Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 841 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato il 24/01/1996 a Napoli
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Salerno ha confermato, in sede di riesame, la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno il 03/04/2023 nei confronti di NOME COGNOME per avere introdotto nel carcere di Salerno sostanza stupefacente del tipo hashish, per la sua successiva commercializzazione, tramite corrispondenza epistolare
destinata a detenuti inconsapevoli su indicazioni del cognato NOME COGNOME ristretto nel carcere di Salerno.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e 309, comma 9, cod. proc. pen. e vizio di motivazione sia per assenza di autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta cautelare del Pubblico ministero; sia per essere stata ritenuta, apoditticamente, dal Tribunale del riesame una ragionata rielaborazione.
2.2. Vizio di motivazione in ordine gravi indizi di colpevolezza, quantomeno con riferimento ai capi 8) e 9), visto che l’individuazione di mittenti fittizi per sviar i controlli non era confermato dalle conversazioni intercettate.
2.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti contestati al ricorrente nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, erroneamente esclusa in base alla sola sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g) d. P.R. n. 309 del 1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico.
La censura, sulla mancata autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari, non si confronta con gli argomenti del Tribunale che, oltre a ritenerla generica, ha dato atto come l’ordinanza genetica abbia esaminato, in modo ragionato, ampi stralci delle intercettazioni dai quali si evince l’attività illecita NOME COGNOME.
Altrettanto generica è l’identica censura mossa all’ordinanza impugnata visto che non sono state indicate a quali specifiche questioni il Tribunale non abbia dato risposta e in quali argomenti fossero apodittici.
Il secondo motivo di ricorso, sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è stato enunciato in termini assiomatici e non si è confrontato con le argomentazioni del Tribunale aderenti alle puntuali risultanze investigative.
Le condotte contestate a NOME COGNOME diversamente da quanto genericamente sostenuto dal ricorso, sono state innanzitutto collocate nel più ampio contesto dell’organigramma associativo, operante all’interno del carcere di
Salerno e finalizzato a vendere droga, telefoni ed altro materiale vietato ai detenuti. Il provvedimento impugnato ha descritto le modalità con le quali il ricorrente, su indicazioni precise del cognato detenuto, NOME COGNOME, provvedesse, con l’altra cognata (NOME COGNOME e il padre di COGNOME, all’invio, per corrispondenza, di stupefacente da destinare a detenuti fittizi o inconsapevoli, i cui nominativi venivano indicati dallo stesso NOME COGNOME per sviare i controlli (pag. 12 dell’ordinanza).
Il coinvolgimento consapevole del ricorrente nell’associazione è stato fondato non solo sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, puntualmente riportate nel provvedimento, ma anche sul riscontro ad esse fornito dal sequestro dello stupefacente, avvenuto a seguito dell’invio di corrispondenza al detenuto straniero NOME COGNOME che aveva disconosciuto il mittente, non censito neanche tra i suoi conoscenti.
Detti stringenti e puntuali argomenti non sono stati né presi in esame dal ricorso, né contrastati con altri di tenore uguale e contrario.
4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato ha escluso la configurabilità della lieve entità, ex art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, proprio alla luce delle circostanze dell’azione, aderendo ai principi espressi da questa Corte secondo cui i fatti delittuosi in materia di stupefacenti sono di minima offensività allorché ciò sia desumibile non solo dal dato qualitativo e quantitativo, ma anche dagli altri parametri quali «mezzi, modalità e circostanze dell’azione».
D’altra parte, l’ordinanza, con argomenti logici e non contraddittori, ha dato conto dell’immissione all’interno della struttura carceraria di stupefacenti attraverso un’articolata, ramificata e stabile struttura associativa, il cui valore negativo è risultato assorbente e non compensabile con altri fattori di segno eventualmente opposto che il ricorso non ha neanche menzionato.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2023