotate del necessario tasso di specificità (vedi Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719-02; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189-01).
7.2. Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del giudice di appello che, a fronte di specifiche censure contenute nei motivi di gravame, si limiti ad affermare l’adesione alle argomentazioni del primo giudice mediante formule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativo si riveli solo fittizio e, in sostanza, inesistente.
Va, ancora, ricordato che rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi della sentenza appellata idonei a confutarli (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, COGNOME, Rv. 256922 – 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, COGNOME, Rv. 265322-01; negli stessi termini Sez. 3, n. 20193 del 10/04/2025, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 14474 del 19/02/2025, COGNOME, non massimata).
Deve essere ribadito, in proposito a tali difetti motivazionali, che il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicchØ la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza apparente e manifestamente illogica (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 – 15).
In altri termini, la replica che si pretende dal giudice di appello deve consistere in una risposta ragioNOME e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettive lacune
dell’accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo in primo grado: privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale dell’argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa della motivazione, che impone al giudice di ‘dare le ragioni’ della decisione.
7.3. Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. erano state sottoposte a critica dall’odierno ricorrente, con specifiche deduzioni, che sono rimaste sostanzialmente prive di risposta deduzioni mentre avrebbero imposto un’opera di rinnovato e approfondito confronto.
Non Ł detto che questi argomenti siano corretti, ma essi sono stati comunque proposti negli atti di appello, e su di essi non vi Ł adeguata valutazione nella sentenza impugNOME che Ł, infatti, costituita da frasi di carattere generale estremamente sintetiche ed apodittiche; argomentazioni che, oltre a non consentire di comprendere se le doglianze difensive siano state effettivamente valutate, non rivelano l’esame delle peculiarità del caso concreto che poneva questo particolare giudizio, in tal modo impedendo di accertare se sia stata svolta quella attività contro argomentativa che deve caratterizzare il lavoro del giudice dell’impugnazione quando respinge un motivo di appello.
Le sintetiche ed assertive considerazioni espresse dalla Corte distrettuale a sostegno della decisione adottata risultano, senza alcun dubbio, avulse da un effettivo confronto con plurime rilevanti deduzioni difensive, dando luogo a un apparato argomentativo sostanzialmente inesistente con conseguente fondatezza delle doglianze dedotte in questa sede.
7.4.I giudici di appello, pur avendo premesso una corretta ricognizione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità del delitto previsto dall’art. 603-bis cod. pen., hanno poi sviluppato una motivazione meramente assertiva, connotata da un’eccessiva sinteticità e da profili di genericità, limitandosi a ritenere integrati tanto le condizioni di sfruttamento quanto lo stato di bisogno sulla base di enunciazioni apodittiche.
In particolare, la Corte territoriale ha desunto la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie: (a) dalla circostanza che i lavoratori di nazionalità rumena risultavano formalmente qualificati come lavoratori autonomi, mentre, in concreto, avrebbero espletato mansioni riconducibili al lavoro subordiNOME; (b) dall’assunto che l’assunzione e la prosecuzione del rapporto sarebbe stata condizioNOME alla restituzione mensile del 50% dei compensi percepiti; (c) dall’ulteriore rilievo secondo cui COGNOME avrebbe rafforzato il vincolo con ciascun lavoratore inducendolo ad abitare in alloggi RAGIONE_SOCIALE abusivamente occupati e, in caso di cessazione del rapporto, imponendogli di lasciare l’abitazione.
Tali conclusioni, tuttavia, sono formulate senza che la sentenza dia conto delle fonti di prova poste a fondamento di ciascuna affermazione nØ espliciti il procedimento logico-inferenziale che condurrebbe a ritenere dimostrati, oltre il ragionevole dubbio, i presupposti tipici della norma incriminatrice.
La pronuncia di secondo grado si connota, pertanto, per un radicale deficit motivazionale, poichØ risulta priva di qualsivoglia effettiva disamina delle argomentazioni con le quali l’appellante aveva specificamente dedotto l’insussistenza del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. nØ le ragioni del rigetto delle censure difensive possono ricavarsi, in via implicita, dal complessivo iter argomentativo posto a base della decisione impugNOME, che si caratterizza per una sostanziale elusione dei temi devoluti.
Va, inoltre, rilevato che, a fronte dell’omessa risposta a doglianze puntuali e decisive, non Ł
consentito al giudice di legittimità colmare le lacune motivazionali ricostruendo ex post un percorso giustificativo attraverso la selezione del materiale probatorio evincibile dalle sentenze di merito, poichØ ciò si tradurrebbe in un improprio giudizio sul fatto, estraneo ai confini del sindacato demandato a questa Corte, che Ł circoscritto alla verifica della tenuta logica e della completezza della motivazione del provvedimento impugNOME.
7.5. Nello specifico, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con quanto dedotto nell’atto di appello circa l’inidoneità, ai fini della sussistenza dello ‘stato di bisogno’, della mera necessità di reperire un’occupazione e un alloggio, circostanze che – secondo la prospettazione difensiva – attesterebbero, al piø, un generico disagio dei lavoratori assunti dal COGNOME.
La sentenza impugNOME non chiarisce, infatti, se e in che misura sia stata accertata quella condizione di grave vulnerabilità idonea a comprimere la libertà negoziale dei singoli lavoratori sino a indurli ad accettare condizioni che, in situazioni ordinarie, non avrebbero accettato nØ esplicita il ragionamento che condurrebbe a ritenere integrato l’elemento dell’approfittamento richiesto dalla norma incriminatrice.
Parimenti ignorata risulta la censura con cui la difesa aveva evidenziato che la sistemazione abitativa fornita dal COGNOME ai suoi operai, essendo intervenuta successivamente all’instaurazione del rapporto lavorativo, non potrebbe, per ciò solo, fungere da indice rivelatore di uno stato di bisogno preesistente e causalmente idoneo a condizionare la scelta del lavoratore, difettando in tal modo il necessario nesso tra condizione soggettiva di vulnerabilità e accettazione di condizioni di impiego asseritamente deteriori.
7.6. Ulteriormente, la Corte di merito non ha fornito alcuna risposta alle doglianze relative alla lamentata genericità della decisione di primo grado nella parte in cui non avrebbe puntualmente individuato: le mansioni concretamente svolte dai singoli dipendenti del COGNOME; le specifiche condizioni di lavoro e di alloggio; l’orario effettivamente praticato; l’eventuale assenza di pause, riposi e ferie; il trattamento economico deteriore nonchØ l’asserito assoggettamento dei lavoratori a condizioni lavorative, metodi di controllo o sistemazioni alloggiative degradanti. Proprio su tali profili, che costituiscono l’ossatura degli indici sintomatici dello sfruttamento e la base fattuale per la verifica dello stato di bisogno, la motivazione impugNOME non espone alcuna specifica valutazione, risolvendosi in un vuoto argomentativo che incide sul nucleo essenziale della decisione.
La carenza motivazionale assume, peraltro, connotati ancora piø gravi alla luce della dedotta mancata escussione dei lavoratori indicati nel capo d’imputazione come soggetti ‘sfruttati’ dal ricorrente (NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME) ad eccezione di NOME e NOME COGNOME.
Si tratta di circostanza che la difesa aveva prospettato come decisiva ai fini della tenuta dell’impianto accusatorio e che, nondimeno, viene del tutto pretermessa dalla Corte territoriale, senza alcuna spiegazione in ordine alle ragioni per cui l’accertamento degli elementi costitutivi del reato sarebbe comunque affidabile nonostante l’assenza delle principali fonti dichiarative dirette.
La sentenza impugNOME omette, inoltre, di confrontarsi con la specifica doglianza secondo cui gli elementi tipici della fattispecie non sarebbero desumibili neppure dalle deposizioni dei lavoratori COGNOME e COGNOME, i quali – per come richiamato nell’atto di appello – avrebbero, in sostanza, escluso di trovarsi in condizioni di soggezione, trattandosi di cittadini comunitari dotati di significativa esperienza lavorativa, titolari di partita IVA e muniti di attrezzature tali
da consentire lo svolgimento dell’attività in autonomia.
A fronte di tale prospettazione, la Corte distrettuale avrebbe dovuto spiegare, con motivazione puntuale, in che modo sarebbe stato comunque accertato lo ‘stato di bisogno’ del COGNOME e del COGNOME e, soprattutto, il relativo approfittamento nonchØ quali specifiche condizioni di sfruttamento sarebbero state concretamente imposte e accettate in ragione della vulnerabilità.
