Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9569 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9569 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a San Paolo Bel Sito il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza del 07/11/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME ; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 novembre 2025 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Avellino gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato previsto dall’art. 416, primo comma, cod. pen., con condotta permanente, avendolo ritenuto gravemente indiziato di avere promosso un sodalizio teso alla organizzazione di falsi sinistri stradali.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia , chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in ragione di quattro motivi.
2.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale (primo motivo).
La competenza è stata radicata presso il tribunale di Avellino sul rilievo che il centro nevralgico dell’organizzazione sarebbe individuabile nel Comune di COGNOME presso l’agenzia del ricorrente, ove venivano programmate ed espletate le pratiche riguardanti i falsi sinistri.
Non si comprende da quali atti emerga che COGNOME sia il centro di ideazione e programmazione dei sinistri, risultando che la sede legale dell’agenzia si trova in altro Comune e che il ricorrente espletava la pratica forense in Cicciano, luogo che radicherebbe la competenza nel Tribunale di Nola. Per tale ragione è necessario seguire il criterio di cui all’art. 9, comma 3, del codice di rito, dovendosi individuare l’autorità giudiziaria competente in Verona, che per prima ha iscritto COGNOME nel registro degli indagati.
2.2. Erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento all’art. 407, comma 3, cod. proc. pen. (secondo motivo).
Il Tribunale ha ritenuto utilizzabile a fini cautelari la nota del Commissariato di P.S. di COGNOME del 29 maggio 2025, che costituiva atto investigativo nuovo (come risulta dalla stessa ordinanza genetica), pur se acquisita dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari.
2.3. Erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. (terzo motivo).
La nota sopra indicata è stata depositata nel fascicolo in un momento successivo all’interrogatorio preventivo di garanzia reso dall’indagato il 6 ottobre 2025 innanzi al G.i.p. del Tribunale di Avellino: con ciò si è determinata una grave lesione del diritto di difesa poiché l’indagato è stato sottoposto a interrogatorio su un quadro indiziario parziale rispetto a quello utilizzato dal Giudice per fondare la misura cautelare. Su detta nota non vi è mai stato un contraddittorio, cosicché si è verificata una nullità, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) , del codice di rito.
2.4. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento all’attualità delle esigenze cautelari (quarto motivo).
Appare del tutto illogico affermare da un lato l’inutilizzabilità dell’atto ai fini probatori e dall’altro la sua piena utilizzabilità per fondare esigenze cautelari, laddove il giudizio cautelare richiede comunque una base fattuale pertinente verificabile e legittimamente acquisita.
Il Tribunale ha ignorato la documentazione depositata dalla difesa dalla quale si evince che il ricorrente ha estinto la società assicurativa e svolge la professione di impiegato amministrativo a Milano.
L’ordinanza ha poi trascurato un passaggio fondamentale dell’interrogatorio di garanzia reso dall’AVV_NOTAIO.
Il ricorrente non è neppure citato nella nota del Commissariato che attualizza le condotte ritenute illecite.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter , del codice di rito.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto verrà precisato.
Il motivo in tema di competenza per territorio è generico e reiterativo di eccezioni già disattese dal Tribunale con adeguata motivazione.
La difesa ha nuovamente dedotto che il fratello e coindagato NOME COGNOME esercitava la pratica forense in provincia di Napoli e che la sede legale dell’agenzia del ricorrente si trovava in provincia di Benevento.
L’ordinanza impugnata, però, ha chiarito che la massima parte delle azioni ideative e organizzative del sodalizio si svolgeva in COGNOME e precisamente presso l’altra agenzia di NOME COGNOME, ove venivano predisposte le pratiche assicurative false e conferiti gli incarichi professionali ad NOME COGNOME, valutazione contrastata nel ricorso in modo del tutto generico.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Dalla documentazione allegata dalla difesa non si evince che la nota del Commissariato di P.S. di COGNOME del 29 maggio 2025 non fosse presente fra gli atti depositati prima dell’interrogatorio preventivo, considerato che la produzione riguarda i documenti inseriti per l’ufficio ex art. 415bis cod. proc. pen., fra i quali è ben possibile sia stata successivamente espunta detta nota.
L’eccezione, peraltro, non è stata proposta avanti il Tribunale del riesame, che comunque ha dato atto che già il GRAGIONE_SOCIALEp. non aveva considerato detta nota ai fini della valutazione della gravità indiziaria, in quanto acquisita dopo la scadenza
dei termini per le indagini preliminari, circostanza implicitamente riconosciuta dalla stessa difesa in ragione della formulazione dei motivi in tema di esigenze cautelari.
Il secondo motivo è fondato e il relativo accoglimento consente di ritenere assorbito il quarto motivo.
L’ordinanza impugnata , infatti, ha richiamato una recente sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025, COGNOME, Rv. 287995 -01) per sostenere che ‘in punto di cautela, la portata della sanzione di inutilizzabilità è circoscritta, unicamente, agli atti aventi ‘funzione probatoria’, di fatto escludendo ogni perimetrazione della stessa’.
Il Tribunale, però, non ha correttamente interpretato il principio affermato in detta pronuncia, conforme a molte altre precedenti (cfr., ad es., Sez. 5, n. 44147 del 13/06/2018, S., Rv. 274118 -01; Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272727 -01; Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015, COGNOME, Rv. 264527 -01), secondo cui «gli elementi di prova acquisiti dal Pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti».
Il limite indicato, dunque, si riferisce specificamente all’utilizzo ai fini cautelari di elementi probatori acquisiti fuori termine.
Il Tribunale ha fondato la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari richiamando in larga parte le risultanze della nota del 29 maggio 2025 senza chiarire se esse fossero o meno il frutto di indagini disposte per verificare gli elementi emersi nel corso del procedimento penale di cui si tratta e senza neppure affrontare altro tema, in ipotesi dirimente, che pure la difesa ha evocato nel ricorso con riferimento alla natura di detta nota (se cioè essa fosse riepilogativa di attività pregresse, svolte nei termini, oppure contenesse elementi investigativi nuovi).
Va ribadito, infatti, che «non rientrano tra gli atti di indagine inutilizzabili, se compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte, come ad esempio le note riassuntive o conclusive della polizia giudiziaria, e quelli
meramente ricognitivi giacché finalizzati a documentare la permanenza ed attualità di situazioni già in precedenza compiutamente accertate» (così Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025, COGNOME, cit.; nello stesso senso, Sez. 6, n. 12104 del 05/03/2020, COGNOME, Rv. 278726 -01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Naso, Rv. 260403 -01; Sez. 3, n. 4089 del 20/01/2012, COGNOME, Rv. 251974 -01).
In sede di rinvio, dunque, il Tribunale dovrà nuovamente verificare, alla luce dei princìpi sopra richiamati, se la suddetta nota di polizia giudiziaria, in ragione della provenienza ovvero della sua natura, sia o meno utilizzabile ai fini cautelari; in caso negativo dovrà valutare se, a prescindere dal contenuto della informativa, siano tuttora sussistenti le esigenze cautelari, avuto riguardo all’attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 05/03/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME