Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9156 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9156 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 novembre 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 1° ottobre 2024 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.300,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un’autovettura senza la patente di guida, per essergli stata precedentemente revocata. Con la recidiva nel biennio.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che il giudice di merito avrebbe erroneamente inserito nel fascicolo del dibattimento una comunicazione notizia di reato datata 8 marzo 2023 che, in quanto atto non irripetibile, avrebbe potuto essere acquisita in giudizio solo con il consenso delle parti, nel caso di specie non espresso, così rendendo il documento non utilizzabile e, per l’effetto, viziata la sentenza impugnata.
Né potrebbe essere considerata corretta l’argomentazione resa dalla Corte territoriale – e ancor prima da parte del Tribunale – per cui l’inutilizzabilità deg atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non sarebbe automatica, ma necessiterebbe della tempestiva eccezione avanzata da parte dell’interessato, atteso che tale assunto risulterebbe smentito da quanto affermato da una sentenza della Corte di legittimità diversamente enunciatasi sul punto.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
E’ del tutto priva di fondamento, infatti, la doglianza con cui il ricorrente, reiterando l’identica doglianza eccepita con l’atto di appello, ha lamentato
l’erroneo inserimento nel fascicolo del dibattimento, e la consegue inutilizzabilità, della comunicazione notizia di reato redatta 1’8 marzo 2023, non confrontandosi con la corretta argomentazione resa dal secondo giudice i sentenza, per cui l’inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fasci dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall’art. 491, comma 2, cod. proc. p posto che la legge consente l’acquisizione, su accordo delle parti, di atti ul rispetto a quelli previsti dall’art. 431, comma 1, cod. proc. pen. (Sez 24635 del 04/02/2021 Rv. 281781).
L’indicata questione, pertanto, è stata intempestivamente dedotta, quanto posta ben al di là del limite del primo accertamento sulla costituzi delle parti di cui all’art. 491, commi 1, cod. proc. pen., stabilito anch questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento dal com secondo della medesima disposizione (Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281781; Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266995; Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263261; Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini e altro, Rv. 250806; Sez. 2, 23608 del 11/05/2006, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 234904) W
D’altro canto, il ricorrente grari521 neanche esplicato quale concreto util avrebbe avuto la comunicazione di notizia di reato e in che maniera essa sarebb stata decisiva, così, di fatto, rendendo la censura del tutto non ammissibil presupposto che, pur predicando l’inutilizzabilità di un dato probatorio, non o circa la sua decisività, omettendo di indicare le ragioni per cui il mat residuo, all’esito della ideale eliminazione del dato inutilizzabile, non su cosiddetta “prova di resistenza” (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, R 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262011).
Né, a fronte di tali principi, reiteratamente espressi da questa Cort legittimità, può assumere rilevo alcuno la diversa pronuncia indica dall’imputato in ricorso, in quanto non contraddittoria rispetto all’e consolidata, considerato che, per come debitamente esplicato dalla Corte d merito, con motivazione esente da vizio alcuno, la citata sentenza non pertinente rispetto al caso di specie, riguardando la diversa ipotesi di u radicalmente inutilizzabile, in quanto prova irritualnnente formatasi già ab origine, a prescindere dal successivo suo inserimento nel fascicolo de dibattimento.
Ne deriva, in conclusione, l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
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