Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9439 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9439 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato a MANDURIA il 06/03/1980
avverso la sentenza del 25/01/2024 della Corte d’appello di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo per l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla partecipazione del ricorrente al delitto contestato al capo 1), con rinvio alla Corte di appello di Bologna soltanto per la rideterminazione della pena; uditi:
-l’avvocato COGNOME in difesa delle parti civili Camera del lavoro territoriale di Modena e Camera del lavoro territoriale di Reggio Emilia, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e la condanna alla refusione delle spese di assistenza e difesa e, in sostituzione dell’avvocato COGNOME in difesa della parte civile CGIL Emilia-Romagna si
è riportato alle conclusioni scritte depositate;
-l’avvocato COGNOME in sostituzione dell’avvocato COGNOME in difesa della parte civile Comune di Reggio Emilia e dell’avvocato COGNOME in difesa delle parti civili Associazione Libera, Unione nazionale CNAFITA e CISL Regione Emilia-Romagna si riporta alle rispettive conclusioni scritte e alle note spese allegate;
-l’avvocato COGNOME in sostituzione dell’avvocato COGNOME in difesa della parte civile Regione Emilia-Romagna si riporta alle conclusioni scritte e nota spese;
-l’avvocato COGNOME in difesa di COGNOME si riporta ai motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1.NOME COGNOME, coinvolto nelle indagini relative al procedimento denominato “RAGIONE_SOCIALE“, è stato giudicato e condannato in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia perché ritenuto partecipe dell’associazione armata di matrice ‘ndranghetistica descritta al capo 1) della rubrica.
Per altre imputazioni, legate alla detenzione di due diverse pistole e di alcune munizioni (capi 139 e 140 bis), .emergenti dal complessivo portato della medesima attività di indagine, è stato autonomamente condannato in esito a giudizio ordinario dal Tribunale di Reggio Emilia.
Interposto appello, la Corte territoriale, riuniti i due giudizi, ha confermato la responsabilità dell’imputato per le imputazioni allo stesso ascritte salvo che con riferimento al capo di imputazione sub 139), rispetto al quale, parte della condotta diversa dalla detenzione dell’arma, è stata ricondotta alla ipotesi di reato prevista dall’ad 697 cod. pen., con conseguente· estinzione per prescrizione di tale porzione di imputazione.
In esito al ricorso per cassazione proposto dall’imputato, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello limitatamente alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione di cui al capo 1), rigettando nel resto l’impugnazione.
Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio, ha nuovamente confermato il giudizio di responsabilità per la partecipazione associativa.
Impugna la difesa di NOME COGNOME e, dopo una premessa riassuntiva del percorso processuale riguardante la Posizione del ricorrente, avuto riguardo ai punti della sentenza gravata con i quali pedissequamente si riporta la motivazione della decisione di primo grado (punto 2 del ricorso), lamenta l’assenza di puntuali risposte ai motivi di appello formulati avverso le due sentenze rese ai danni dell’imputato, alla memoria depositata il 15 settembre 2020, e denunzia il portato complessivo dei vuoti argomentativi riscontrati dalla sentenza rescindente rispetto alla posizione meramente ancillare assunta da COGNOME esclusivamente nei confronti di NOME COGNOME senza
che dagli elementi messi in luce dalla sentenza appellata potessero emergere i tratti costitutivi, anche di matrice soggettiva, propri della intraneità associativa.
Con il ricorso, ancora, si prospetta la manifesta illogicità, la intrinseca contraddittorietà o la non coerenza alle acquisizioni probatorie delle argomentazioni spese in sentenza dirette a valorizzare, nell’ottica della intraneità associativa:
-l’assenza di soluzioni di continuità tra le condotte di detenzione delle due pistole (capi 139 e 140 octies) aggravate dall’agevolazione mafiosa del gruppo associativo di cui al capo 1 (punto 3);
-il contributo offerto da COGNOME nel garantire le provviste alimentari del ristorante “il cenacolo del pescatore” riferito alla titolarità sostanziale di COGNOME e NOME COGNOME (punto 4);
-il coinvolgimento del ricorrente nelle vicende estorsive di cui al capo 90) al quale COGNOME non solo era rimasto estraneo ma poteva essere annoverato tra le vittime delle dette condotte illecite (punto 5);
-la comune attribuibilità a COGNOME, COGNOME e a COGNOME, delle armi e munizioni descritte al capo 139), non confermata dalle emergenze acquisite ma anche il riferimento operato dal ricorrente, nel colloquiare con COGNOME, alle disavventure giudiziarie della famiglia COGNOME, probatoriamente indifferente (punto 6);
il furto di energia elettrica realizzato con riferimento all’appartamento messo a disposizione del ricorrente dal proprietario NOME, attività illogicamente ritenuta siccome diretta a favorire quest’ultimo che, piuttosto, era parte lesa dall’azione illecita dell’imputato, comunque non condannato per questo fatto di reato perché estinto per prescrizione (punto 7)
i lavori di intonacatura realizzati dal ricorrente su sollecitazione di COGNOME, non altrimenti precisati nel loro contenuto e rilievo probatorio, anche alla luce delle contraddittorietà emerse dal propalato del collaborante NOME in esito al relativo esame dibattimentale quanto alla diretta percezione dei fatti dallo stesso riferiti rispetto al posizione di COGNOME e ai suoi rapporti con COGNOME (punto 8);
i rapporti intrattenuti cón Richichi senza considerare che in appello, il munizionamento descritto al capo 139) non era stato riferito anche al ricorrente in accoglimento del gravame e che il collaborante COGNOME NOMECOGNOME nel riferirsi a Schirone, ne aveva escluso l’intraneità, rimarcandone unicamente lo stretto rapporto di collaborazione con COGNOME (punto 9);
le dichiarazioni rese dal collaborante NOME durante la fase investigativa e allegate dalla Procura Generale alla udienza del 23 gennaio 2024, inutilizzabili perché non coperte dal consenso della difesa, caduto solo sulle note scritte depositate nell’occasione ai sensi dell’art 121 cod. proc. pen. e non sugli allegati (i verbali e una annotazione finale dei Carabinieri), come da opposizione resa con successiva memoria difensiva, e, in ogni caso, prive di effettiva incidenza probatoria (punto 10);
la partecipazione del ricorrente alla festa inaugurale di un bar alla presenza di altri sodali, non rilevante sul piano della comprovata intraneità (punto 11).
RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso riposa su motivi quantomeno infondati e va in coerenza rigettato.
Secondo l’imputazione, COGNOME risulterebbe intraneo al gruppo criminale descritto al capo 1) della rubrica ‘perché, oltre a risultare particolarmente contiguo a NOME COGNOME, soggetto posto al vertice di quel consorzio criminale, del quale era “a totale disposizione”, aveva contatti con altri esponenti della medesima associazione – in particolare con COGNOME NOME, detto NOME-, partecipando a riunioni della stessa e svolgendo per conto del gruppo la funzione di armiere.
Ciò premesso, la verifica della tenuta della detta accusa sulla base delle emergenze acquisite, apprezzate dalla Corte del merito nell’ottica della ritenuta responsabilità, non può che prendere le mosse dal tenore della sentenza di annullamento e in particolare dalle considerazioni in punto di diritto ivi espresse, che costituiscono la traccia imprescindibile anche del presente giudizio di legittimità.
3.1. Con la sentenza rescindente si è in particolare rimarcato che “in tema di associazione a delinquere (nella specie di tipo mafioso), la messa a disposizione dell’organizzazione criminale, rilevante ai fini della prova dell’adesione, non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand’anche di livello apicale, a servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l’adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio”.
3.2. Sulla base di queste indicazioni, la sentenza di annullamento ha, poi, messo in evidenza le ragioni della ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1) della rubrica, considerate dalla sentenza in quel frangente oggetto di scrutinio.
In particolare, la Corte ha sottolineato che nel pervenire al giudizio di intraneità, i giudici del merito avrebbero fatto leva sulle “vicende di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro oggetto di contestazione al capo 90”, in quanto l’imputato sarebbe stato “formalmente assunto unitamente ad altri quale operaio dalla RAGIONE_SOCIALE ma di fatto gestito direttamente da COGNOME NOME“; sulle dichiarazioni dei collaboratori NOME e NOMECOGNOME “il primo dei quali ha riferito che l’imputato, anche se non era affiliato, era a completa disposizione di COGNOME NOME mentre il secondo lo avrebbe descritto come il “factotum” di COGNOME: si occupava di tutto, dall’esecuzione di lavori di intonacatura alla custodia di armi, aggiungeva di averlo visto più volte nel capannone di Bolognino del quale era l’armiere”.
In ragione di tali elementi, si rimarca nella sentenza di annullamento, ad avviso dei giudici territoriali lo COGNOME si sarebbe messo consapevolmente a disposizione di COGNOME NOME, del quale conosceva la caratura criminale e l’appartenenza alla ‘ndrangheta, fornendo un contributo causale all’associazione, custodendone armi e munizioni, adeguandosi agli scopi e alle attività del sodalizio.
3.3. Ciò posto, ad avviso della Corte di Cassazione, i giudici del merito in termini di manifesta illogicità avrebbero desunto dal rapporto fiduciario intrattenuto dal COGNOME con il prevenuto la messa a disposizione del sodalizio senza che detta conclusione potesse ritenersi sostenuta da chiare evidenze probatorie, non potendosi ritenere tali:
-le dichiarazioni dei collaboratori, che “restituiscono l’immagine di un soggetto devoto al Bolognino e pronto ad eseguire i suoi ordini, anche di natura illecita, come nel caso della custodia dell’arma contestata al capo 139)” senza tuttavia dare conto di “autonomi rapporti con altri partecipi del sodalizio né attività funzionali agli interessi de gruppo criminale”;
-il riferimento al capannone del Bolognino quale luogo in cui si tenevano alcune riunioni dei sodali, affermazione che sarebbe priva di pregnanza dimostrativa, non risultando dalle dichiarazioni del NOME se e in che modo il prevenuto fosse coinvolto negli incontri;
-il richiamo alle vicende delittuose oggetto dell’addebito di cui al capo 90), poi, non coglierebbe nel segno poiché lo COGNOME figurerebbe quale persona offesa rispetto alle dette vicende criminali, vittima dello sfruttamento del lavoro di cui sono stati chiamati a rispondere, in concorso con altri, COGNOME e COGNOME;
gli elementi addotti a sostegno del dolo partecipativo, mancando un adeguato scrutinio dei profili attestanti la “affectio societatis scelerum” e la coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e, quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente.
4.Questo il portato della sentenza rescindente, ritiene questa Corte che la decisione impugnata, seguendone coerentemente l’abbrivio in punto di diritto, abbia provveduto a colmare i vuoti argomentativi riscontrati in precedenza, così da portare il relativo giudizio di responsabilità al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede.
5.La motivazione della sentenza impugnata si snoda seguendo due fondamentali binari argomentativi.
Per un verso riporta il quadro probatorio valorizzato in sede di abbreviato dal primo giudice; per altro verso, mette in luce ulteriori elementi probatori ritenuti in grado d ovviare ai difetti argomentativi stigmatizzati dalla sentenza rescindente.
Sotto il primo versante, per quel che qui immediatamente rileva, si mette in luce la circostanza che il ricorrente, come COGNOME, dimorava in un appartamento contiguo al capannone di Bolognino fungendo da custode dell’area; che nel garage del detto appartamento e nella cabina del gas che serviva la dimora del ricorrente e quella di COGNOME in esito ad una perquisizione, erano state ritrovate diverse munizioni e la custodia di una pistola Beretta descritti al capo 139); che alla luce delle conversazioni intercettate, che coinvolgevano COGNOME, COGNOME e COGNOME, sarebbe emersa la sostanziale riferibilità della pistola (non rinvenuta perché spostata da COGNOME la sera precedente dai luoghi della perquisizione su sollecitazione in tal senso resa da COGNOME) e delle munizione ai tre suddetti; che il COGNOME avrebbe ordinato al ricorrente di assumersi la responsabilità esclusiva della detenzione delle dette munizioni; che COGNOME, conversando con la sua compagna, dopo la detta perquisizione, facendo riferimento all’acquisizione anche di documenti relativi all’attività lavorativa svolta da Schirone presso i cantieri della COGNOME, avrebbe dato conto del possibile disvelamento del fittizio rapporto lavorativo occorso tra il ricorrente e quest’ultima impresa nel più ampio quadro delle connotazioni criminali correlate al capo di imputazione sub 90), riferibili a Bolognino ma riconducibili al contesto associativo; che del ricorrente, quale soggetto estremamente contiguo a Bolognino e custode di armi oltre che soggetto a disposizione del gruppo avrebbero riferito i collaboranti NOME e NOME; che il ricorrente, in occasione della perquisizione contestuale alla esecuzione della misura custodiale disposta nei suoi confronti era stato rinvenuto nel possesso di una pistola con matricola abrasa.
In aggiunta ai superiori elementi, la Corte del merito ha sottolineato:
che COGNOME era esponente apicale dell’associazione di cui al capo 1), coinvolto in svariati reati fine;
che il ricorrente aveva riportato in via definitiva le condanne per la detenzione delle armi di cui ai capi 139) e 140 bis) e che tali fatti erano stati aggravati dall’agevolazione della cosca di cui al capo 1) ex art 416 bis.1 cod. pen., con condotte realizzate, peraltro, ad una notevole distanza temporale (circa tre anni) a dimostrazione di una stabile presenza continuativa della ragione fondante siffatta agevolazione;
che riguardo al capo 89 (l’intestazione fittizia del ristorante RAGIONE_SOCIALE, riferita a Bolognino e RAGIONE_SOCIALE), da una intercettazione sarebbe emerso il ruolo di COGNOME che su sollecitazione di COGNOME si sarebbe occupato delle provviste alimentari;
che in relazione al capo 90), andava messa in evidenza l’intercettazione di un colloquio nel corso del quale COGNOME, discutendo con COGNOME, diede conferma di interessarsi di questioni attinenti ai lavoratori “gestiti” da COGNOME in quel determinato contesto lavorativo;
che, sempre interloquendo con COGNOME, COGNOME ebbe a notiziario degli arresti operati in danno di componenti della famiglia COGNOME e che nel medesimo contesto COGNOME ebbe a rivendicare la rilevanza apicale raggiunta in quel contesto criminale;
che COGNOME si era reso autore di una condotta di furto di energia elettrica per favorire altro sodale di assoluto rilievo, NOME;
che il ricorrente si sarebbe occupato di diverse situazioni in favore della cosca compresi dei lavori di intonacatura riferibili a locali inerenti a contesti associativi, come riferito dal collaborante NOME;
che l’attività di occultamento della pistola descritta al capo 139) venne realizzata nell’interesse anche di COGNOME come confermato dalle intercettazioni già evocate;
che COGNOME, fermato a bordo di una autovettura oggetto di furto in compagnia del genero di COGNOME e del figlio di quest’ultimo ebbe ad assumersi la responsabilità per l’ipotetica ricettazione;
che la partecipazione di COGNOME a riunioni tra sodali effettuate presso il capannone di Bolognino aveva trovato maggiore dettaglio nelle dichiarazioni rese da NOME il 5 e 19 luglio del 2017 (quelle allegate Mie note di udienza del PG) oltre che conferma nel riscontro offerto dalla partecipazione del ricorrente alla inaugurazione di un bar ristorante-pizzeria alla quale presenziarono diversi sodali.
Ciò premesso, se per un verso corrisponde al vero che non tutti gli elementi sopra rassegnati assumono rilievo rispetto al giudizio di intraneità ascritto al ricorrente, si che se ne può tralasciare decisamente il portato, perché, senza contraddire il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza, non ne implementano la linearità logica ( ci si riferisce in particolare a quelli descritti ai punti c, f, g, i); per altro verso, ritiene la che alcuni degli elementi valorizzati dalla sentenza gravata non possono non ritenersi dotati di una consistenza logico induttiva di assoluto rilievo, tanto da costituire chiave di lettura di tutte le residue emergenze messe in luce nei due gradi di giudizio, che, così filtrate, finiscono anche per risultare ormai epurate dalle aporie di significato in origine messe in luce dalla sentenza di annullamento.
In particolare, assume un rilievo decisivo, nell’ottica della ritenuta intraneità, l’aspetto inerente al giudicato caduto sull’aggravante dell’agevolazione mafiosa quanto alla detenzione delle due pistole descritte ai capi 139) e 140 bis), per condotte realizzate, peraltro, in ambiti temporali diversi e non contigui.
Siffatto profilo del più ampio quadro di responsabilità imputabili al ricorrente, non risulta considerato dalla sentenza di annullamento, che non conteneva riferimenti a tale aspetto nel valutare il dato della detenzione delle armi in questione, peraltro delimitato alla sola disponibilità della pistola descritta ai capo 139). Di contro, risulta puntualmente apprezzato dai giudici del rinvio’ circostanziandone il portato in una cornice logico
giuridica per forza di cose più ampia, di matrice associativa, non più sindacabile per effetto del giudicato intervenuto su tali punti ( essendo indifferente al fine la prescrizione caduta su quota parte delle condotte comprese nel capo 139 così come qualificate in occasione della prima sentenza di appello), anche alla luce della peculiare natura del reato aggravato dalla riferita circostanza.
9.1. Se, infatti, il dato della semplice agevolazione mafiosa, di per sé, non è certamente indicativo della intraneità del soggetto protagonista della condotta delittuosa aggravata all’associazione favorita; parimenti, è logicamente incontrovertibile che la detenzione di armi realizzata nell’interesse del gruppo criminale agevolato dalla condotta aggravata disvela in sé, ontologicamente, un contributo affatto indifferente nell’ottica della intraneità associativa nei suoi contenuti materiali (considerata l’incontroversa centralità che assume la disponibilità di armi nel relativo quadro delle strumentalità funzionali all’azione criminale di matrice mafiosa) ma anche nei suoi risvolti soggettivi (perché l’agevolazione riporta la detenzione all’interesse della cosca e non del solo COGNOME, giacché diversamente non vi sarebbe stato il supporto soggettivo dell’aggravante).
9.2. Il tutto in relazione a condotte dispiegatesi nel tempo ( per i tre anni di distanza dalle due detenzioni riscontrate), a conferma di una disponibilità mostrata in termini di stabilità e in ambiti non necessariamente dominati dalla presenza del COGNOME (non immediatamente coinvolto nella vicenda di cui al capo 140 bis), secondo coordinate fattuali che danno, del resto, ulteriore concretezza logica alla rilevanza del dato, a prescindere dalla definitività offerta dal giudicato progressivo caduto su tali imputazioni.
Si guardi, in particolare, al portato delle munizioni materialmente riferite alla detenzione del ricorrente, da ricondurre ad armi diverse dalla pistola Beretta descritta al capo 139), sintomo di una disponibilità di armi ben più ampia e complessa, quale quella tipicamente propria di un gruppo criminale di matrice mafiosa (senza che, come detto, la materialità del dato venga messa · in discussione dalla sopravvenuta prescrizione), secondo coordinate logiche, rassegnate dalla decisione gravata, estranee a profili di manifesta irragionevolezza .
Ma si tenga anche nel dovuto conto il diverso significato da ascrivere anche alle direttive rese da COGNOME all’imputato finalizzate all’occultamento dell’arma considerata al capo 139). Aspetto, questo, in fatto già considerato dalla stessa sentenza di annullamento e non più suscettibile di rivisitazione critica in questa sede; e che, in questo diverso contesto, alla luce proprio della stretta contiguità che legava i due e della altrettanto incontroversa consapevolezza, in capo al ricorrente, della posizione rivestita dal sodale all’interno del comune consorzio criminale ( anche questi dati già cristallizzati dalla sentenza rescindente), finisce per perdere i connotati propri della esclusiva bilateralità del relativo rapporto di contiguità criminale – ancora oggi rivendicato dalla difesa riprendendo pedissequamente le valutazioni rese di sede di annullamento-, per
assumere, piuttosto, i contenuti propri delle disposizioni rese da soggetto al vertice del gruppo per conto e nell’interesse del quale la detenzione illecita era realizzata, così da consentire all’interprete di smarcarsi dalle incertezze argomentative rappresentate in precedenza da questa Corte.
9.3. E in questo ridefinito assetto, assume il significato di un ulteriore momento di conferma della intraneità associativa e della presenza di contatti del ricorrente con il relativo contesto associativo, ben oltre la sola figura del COGNOME, anche il coinvolgimento di COGNOME, parimenti sodale, nella comune detenzione della pistola e del munizionamento di cui al capo 139): aspetto che la Corte del merito valorizza all’esito di una lettura non manifestamente illógica delle relative emergenze probatorie (si veda dalla pagina 50 della decisione gravata); e che il ricorso per un verso conferma (quanto alle munizioni, mettendo inammissibilmente in discussione la riferibilità delle stesse anche al ricorrente, malgrado la relativa valutazione in fatto sia ormai divenuta definitiva nella sua materialità: si veda dalla pagina 42) e, per altro contrasta, in relazione all’arma, con una lettura logica meramente alternativa delle relative emergenze probatorie.
10.In questo contesto, assumono un portato logico diverso anche altri elementi, seppur giudicati inadeguati dalla sentenza di annullamento, una volta che si acceda ad una valutazione sinergica e complessiva dei diversi momenti di giudizio, senza frammentarne il portato inferenziale.
E così, anche la partecipazione del ricorrente ad un evento che vide protagonisti diversi sodali, finisce, malgrado la sua marginalità logica, per disvelarne un grado di interrelazione con il contesto associativo che esonda i confini propri della mera contiguità al Bolognino. Aspetto, questo, peraltro ulteriormente supportato dalle interlocuzioni tenute con quest’ultimo – ci si riferisce al riferimento all’arresto dei componenti della famiglia COGNOME e alle confidenze rese dal sodale quanto al suo ruolo nel relativo ambito associativo (cfr pag. 48) – fatte oggetto di captazione, espressione della piena consapevolezza del ricorrente rispetto al contesto associativo nel quale si insinuava il contributo dallo stesso offerto.
In questa ottica, anche la consapevolezza espressa dal ricorrente rispetto al contesto delittuoso che ruotava intorno alle vicende descritte al capo 90), contribuisce al giudizio di intraneità, anche nei suoi risvolti soggettivi, perché rappresenta il sintomo di una acquista consapevolezza del meccanismo illecito congegnato da COGNOME e dagli altri sodali coinvolti nell’azione della impresa edile COGNOME quanto allo sfruttamento dei lavoratori, ben oltre la sua specifica posizione, così da superare la contraddizione logica prospettata dalla sentenza di annullamento.
Parimenti, l’essere stato custode del luogo ove Bolognino teneva le riunioni dei sodali ( fatto non contrastato dal ricorso quanto alla circostanza in sé) finisce per dare corpo alla complessiva coerenza della valutazione operata dal giudice del rinvio: anche
prescindendo dalla prova della partecipazione alle dette riunioni dello stesso COGNOME, non acquisita per la mancanza di riscontri alle dichiarazioni rese sul punto dal collaborante NOME ( e dunque senza considerare quelle riportate dalla pagina 54 della decisione gravata), resta da dire che, di per sè stesso, tale dato finisce per dare ulteriore conto della estrema vicinanza del ricorrente al contesto associativo perché solo ad un sodale poteva riconoscersi un compito così delicato nel quadro delle comuni attività facenti capo al consorzio criminale di riferimento.
Ne emerge, in definitiva, alla luce di tali elementi, un circostanziato quadro probatorio che ben supporta il giudizio di intraneità anche nei suoi estremi soggettivi; quadro che da solo giustifica la conferma della decisione gravata, malgrado la evanescenza degli altri momenti ‘argomentativi comunque valorizzati dalla Corte del merito, superflui rispetto alla soluzione assunta ( così da rendere altrettanto indifferente lo scrutinio delle criticità esposte dal ricorso, dirette a rimarcarne l’inconferenza va I utativa).
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civili che hanno preso parte al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.586,52, oltre accessori di legge, in favore dell’Associazione Libera; e in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle ulteriori parti civili Regione Emilia Romagna, Camera del lavoro territoriale di Modena, Camera del lavoro territoriale di Reggio Emilia, CGIL Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia, Unione nazionale RAGIONE_SOCIALE e CISL Regione Emilia Romagna.
Così è deciso, 22/01/2025