7.7. Da ultimo, i giudici di secondo grado hanno tralasciato di confutare quanto dedotto in appello circa la non univoca significatività di alcune espressioni utilizzate dal COGNOME nel corso di una conversazione telefonica intercettata -nella quale egli si era qualificato come ‘il padrone del vapore’ e aveva affermato di sfruttare i suoi operai- evidenziandosi come tali frasi, per la loro natura assertiva e colloquiale, non sarebbero di per sØ idonee a dimostrare, in termini precisi e inequivoci, l’effettivo sfruttamento dei lavoratori secondo i parametri normativi, in mancanza di una puntuale ricostruzione delle condizioni di impiego e dell’eventuale coazione economico-sociale subita dai lavoratori.
7.8. Deve, da ultimo, essere nuovamente rimarcata l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME in quanto acquisite in violazione delle garanzie previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., secondo quanto già diffusamente chiarito al § 1, con conseguente preclusione del loro impiego ai fini della ricostruzione del fatto e della valutazione della responsabilità.
NØ, per altro verso, le ulteriori risultanze istruttorie poste a fondamento delle decisioni di merito – segNOMEmente, le deposizioni dei testi NOME COGNOME,NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonchØ l’intercettazione n. 1086 del 04/12/2017- risultano idonee a colmare tale deficit probatorio, non apportando elementi dotati di univocità dimostrativa in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dall’art. 603-bis cod. pen.
Tali risultanze, infatti, come emerge dal complessivo iter argomentativo delle due pronunce di merito (cfr. pagg. 30-31 e 68-73 della sentenza di primo grado nonchØ pagg. 79-83 della pronuncia impugNOME), si risolvono in dati di cornice e in riferimenti di contesto, privi di una determiNOME e convergente valenza indiziante, e comunque inidonei, per significatività, a fondare un giudizio di certezza processuale circa l’integrazione della fattispecie incriminatrice.
7.9. La validità delle censure difensive comporta l’annullamento della sentenza impugNOME con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze affinchØ i giudici di merito, attraverso l’analisi delle risultanze processuali, possano valutare la fondatezza o meno delle doglianze difensive, fornendo una motivazione effettiva sui profili devoluti, con particolare riguardo all’accertamento dello stato di bisogno, del relativo approfittamento e delle concrete condizioni di sfruttamento rilevanti ai sensi dell’art. 603-bis cod. pen.
Il quinto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, con cui NOME COGNOME lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di autoriciclaggio, Ł assorbito dall’accoglimento dei motivi che investono la sussistenza dei reati presupposti, oggetto di contestazione ai capi B), E), F), G), H), I) ed N).
8.1. Giova precisare, in termini generali, che la fattispecie di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. presuppone, sul piano logico-giuridico, l’esistenza di un delitto non colposo generatore di proventi illeciti, dei quali l’agente abbia successivamente compiuto attività di impiego, sostituzione o trasferimento, in modo concretamente idoneo ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Ne deriva che la verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi dell’autoriciclaggio non può essere utilmente svolta senza una previa, e
imprescindibile, delibazione circa la configurabilità – quantomeno in astratto – dei reati dai quali i proventi dovrebbero provenire.
In questa prospettiva, l’esame delle doglianze difensive relative all’autoriciclaggio impone, applicazione della legge in punto di esistenza dei delitti presupposti indicati nei capi B), E), quale passaggio prodromico, l’accertamento della tenuta della motivazione e della corretta F), G), H), I) ed N) nonchØ della riconducibilità ad essi dei profitti che si assumono trasferiti o reimpiegati dal COGNOME. Solo all’esito di tale verifica Ł possibile apprezzare se sussista il necessario nesso di derivazione tra il reato fonte e le successive operazioni di movimentazione o reimpiego, e, correlativamente, se le condotte contestate presentino quelle caratteristiche di concreta idoneità dissimulatoria richieste dalla norma incriminatrice. 8.2. Orbene, nel caso di specie, l’annullamento della sentenza impugNOME in relazione ai reati presupposti sopra menzionati assorbe, per evidenti ragioni di consequenzialità, ogni autonoma valutazione circa la responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen.
Deve essere, infatti, evidenziato che venendo meno la base accertativa relativa alla configurabilità dei delitti da cui dovrebbero provenire i proventi, resta priva di fondamento l’ulteriore accertamento sulla sussistenza dell’autoriciclaggio, che su tali presupposti storicofattuali necessariamente si innesta.
Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere dichiarato assorbito, restando demandato al giudice del rinvio il compito di riesaminare, in via prioritaria, la sussistenza dei reati presupposti ai capi B), E), F), G), H), I) ed N), e di rivalutare, solo in caso di esito positivo di tale rinnovata delibazione, la configurabilità della fattispecie di autoriciclaggio e la riferibilità della stessa all’odierno ricorrente, mediante motivazione coerente, completa e conforme ai principi di diritto applicabili.
I motivi con cui NOME COGNOME (11, 12 e 13 del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, 6 del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO) deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4 e 62-bis cod. pen., al rigetto dell’applicazione della speciale diminuente introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale del 15 giugno 2023 nonchØ alla determinazione della pena, sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi in tema di responsabilità.
Il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo, con cui NOME COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, 62-bis, 114 cod. pen. nonchØ al rigetto dell’applicazione della speciale diminuente introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale del 15 giugno 2023, sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi in tema di sussistenza del reato di cui al capo I).
Il secondo motivo di impugnazione con cui NOME COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., Ł assorbito dall’accoglimento del motivo in tema di sussistenza del reato di cui al capo I).
Il secondo motivo di impugnazione con cui NOME COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, Ł assorbito dall’accoglimento del motivo in tema di sussistenza del reato di occupazione abusiva.
Il secondo motivo di impugnazione, con cui NOME lamenta violazione dell’art. 500 cod. proc pen. e la conseguente inutilizzabilità del verbale di s.i. rese da NOME, Ł manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto.
13.1. Deve essere preliminarmente evidenziato che l’apodittica affermazione contenuta nel
ricorso, secondo cui l’art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. regolerebbe esclusivamente l’ipotesi in cui il soggetto, presente in aula, si rifiuti di deporre perchØ sottoposto a violenza o minaccia e non anche la diversa ipotesi in cui il teste si sottragga all’esame dibattimentale non presentandosi in aula, appare destituita di fondamento logico-giuridico.
Il tenore letterale del quarto comma dell’art. 500 cod. proc. pen. dimostra inequivocabilmente come detta norma preveda l’acquisizione dei verbali predibattimentali contenenti le dichiarazioni rese dal teste -sottoposto a violenza o minaccia- sia nel caso in cui il soggetto ‘ non deponga ‘ che nell’ipotesi in cui ‘ deponga il falso ‘.
Non sussistono ragioni logico-giuridiche idonee a fondare un’interpretazione restrittiva della dizione ‘non deponga’ limitandola al solo caso del teste presente in aula che si rifiuti di rispondere piuttosto che all’ipotesi in cui l’intimidazione subita dal teste induca quest’ultimo a non presentarsi in udienza. Appare al contrario del tutto illogico e contrastante con la ratio posta a fondamento del disposto dell’art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. che la possibilità di acquisizione delle pregresse dichiarazioni rese dal teste venga esclusa nel caso in cui l’intimidazione abbia inciso in maniera così profonda nella sfera psichica del soggetto da indurlo addirittura a non presentarsi in aula per timore delle conseguenze che ne potrebbero discendere.
Alla luce di tali considerazioni, la censura si risolve in una contestazione meramente assertiva e priva di fondamento logico-giuridico onde la stessa deve essere disattesa perchØ manifestamente infondata.
13.2. Ciò premesso, deve essere rimarcato che l’acquisizione del verbale di s.i. rese da NOME Ł stata legittimamente disposta poichØ i giudici di merito hanno correttamente ravvisato la ricorrenza della condizione prevista dall’art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., valorizzando, in modo congruo e non illogico, quanto riferito dal AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha chiarito sia la collocazione temporale del rintraccio di NOME (riconducendola al periodo in cui lo stesso era impegNOME in attività lavorativa) sia le ragioni della mancata comparizione al dibattimento.
