Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6090 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6090 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d’appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udito AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, del Foro di Messina, difensori di COGNOME, il primo anche quale sostituto processuale, per delega orale, degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, del Foro di Patti e NOME COGNOME, del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, difensori di COGNOME, i quali insistono per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME (rispettivamente medico
e infermiera in servizio presso la Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto) decisa ─ a conclusione di un giudizio abbreviato ─ dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per i reati ex artt. 110, 61 n. 11 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) e 110 e 391ter , commi primo e secondo, cod. pen. (cod. pen.) descritti nelle imputazioni, ma ha ridotto le pene.
Nei ricorsi presentati dai difensori delle imputate si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Il ricorso di COGNOME è articolato in tre motivi e corredato da una memoria di replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO procuratore generale.
2.1.1. Con il primo motivo e con la memoria di replica, si deduce violazione di legge nel ravvisare il concorso della ricorrente nel reato descritto nel capo B) e nell’assumere come certo che COGNOME fosse consapevole del contenuto (hashish e apparati elettronici) della busta blu portatale dalla coimputata COGNOME, al momento del passaggio sotto il metal detector, affinché allocasse nel suo (della COGNOME) armadietto il sacchetto verde ivi contenuto.
2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso e con la memoria di replica, si deduce erronea interpretazione della legge penale nel ritenere che sia sufficiente l’ introduzione di un telefono cellulare nel carcere per consumare il reato ex art. 392ter cod. pen., mentre è necessario che lo strumento sia effettivamente destinato alla comunicazione e, comunque, che la condotta sia mossa da dolo specifico.
2.1.3 Con il terzo motivo di ricorso di deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l’aggravante ex art. 61 n. 11 cod. pen. in relazione al reato oggetto del capo A).
2.2. Nel ricorso di COGNOME si deduce mancanza di motivazione del disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento collaborativo della ricorrente e la sua incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con argomentazione fondata su pertinenti massime di comune esperienza e esente da manifeste illogicità, la sentenza impugnata ha confermato quella, più analitica, di primo grado sulla base dei seguenti elementi di valutazione, dai quali emerge la consapevolezza di COGNOME della condotta imputatale: durante il controllo con il metal detector, COGNOME tenne in mano la busta blu della COGNOME e quando questa passò, subito dopo, con comportamento anomalo, le
passò la busta dall’esterno dell’apparecchio di controllo; non appena si profilò il rischio di una ispezione (peraltro dal sacchetto proveniva un forte odore di sostanza stupefacente), acconsentì a collocare nel suo armadietto (di sua esclusiva pertinenza, mentre quello della COGNOME era condiviso con altri), dentro la propria borsa, il sacchetto verde che stava all ‘ interno della busta.
Inoltre, nel corso dell’interrogat orio per la convalida dell’arresto, COGNOME COGNOME dichiarato che COGNOME era stata da lei informata sul contenuto del sacchetto poi collocato nella borsa della coimputata (p. 18 della sentenza di primo grado) e risulta che il sacchetto verd e inserito nella busta che COGNOME porse, dall’esterno del metal detector , alla COGNOME e che poi collocò nel suo armadietto conteneva: oltre 274 grammi di hashish divisi in tre panetti dai quali risultano ricavabili 3109 dosi medie singole, nonché, fra le altre cose, 6 telefoni cellulari, schede telefoniche, 6 cavetti per la ricerca, 1 pendrive , 3 spinotti per la ricarica.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Mentre per i primi due casi previsti dall’art. 391ter , comma 1, cod. pen. (Sez. 6, n. 34282 del 10/07/2024, non mass.) è sufficiente il dolo generico, il dolo specifico («al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta»), richiesto per l’ integrazione della terza fattispecie, bilancia l’anticipazione della punizione dell’offesa al bene giuridico che discende dal fatto che la fattispecie non appare richiedere che il detenuto entri nell’effettiva disponibilità del dispositivo, ma basta che l’autore del reato introduca il dispositivo nell’istituto penitenziario (Sez. 2. n. 4189 del 31/05/2025, non massimata sul punto).
Nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha non irragionevolmente argomentato che il dolo specifico si desume dalla quantità e natura delle cose introdotte, dalla condotta attuata e anche dai pregressi contatti della coimputata con i detenuti richiamati nella sentenza di primo grado.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Va ribadito che la nozione di «abuso di relazioni di prestazione di opera» utilizzata dall’art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all’ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, Rv. 278720).
Inoltre, l’aggravante dell’abuso di ufficio o della prestazione d’opera, prevista all’art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., non afferisce ai soli rapporti derivanti dalla comune appartenenza dell’autore del fatto e del soggetto passivo a un medesimo ufficio o dall’esistenza tra gli stessi di un rapporto di prestazione d’opera, ma è configurabile anche nel caso in cui l’agente, per commettere il reato, si avvalga, strumentalizzandoli, dell’ufficio ricoperto o della prestazione svolta, a
prescindere da una relazione diretta con la persona offesa (Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Rv. 288461).
Su questa base, correttamente i Giudici di merito hanno osservato che il lavoro (medico) svolto dalla COGNOME, come quello della sua complice (infermiera) è valso ad agevolare la introduzione illecita di oggetti nel carcere (p. 24 sentenza di primo grado; p. 11 sentenza impugnata).
2. Il ricorso di COGNOME è infondato.
La Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio adottato per esercitare il suo potere discrezionale circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche escludendo la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e osservando, in aggiunta, che l’imputata con le sue dichiarazioni non solo non ha fornito elementi di conoscenza concretamente utili per lo sviluppo delle indagini, ma, anzi, implausibilmente adducendo di essere stata costretta da altri a realizzare le condotte, ha teso ad alterare a suo favore la ricostruzione dei fatti (p.27-28 della sentenza di primo grado, p. 13 della sentenza impugnata).
Dal rigetto dei ricorsi deriva condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Visto l’art. 154ter , disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’amministrazione di appartenenza delle ricorrenti.
Così deciso il 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME