Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34187 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34187 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Montoro Superiore il DATA_NASCITA NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 5/04/2024 del Tribunale della libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso di COGNOME e il rigetto del ricorso COGNOME;
sentito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il procedimento in esame concerne due associazioni finalizzate a introdurre – mediante l’utilizzo di droni e aggirando gli accorgimenti tecnici atti a impedire la trasmissione di onde radio – beni di genere vietato e sostanze stupefacenti nelle carceri, nonchè a realizzare alcuni reati connessi a questi scopi
L’ordinanza impugnata, emessa il 5 aprile 2024 dal Tribunale di Napoli, descrive le indagini che – mediante intercettazioni telefoniche e con l’apporto di collaboranti con l’Autorità giudiziaria – hanno condotto a individuare l’esistenza non contestata dai ricorrenti – di una articolata associazione per delinquere, composta dai referenti di gruppi criminali aderenti alla RAGIONE_SOCIALE che, come una società di servizi, forniva beni ai detenuti (p. 7-11).
L’ordinanza ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a NOME COGNOME (referente dell’organizzazione all’interno dei carceri in cui fu detenuto) e a NOME COGNOME (tecnico esperto di droni) per il reato ex artt. 416 cod. pen. (capo 1) e al solo COGNOME per i reati ex artt. 74 (capo 1 bis) e 73 e 80 lett. g) d.P.R. 9 ottobre d.P.R. n. 309/1990 (capo 41), nonché ex artt. 110, 391-ter, 416bis cod. pen. (capi 11 e 40), tutti con l’aggravante ex art. 416-bis. 1. cod. pen. come descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza, deducendo violazione di legge nel ravvisare la sussistenza delle associazioni per delinquere oggetto dei capi 1 e 1-bis e la partecipazione di COGNOME alle stesse desumendola dalla commissione dai reati oggetto dei capi 11, 40 e 41.
Relativamente al capo 11, si osserva che dalle conversazioni intercettate non è dato desumere, per la genericità dei loro contenuti, che esse riguardassero la consegna di telefoni cellulari o, comunque, di beni atti a integrare il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (art. 391-ter cod. pen.), anche perché non suffragate dal sequestro di dispositivi di questo tipo.
Relativamente ai capi 40 e 41, si evidenzia che le indagini hanno mostrato che non COGNOME ma il detenuto NOME COGNOME era il destinatario della consegna, mediante l’utilizzo di un drone, della sostanza stupefacente (p. 3-4, non numerate, del ricorso).
Su queste basi, si assume il venire meno anche dei gravi indizi GLYPH di partecipazione di COGNOME alle associazione descritte nei capi 1 e 1-bis. In aggiunta, si argomenta che il collaborante con l’Autorità giudiziaria NOME COGNOME ha riferito soltanto di un tentativo (sventato dalle guardie carcerare) di COGNOME, detenuto nel carcere di Siracusa, di far pervenite in carcere droga e telefoni, mentre il collaborante NOME COGNOME ha attribuito il ruolo di referenti della associazione nel carcere di Siracusa a soggetti diversi da COGNOME. Si conclude che i dati acquisti consentirebbero, al più, di qualificare la condotta di COGNOME come concorso nei reati ex artt. 391-ter cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, esclusa
l’aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., della quale manca prova per entrambe le sue forme.
Nel ricorso di COGNOME, composto da due atti – il primo redatto dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il secondo redatto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME – si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento sia alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che alle esigenze cautelari e al rispetto, comunque, del principio di proporzionato nella scelta della misura cautelare.
Successivamente i difensori di COGNOME, muniti di procura speciale, hanno fatto pervenire rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura del arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di COGNOME è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha desunto la partecipazione di COGNOME alle associazioni per delinquere descritte nei capi 1 e 1-bis delle imputazioni provvisorie dal carattere non estemporaneo delle attività svolte con i droni, dalla frequenza e ripetitiva delle consegne organizzate nei diversi carceri in cui egli fu detenuto (p. 17).
Con argomentazione contraria a quella sviluppata dal Tribunale, il ricorso esclude che sia provata la responsabilità per i reati-fine, e quindi anche per i reati associativi, ma i suoi argomenti non si confrontano con quelli espressi dal Tribunale.
Relativamente al capo 11, come già osservato nell’ordinanza impugnata, le deduzioni difensive non si confrontano con i puntuali contenuti delle conversazioni intercettate il 10/01/2022, nel corso della operazione con i droni, dalle quali risulta che COGNOME, detenuto nel carcere di Caltanissetta, indicò a COGNOME dove dirigere il drone e poi, con l’aiuto di un bastone, riuscì a recupere quelli che non irragionevolmente possono individuarsi come cellulari, considerando che COGNOME chiese se contenevano le schede (p. 14-15).
Relativamente ai capi 40 e 41, come già osservato nell’ordinanza impugnata, le deduzioni difensive non si confrontano con i contenuti della conversazione fra COGNOME e COGNOME intercettate il 14/07/2022 dalle quali, con argomentazione esente da manifeste illogicità, il Tribunale trae (p. 15-16) che, dei falliti i tenta di consegna del 15/07/2022 e della successa compiuta consegna del 2/08/2022 era destinatario COGNOME, anche se i beni (cellulari e droga, poi sequestrati) furono
materialmente presi da NOME COGNOME, alloggiato nella camera di pernottant adiacente a quella di COGNOME.
La motivazione del Tribunale circa la sussistenza s della aggravante ex art. 416bis.1 cod. per. è specificamente aderente alla vicenda e risulta adeguata: COGNOME referente del gruppo dei COGNOME, egemone in alcuni quartieri del napoletano ( 23), concorrendo nei reati descritti nei capi 11, 40 e 41 contribuì a accresce forza dei gruppi aderenti alla cosiddette RAGIONE_SOCIALE realizzando l’espressione di potenza criminale costituita dalla introduzione di telefoni cel e sostanze stupefacenti nelle carceri.
Il ricorso di COGNOME è inammissibile, stante la rinuncia, GLYPH per la sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’accoglimento, da parte d Giudice di merito, di uno dei motivi di ricorso (quello relativo al diniego concessione degli arresti domiciliari), ma non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa pe le ammende, perché il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decision non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Stort Rv. 286244).
Invece, dalla inammissibilità del ricorso di COGNOME deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME per sopravvenuta carenz di interesse.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gliidadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc pen.
Così deciso il 18/07/2024