In particolare, il teste COGNOME ha riferito di avere redatto apposita annotazione poichØ, nel momento in cui aveva convocato NOME al fine di notificargli l’invito a comparire, questi, in evidente stato di forte turbamento, aveva rappresentato di essere stato aggredito tre giorni prima lungo la strada dal medesimo soggetto di nazionalità albanese che lo aveva già percosso all’epoca dell’occupazione dell’immobile sito in INDIRIZZO. Lo NOME, peraltro, avrebbe rifiutato di formalizzare le sue dichiarazioni, chiedendo espressamente di essere tutelato, anche perchØ si era accorto che la COGNOME, per conferire ulteriore forza intimidatoria all’azione del COGNOME, lo aveva pediNOME, circostanza questa che la persona offesa ha esplicitamente correlato al concreto timore per la propria incolumità (vedi pagg. da 98 a 100 della sentenza oggetto di ricorso).
I giudici di appello, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici hanno evidenziato come, nel caso di specie, non si sia al cospetto di meri indici equivoci o di generiche evenienze: ricorrendo, piuttosto, un compendio che eccede la dimensione delle sole ‘circostanze sintomatiche’ poichØ le condotte miNOMErie e violente riferite al AVV_NOTAIO nonchØ la spiegazione dei motivi della mancata presentazione all’udienza risultano univoche, coerenti e tempestivamente rappresentate, ancorchØ in via informale, alla polizia giudiziaria.
Sussistevano, pertanto, le condizioni alle quali l’art. 500 cod. proc. pen. subordina l’acquisizione e l’utilizzabilità, mediante lettura, delle precedenti dichiarazioni rese dal testimone; sicchØ Ł corretta la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito nel porre le
dichiarazioni di NOME a fondamento dell’affermazione di responsabilità della ricorrente, non essendo ravvisabile alcuna violazione di legge nØ alcun vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Del resto, la Corte territoriale ha fatto buon governo del piø recente orientamento di legittimità, secondo cui gli ‘elementi concreti’ dai quali desumere che il testimone sia stato sottoposto a intimidazione affinchØ non deponga o deponga il falso non devono necessariamente consistere in fatti idonei a dimostrare, con il livello di certezza richiesto per la pronuncia di condanna, l’esistenza di specifici atti di violenza o minaccia direttamente indirizzati verso il dichiarante, potendo essi essere ricavati anche da circostanze sintomatiche emerse nel corso del dibattimento purchØ valutate secondo parametri di ragionevolezza e persuasività nell’ambito di un apprezzamento complessivo delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, NOME, Rv. 281808-01).
Va, inoltre, ribadito che i fatti di violenza o minaccia – così come l’offerta di utilità – possono essere desunti tanto da circostanze emerse prima e fuori dal dibattimento quanto, alternativamente o congiuntamente, da circostanze emerse nel dibattimento (vedi Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Rv. 258638-01) ed anche da dichiarazioni predibattimentali rese da soggetti vicini al teste, non essendo richiesto, in tale fase, caratterizzata dall’assenza di formalità, il rispetto delle regole del contraddittorio (Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Dinardi, Rv. 270530-01).
Il Collegio, peraltro, intende dare continuità al principio secondo cui gli ‘elementi concreti’ necessari per ritenere il testimone sottoposto a minaccia possono essere tratti da qualunque circostanza sintomatica dell’intimidazione, purchØ dotata di obiettività e significatività; ed Ł, a tal fine, ritenuta sufficiente anche la deposizione dell’ufficiale o ispettore di polizia giudiziaria che riferisca in dibattimento di avere appreso informalmente dalla persona offesa l’avvenuta intimidazione, pur in difetto della verbalizzazione prevista dall’art. 357 cod. proc. pen. (vedi Sez. 2, n. 25069 del 19/05/2010, Rv. 247848-01, Solito; in senso conforme, Sez. 2, n. 20673 del 13/05/2022, Tipaldi, non massimata).
Tutto ciò premesso, deve essere ribadita la manifesta infondatezza della doglianza con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dalla COGNOME sul punto.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugNOME in relazione ai reati di cui ai capi b), d), e), f), g), h), i), n) ed o) e, quanto a COGNOME NOME, anche in ordine al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME