Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5145 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5145 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/03/2025 del TRIBUNALE di CHIETI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’assoluzione perchØ il fatto non costituisce reato, riportandosi alla memoria di replica già depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Chieti in composizione monocratica ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui agli artt. 68 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e 681 cod. pen. perchØ – nella qualità di legale rappresentante e amministratore di RAGIONE_SOCIALE, non munito della licenza del Questore, obbligatoria per legge – teneva un intrattenimento danzante al quale prendevano parte circa trecento persone e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro settemila di ammenda, di cui euro quattromilacinquecento in sostituzione della pena di mesi uno e giorni quindici di arresto.
Avverso tale pronuncia ha proposto gravame, destinato alla Corte di appello di L’Aquila, NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo piø motivi sintetizzabili come segue:
violazione di legge, quanto all’utilizzo processuale fatto del verbale di constatazione redatto dai Carabinieri, atto erroneamente inserito nel fascicolo del dibattimento, oltre che difetto di prova, circa il superamento del limite delle duecento presenze. In ipotesi difensiva, il ragionamento sposato dal primo Giudice, che vizia la motivazione, muove dall’assunto che – con l’intrattenimento danzante de quo – sia stato superato il limite delle duecento persone presenti, secondo quanto previsto dall’art. 68 TULPS; ciò Ł illogico e contraddittorio, rispetto a quanto emerge dagli atti, in quanto – nella notte in cui sono accaduti i fatti – ci sono stati due tipi di eventi, diversi sebbene tra loro collegati; entrambi tali eventi erano pienamente consentiti, in quanto autorizzati mediante due differenti tipologie di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Nel locale all’aperto, poi, si Ł verificato il cumulo delle presenze e la promiscuità, tra coloro che erano presenti in loco per partecipare alla cena spettacolo con intrattenimento dal vivo e, invece, le persone interessate alla susseguente serata di
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intrattenimento musicale danzante, programmata in orario successivo alla cena: l’intrattenimento dal vivo, con la connessa ‘cena spettacolo’, Ł stato autorizzato mediante la presentazione della SCIA ex art. 38bis decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, valida per una affluenza di pubblico non eccedente le duemila persone, con orario dalle 19.00 del 23/07/2022 fino alle ore 01:00 del 24/07/2022; il susseguente intrattenimento danzante di fine cena, invece, Ł stato autorizzato con la seconda SCIA ex art 68 TULPS, che prevedeva la presenza di duecento persone e indicava un orario decorrente dalle ore 01.00 del 24/07/2022 (ossia, dopo la fine dell’orario previsto dalla prima SCIA), essendo destinato a concludersi entro le ore ventiquattro dall’inizio dell’attività (ex art 68 TULPS), quindi entro le ore ventiquattro del 24/07/2022; b) difetto dell’elemento soggettivo del reato ed erronea indicazione del numero delle persone presenti in loco , elemento atto a integrare la realizzazione di un reato impossibile, dovendosi altresì reputare incongrua la conclusione raggiunta, in ordine alla invalidità della SCIA: la prova della inoffensività della condotta – in ipotesi difensiva – sarebbe costituita dall’autorizzazione postuma rilasciata dalla Commissione preposta, la quale ha stabilito l’idoneità dell’immobile allo svolgimento dell’attività in questione; le SCIA di cui sopra, inoltre, sono state utilizzate per lo svolgimento di un singolo evento estivo all’aperto, svoltosi in due fasi nella medesima serata (serata suddivisa in una cena spettacolo dal vivo e in un distinto intrattenimento danzante); Ł evidente, pertanto, la sussistenza del concetto di inoffensività della condotta, che non si sarebbe potuta ripetere nel tempo;
incongruamente si Ł negata l’applicabilità dell’art 131bis cod. pen., ritenendosi la ricorrenza di una serialità di comportamenti della medesima natura, tenuti dall’imputato. La particolare tenuità dell’offesa, al contrario, può essere affermata tanto in ragione delle modalità della condotta, quanto sul presupposto dell’inesistenza del danno e del pericolo, visto che, successivamente, Ł stata rilasciata – ad opera della Commissione preposta l’autorizzazione all’intrattenimento con una affluenza fino a novecentottanta persone.
Pervenuti gli atti a questa Corte – in virtø di provvedimento di qualificazione dell’appello come ricorso, pronunciato dalla Corte di appello di L’Aquila, con conseguente trasmissione degli atti, in data 16/04/2025 – la difesa ha presentato memoria datata 10/06/2025, a mezzo della quale ha svolto un’articolata deduzione a sostegno della tesi dell’appellabilità della sentenza impugnata, richiamando l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nell’attuale veste alfine determinata dall’intervento del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Nel trattare questo tema processuale, la difesa ha osservato come – secondo la piø recente giurisprudenza di legittimità penale – sia appellabile la sentenza di condanna mediante la quale viene applicata la pena dell’ammenda, in sostituzione di quella dell’arresto; l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., infatti, si riferisce alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria, ovvero con pena alternativa, non anche alle contravvenzioni punibili con pena congiunta, come Ł avvenuto nel caso in esame.
Si desume, quindi, che la pronuncia emessa dal primo Giudice Ł stata correttamente appellata dalla difesa dinanzi alla Corte di appello di L’Aquila, in quanto con essa si Ł condannato COGNOME perchØ ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 681 cod. pen., punita con pena congiunta. Sulla base di tale assunto, la difesa ha sollecitato la trasmissione degli atti Corte di appello di L’Aquila.
Sono state inoltre riprese, con la suddetta memoria, le medesime doglianze svolte a mezzo dell’atto di gravame, sotto il profilo della sussistenza del vizio di valutazione e del travisamento delle prove, nonchØ del vizio di motivazione e del difetto di prova, circa il superamento del limite – ritenuto dirimente – delle duecento presenze. In forza di tali
argomentazioni, la difesa ha chiesto, in rito, la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila, dovendosi ritenere l’appellabilità della sentenza impugnata; ha domandato, inoltre:
pur se ritenuta l’inappellabilità della sentenza impugnata, l’assoluzione dell’imputato, anche ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen., con formula di rito perchØ il fatto non sussiste o perchØ non costituisce reato e, comunque, la dichiarazione di non punibilità di COGNOME, ai sensi dell’art. 49 cod. pen.;
in via subordinata, dichiararsi l’esclusione della punibilità ex art. 131bis cod. pen.;
in via ancor piø gradata, la rideterminazione della pena secondo giustizia e in senso piø favorevole all’imputato, attenendosi al parametro offerto dalla pena minima edittale.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso e, solo in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila.
Con ordinanza del 26/06/2025, il Collegio ha rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte la seguente questione: ‘Se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come alfine novellato dell’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale Ł stata inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell’arresto, sia ordinariamente impugnabile con l’appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile’.
Con provvedimento della Prima Presidente del 04/09/2025, gli atti sono stati restituiti al Collegio rimettente, in ragione della intervenuta composizione del rilevato contrasto composizione verificatasi in data successiva, rispetto alla decisione di rimessione del tema alle Sezioni Unite – nel senso della non appellabilità della sentenza di condanna, mediante la quale sia stata inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte di quella dell’arresto.
In vista dell’odierna udienza, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Quanto al primo motivo, Ł possibile l’acquisizione del processo verbale di accertamento, da ritenersi atto irripetibile. In ordine al ritenuto difetto dell’elemento soggettivo del reato ascritto, quest’ultimo Ł perseguibile a mero titolo di colpa. La prosecuzione dell’intrattenimento, oltre l’orario consentito e in presenza di un numero di persone eccedente il limite autorizzato, configura senz’altro l’inosservanza di legge sufficiente a configurare la violazione del contestato precetto penale. Con riferimento all’asserita incertezza, in ordine al numero delle persone presenti al momento del controllo, trattasi di questione di mero fatto.
7. La difesa ha presentato memoria di replica in data 05/12/2025, al fine di ribadire le ragioni poste a fondamento del ricorso, oltre che di confutare le argomentazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale e, infine, insistere nella proposizione delle già dedotte questioni di diritto. La sentenza impugnata, secondo la difesa, deve essere considerata appellabile, poichØ l’imputato Ł stato condannato ex art. 681 cod., pen. e punito con pena congiunta. La pena pecuniaria applicata, infatti, Ł sostitutiva dell’arresto e ciò non rende la sentenza inappellabile.
Il verbale dei Carabinieri Ł stato erroneamente qualificato quale atto irripetibile; esso contiene, infatti, valutazioni soggettive e stime di natura non tecnica e, pertanto, va dichiarato inutilizzabile. La sentenza richiamata dal Procuratore generale attiene ad accertamenti inerenti a fenomeni fisici deteriorabili, non a persone o documenti; il
precedente, allora, non può essere validamente richiamato. In ordine all’asserito superamento del limite delle duecento persone, la difesa ribadisce la sussistenza dei vizi di travisamento della prova e di motivazione apparente. Non essendovi stato un conteggio fisico, le stime effettuate non costituiscono prova e le duecento presenze si riferiscono alla cena con intrattenimento musicale dal vivo, che era autorizzata fino a duemila persone. L’imputato, comunque, ha agito in buona fede, presentando tutte le SCIA necessarie e la condotta – a tutto voler concedere – Ł da ritenersi inoffensiva.
Trattandosi di evento unico, privo di danno o pericolo reale, ricorrono i presupposti per la particolare tenuità del fatto. Tanto premesso, la difesa ha chiesto dichiararsi l’appellabilità della sentenza e trasmettersi gli atti alla Corte di appello dell’Aquila; nel merito, ha concluso per l’assoluzione con formula di rito perchØ il fatto non costituisce reato, almeno ai sensi dell’art 530 comma 2 cod. proc. pen., ovvero ex art 49 cod. pen. per inoffensività del reato; in ulteriore subordine, ha chiesto dichiararsi la non punibilità per tenuità ex art. 131bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
La preliminare questione processuale concernente il rimedio impugnatorio esperibile deve reputarsi – all’indomani della sopra ricordata rimessione della stessa alle Sezioni Unite di questa Corte, nonchØ stante il tenore del relativo provvedimento di restituzione – ormai superata, nel senso della non appellabilità della sentenza di condanna, a mezzo della quale sia stata inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell’arresto.
In linea con la ormai unanime giurisprudenza di legittimità, questo Collegio intende dare continuità, dunque, alla regola ermeneutica fissata da Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024, Staffieri, Rv. 286360 – 01, che ha così statuito: ‹‹In tema impugnazioni, Ł inappellabile la sentenza di condanna con la quale Ł inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell’arresto, per effetto del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689›› (nello stesso senso si Ł espressa Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025, Aveta, Rv. 287878 – 01).
I primi tre motivi presentano una scaturigine comune e ben si prestano, quindi, a una agevole trattazione unitaria. Essi si compendiano – secondo quanto già sintetizzato in parte narrative – nel modo che segue:
il primo motivo si sostanzia nella deduzione di una violazione di legge (ci si riferisce al verbale di constatazione redatto dai Carabinieri, erroneamente inserito nel fascicolo del dibattimento, dolendosi, inoltre, del difetto di prova, quanto al superamento del limite delle duecento presenze);
il secondo motivo aggredisce il profilo dell’elemento soggettivo del reato;
il terzo motivo attiene a una pretesa violazione di legge, in merito al ritenuto numero delle persone presenti (si deduce trattarsi di una fattispecie di reato impossibile, contestandosi l’affermata invalidità della Scia; si evidenzia, poi, come l’inoffensività della condotta risulti confermata dall’autorizzazione in seguito rilasciata dalla Commissione preposta, in ragione della ritenuta idoneità del sito).
3.1. Con riferimento alla lamentata violazione di legge – che si anniderebbe sia nel lamentato difetto di prova, in ordine al superamento del limite delle duecento presenze e sia, correlativamente, nell’utilizzo processuale fatto dal Tribunale, del verbale di constatazione
redatto dai Carabinieri, atto che si sostiene esser stato erroneamente inserito nel fascicolo del dibattimento – occorre richiamare il dictum di Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco Rv. 234906 – 01, a mente della quale: ‹‹Non Ł atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati››.
La successiva elaborazione giurisprudenziale ha consentito di precisare come i verbali d’ispezione dei luoghi, compiuti dalla polizia giudiziaria, abbiano natura di atti irripetibili – e, come tali, possano essere legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento – nel caso in cui essi si limitino alla descrizione di situazioni o luoghi suscettibili di modificazione nel tempo. Laddove tali atti, al contrario, contengano anche diretti riferimenti allo sviluppo delle indagini, ovvero alle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, assumono un contenuto di plurima composizione, che ne inibisce l’integrale acquisizione all’incarto processuale, rendendola possibile esclusivamente con riguardo alla parte descrittiva (si veda, sul punto, Sez. 3, n. 32343 del 13/06/2007, Licitra, Rv. 237075 – 01).
In sostanza, sono da considerare irripetibili gli atti che descrivono situazioni obiettive passibili di mutamento, tra cui rientrano quelli della polizia giudiziaria che attengono ad accertamenti e rilievi (Sez. 3, n. 524 del 10/12/1992, dep. 1993, COGNOME, Rv. 192743 – 01; sulla medesima direttrice interpretativa si Ł posizionata anche Sez. 1, n. 4178 del 10/11/2003, dep. 2004, Longo, Rv. 229987 – 01, secondo cui: ‹‹I verbali di sopralluogo e di osservazione redatti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, poichØ riproducono fatti e persone nel contesto di situazioni soggette a mutamento, e garantiscono attraverso la scrittura nell’immediatezza della percezione la genuinità della rappresentazione successiva, devono considerarsi atti irripetibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 431 cod. proc. pen.››).
Nella concreta fattispecie, dunque, Ł del tutto corretta la decisione del Tribunale di acquisire al fascicolo del dibattimento il verbale riassuntivo degli accertamenti compiuti in loco dalla p.g., poi utilizzato quanto alla parte descrittiva e non dichiarativa.
3.2. La base logico-giuridica da cui muove l’ordinanza, in ogni caso, non risulterebbe decisivamente contrastata dal preteso errore procedurale denunciato dal ricorrente. Giova infatti ricordare che: a) a riprova di come la condanna poggi su una prova dichiarativa assunta nel contraddittorio, piuttosto che sul contenuto del sopra detto verbale, milita il fatto che siano stati ascoltati – nel corso dell’istruttoria dibattimentale – ben due operanti; b) la difesa si limita, inoltre, a contestare genericamente l’acquisizione del verbale suddetto, mancando però di chiarire quali siano, specificamente, i punti dello stesso indebitamente adoperati a fini decisori.
In diritto, Ł quindi utile osservare come – laddove venga dedotta l’invalidità, o anche il travisamento di un atto di rilevanza probatoria – non basti invocare l’espunzione delle relative risultanze, dall’orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile che l’elemento probatorio illegittimamente assunto, ovvero erroneamente percepito, non infirmi in maniera irreversibile la saldezza logica dell’impianto giustificativo, posto a sostegno del decisum , residuando comunque argomentazioni di inconfutabile spessore concettuale. L’espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un determinato elemento, dunque, non determina ipso facto l’automatica caducazione della decisione, dovendosi, in ogni caso, sottoporre quest’ultima alla c.d. “prova di resistenza”, in modo da apprezzare il grado di
rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il raggiungimento del medesimo esito.
Spetta allora al ricorrente argomentare adeguatamente, circa l’incidenza dirimente del preteso errore percettivo, sulla solidità dell’impianto decisorio; nel caso in disamina, come detto, la difesa si Ł invece sottratta a tale onere, arrestando la censura a una critica di carattere assertivo e improntata alla mera contestazione.
3.3. Viene poi dedotto il difetto dell’elemento soggettivo del reato.
La decisione – contrariamente alla deduzione difensiva – spiega invece in maniera del tutto congrua le condizioni di illiceità dell’attività diretta dall’imputato, argomentando esaustivamente anche sotto il profilo della sussistenza della componente psicologica, tenuto peraltro conto della natura contravvenzionale dei reati per i quali si procede. Per un’applicazione delle relative coordinate, del resto, può richiamarsi Sez. 1, n. 38867 del 04/10/2024, Ridolfi, Rv. 287128 – 01, che ha così statuito: ‹‹In tema di elemento soggettivo della contravvenzione prevista dall’art. 681 cod. pen., non Ł scusabile l’errore sulla liceità della condotta inosservante delle prescrizioni impartite dall’autorità a tutela dell’incolumità pubblica, nel caso in cui l’agente abbia agito sulla base di un parere non proveniente dall’autorità amministrativa o giudiziaria››.
Assunta tale base giuridica, la critica difensiva si rivela generica e interamente versata in fatto, in quanto volta ad ottenere niente altro, se non una rivisitazione degli elementi di valutazione e conoscenza già presi in considerazione dal Tribunale.
3.4. Viene rappresentata, infine, una asseritamente erronea indicazione del numero delle persone presenti in loco , elemento atto a integrare la realizzazione di un reato impossibile, nel contempo deducendosi la tesi dell’inoffensività della condotta.
3.4.1. Il Tribunale – con motivazione lineare e priva di spunti di contraddittorietà o vuoti logici – ha però congruamente chiarito quale fosse la natura dell’evento tenutosi presso il locale gestito dall’imputato (evento da qualificarsi come di ‘intrattenimento’, ossia che postula un attivo coinvolgimento dei partecipanti); ha parimenti ricordato, il Tribunale, l’assenza della necessaria autorizzazione, esponendo poi le ragioni in base alle quali si Ł ritenuto di poter giungere alla quantificazione del numero di persone contemporaneamente presenti nel locale stesso (quantificazione alla quale il Giudice di primo grado Ł pervenuto – secondo un iter concettuale di ineccepibile valenza – in forza tanto della constatazione diretta compiuta dagli operanti, quanto delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME, addotto dalla stessa difesa). 3.4.2. A fronte di tale dettagliata e coerente struttura motivazionale, la difesa non riesce a oltrepassare la soglia della mera doglianza generica, rivalutativa e, ancora una volta, versata in fatto.
Non può avere ingresso in sede di legittimità, però, una rivalutazione della prova che si tradurrebbe in un inammissibile terzo giudizio di merito. ¨ utile ricordare, infatti, come la cognizione demandata al giudizio di legittimità sia funzionale alla sola verifica circa la compatibilità della motivazione adottata dalla decisione impugnata, con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile; non rientra tra le competenze della Corte di cassazione, al contrario, lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nØ condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).
Per concludere, trattasi di una doglianza dal forte sapore rivalutativo, che auspica niente altro, se non un nuovo giudizio di merito; le tesi dell’inoffensività della condotta e del reato impossibile, infatti, sono fortemente distoniche, rispetto alle valutazioni sussunte nella sentenza attaccata e, comunque, implicano necessariamente una rivalutazione del merito
della vicenda.
La difesa lamenta, infine, una asseritamente incongrua negazione dell’applicabilità dell’art 131bis cod. pen., deducendo come l’addotta serialità di comportamenti serbati dall’imputato, relativamente alla medesima figura tipica di reato, finisca per trascurare un aspetto estremamente rilevante, ossia che la particolare tenuità dell’offesa può essere affermata tanto in ragione delle modalità della condotta stessa, quanto per l’inesistenza del danno e del pericolo.
La decisione reiettiva, quindi, trae origine dal ritenuto carattere ripetitivo della condotta, oltre che dall’essere quest’ultima afferente all’attività svolta dall’imputato e, infine, dalla presenza di pregiudizi penali concernenti violazioni di analogo tenore.
Tanto premesso, non vi Ł chi non rilevi la radicale insostenibilità della censura, posto che anche i soli i precedenti di polizia – salva la necessità del compimento di determinate verifiche oggettive – possono rivestire valenza ostativa, per essere essi sintomatici di una abitualità del soggetto nel reato (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787 01). Nel caso di specie, si discorre addirittura di precedenti condanne, visto che in sentenza ci si riferisce al casellario giudiziale dell’imputato. ¨ bastevole rifarsi, allora, al condiviso principio di diritto secondo cui la invocata causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131bis cod. pen., non può trovare applicazione – ai sensi del terzo comma dell’articolo stesso – nel caso in cui il soggetto, pur se non gravato da precedenti penali specifici, si sia reso protagonista di piø reati della stessa indole, oppure di plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali, che siano sorrette da una identica ratio punendi e ciò anche laddove ciascun fatto, isolatamente considerato, risulti di particolare tenuità (si veda, sul punto, Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, Del Galdo, Rv. 271863 – 01).
Con tali aspetti problematici, in realtà, la difesa ha evitato qualsivoglia confronto, così rendendo non meritevole di accoglimento la doglianza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME